Sentenza del 25/11/2022 n. 34879 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento ICI relativo a un terreno che la P.A. aveva considerato edificabile per la sua inserzione nel piano regolatore. La contribuente contestava: 1) la decorrenza del termine di decadenza per l'accertamento (denuncia di variazione da agricolo ad edificabile e termine quinquennale); 2) la determinazione del valore venale attribuito al terreno (perizia comunale, mancata considerazione di compravendite e caratteri specifici del fondo, indice di edificabilità, incidenza sul costruito, degrado della zona); 3) la legittimità e operatività della deliberazione comunale sui valori e la mancata allegazione all'avviso; 4) l'assenza di presupposti ambientali/urbanistici (approvazione piano di lottizzazione, valutazione ambientale strategica, costituzione del consorzio) che avrebbero impedito l'effettiva edificabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi, secondi e quarti motivi di ricorso ma ha accolto il terzo motivo (omesso esame di fatti decisivi). Ha ritenuto che il giudice del gravame si era limitato a constatare la vocazione edificatoria risultante dal piano regolatore senza valutare i dati fattuali e probatori prodotti dalla ricorrente attinenti ai parametri previsti per la determinazione del valore venale (art. 5, comma 5 D.Lgs. 504/1992). Perciò la sentenza impugnata è stata cassata in relazione a questo motivo e la causa è stata rinviata alla Corte tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato della controversia e per le spese di giudizio.
Norme richiamate
Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 161
Fissa la regola di calcolo del dies a quo per la decadenza quinquennale relativa alla denuncia di variazione: il termine decorre dal "31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui" la denuncia avrebbe dovuto essere presentata, consentendo la tempestività dell'accertamento notificato nel 2013.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4
Prevede l'obbligo di denuncia di variazione per modificazioni dei dati che comportano diverso ammontare dell'imposta; la giurisprudenza esclude equipollenti alla denuncia e considera permanente l'illegittima omissione, con effetti sulla decorrenza della decadenza.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5
Stabilisce i criteri tassativi per determinare il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili (zona, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento, prezzi medi di aree analoghe); la mancata considerazione puntuale di tali elementi da parte dell'amministrazione o del giudice è viziante.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59
Consente ai comuni di adottare delibere con valori zonali; tali delibere hanno natura presuntiva e probatoria (strumenti di presunzione omissis), utili ma non vincolanti e possono essere utilizzate anche per annualità anteriori alla loro adozione.
D.L. n. 223 del 2006, art. 36 (e art. 37 comma 53)
art. 36; art. 37, comma 53
Forniscono interpretazioni e regole sulla soppressione dell'obbligo dichiarativo in alcuni casi e chiariscono questioni interpretative sull'edificabilità ai fini tributari; qui la Corte ha richiamato che la soppressione non opera se la variazione riguarda il valore venale dell'area.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2
Riferimento procedurale usato per la determinazione del dies a quo relativo alla denuncia di variazione in combinato con la normativa sulla decadenza.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
L'obbligo di allegazione all'avviso d'accertamento riguarda atti non conoscibili dal contribuente; le delibere di consiglio comunale sono atti generali con pubblicità legale e quindi, in genere, non vanno allegate perché la loro conoscibilità è presunta.
Art. 870 c.c.; Legge n. 1150 del 1942, art. 23; D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 11, comma 5
art. 870 c.c.; art. 23; art. 11, comma 5
Richiamate nel quarto motivo per dedurre profili urbanistici/ambientali che, secondo la ricorrente, avrebbero impedito l'effettiva edificabilità; la Corte però non ha ritenuto decisivi tali profili rispetto al motivo accolto.
Massime di principio
- La denuncia di variazione ICI (denuncia di modifica della base imponibile) è un obbligo specifico che non ammette equipollenti: la sua omissione è permanente e incide sulla decorrenza del termine di decadenza per l'accertamento.
- L'edificabilità ai fini fiscali si desume dalla qualificazione attribuita al terreno nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale o dall'esistenza di strumenti attuativi; tuttavia ciò non esime l'Amministrazione dal valutare concretamente i parametri previsti per la determinazione del valore venale.
- Le delibere comunali sui valori venali sono presunzioni e strumenti probatori utili ma non vincolanti: possono essere usate anche per annualità antecedenti alla loro adozione e non devono essere necessariamente allegate all'avviso perché la loro conoscibilità è presunta.
- Per determinare la base imponibile delle aree edificabili l'Amministrazione e il giudice devono applicare i criteri tassativi dell'art. 5, comma 5 D.Lgs. 504/1992 (zona, indice di edificabilità, destinazione, oneri, prezzi medi) e motivare la valutazione rispetto agli elementi concreti prodotti dal contribuente (compravendite, caratteristiche specifiche, indice di edificabilità, degrado, incidenza sul costruito).
- L'omesso esame da parte del giudice di fatti storici decisivi e discussi tra le parti (es. elementi concreti che incidono sul valore venale) costituisce motivo di cassazione: il ricorrente deve documentare e richiamare chiaramente tali elementi in sede di gravame e in cassazione.
- In fase di difesa del contribuente è fondamentale produrre comparabili, atti di compravendita, perizie tecnico-economiche e argomentazioni precise sugli indici urbanistici e sulle condizioni reali del terreno (lottizzazione, approvazione strumenti, oneri) per obbligare il giudice a un esame puntuale del valore.
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