Regolamento (UE) 2017/1954
Regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il modello uniforme dei permessi di soggiorno per cittadini di paesi terzi sostituendo l'allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002. La finalità è rafforzare la sicurezza del titolo di soggiorno attraverso un nuovo formato, ulteriori elementi tecnici e un sistema di personalizzazione più resistente alla contraffazione. Vengono inoltre disciplinati il contenuto informativo del documento, le specifiche materiali e alcune regole transitorie per l'uso delle vecchie scorte.
Modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 introducendo un nuovo modello uniforme di permesso di soggiorno per cittadini di paesi terzi, con caratteristiche di sicurezza aggiornate e regole transitorie di applicazione.
Ambito di applicazione
Si applica ai permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri ai cittadini di paesi terzi secondo il modello uniforme dell'Unione. Riguarda il formato fisico del documento, gli elementi di sicurezza, i dati da riportare e le modalità di personalizzazione, nonché la sostituzione del precedente allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002. Sono previste esclusioni/particolarità per Danimarca, Regno Unito e Irlanda ai sensi dei rispettivi protocolli; il regolamento si estende invece, quale sviluppo dell'acquis di Schengen, anche a Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein secondo i pertinenti accordi. È previsto un periodo transitorio per l'esaurimento delle scorte dei vecchi permessi di soggiorno.
Modifica del modello uniforme dei permessi di soggiorno per cittadini di paesi terzi
Il regolamento (UE) 2017/1954 modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 per introdurre un nuovo modello comune di permesso di soggiorno, ritenuto necessario alla luce dei gravi casi di contraffazione e frode che hanno compromesso il modello in uso da vent'anni. La riforma mira a rafforzare la sicurezza del documento mediante elementi tecnici e grafici più moderni, in coerenza con le prescrizioni ICAO e con l'esigenza di agevolare l'identificazione dei titolari che beneficiano di specifici diritti di mobilità nell'Unione.
Finalità e contesto
Il legislatore unionale evidenzia che il permesso di soggiorno uniforme costituisce anche uno strumento utile per distinguere i cittadini di paesi terzi che godono di regimi speciali di ingresso e soggiorno, ad esempio ricercatori, studenti o lavoratori ICT. Il nuovo modello deve quindi essere più sicuro, più standardizzato e più facilmente riconoscibile dalle autorità competenti.
Ambito di applicazione e posizioni degli Stati membri
Il regolamento si applica ai permessi di soggiorno rilasciati agli stranieri da parte degli Stati membri nel quadro del modello uniforme dell'Unione. È adottato come atto basato sull'acquis di Schengen; di conseguenza, il testo contiene le clausole di non partecipazione per Danimarca, Regno Unito e Irlanda ai sensi dei rispettivi protocolli, nonché il richiamo all'applicazione nei confronti di Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein in base agli accordi di associazione Schengen. È inoltre previsto un periodo transitorio per consentire l'esaurimento delle scorte del vecchio modello.
Sostituzione dell'allegato del regolamento n. 1030/2002
L'articolo 1 dispone la sostituzione dell'allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002 con quello nuovo allegato al regolamento del 2017. La modifica non riscrive l'intero impianto del regolamento originario, ma aggiorna il modello documentale e le specifiche tecniche ad esso collegate.
Regime transitorio
L'articolo 2 consente che i permessi di soggiorno conformi alla precedente versione dell'allegato possano continuare a essere rilasciati fino a sei mesi dopo la data di applicazione delle ulteriori prescrizioni tecniche richiamate dall'articolo 3, secondo comma. La disposizione è espressamente giustificata dall'esigenza di consentire agli Stati membri di utilizzare le scorte già disponibili.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione sostanziale da parte degli Stati membri è differita: essi devono applicarlo al più tardi 15 mesi dopo l'adozione delle ulteriori prescrizioni tecniche previste dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1030/2002.
Struttura del nuovo permesso di soggiorno
L'allegato descrive il permesso di soggiorno come documento separato in formato ID 1, dotato di identificatori biometrici e conforme al documento ICAO 9303 sui documenti di viaggio a lettura ottica. Sul fronte devono comparire, tra l'altro, il codice paese a tre lettere dello Stato membro, il simbolo e-MRTD con microprocessore senza contatto, la denominazione del documento, il numero del documento, il CAN, i dati personali del titolare, il tipo di permesso, la data di scadenza, la fotografia, la firma e il DOVID di protezione della fotografia.
Dati obbligatori e annotazioni
Il retro della carta è dedicato alle annotazioni e contiene obbligatoriamente la data e il luogo di rilascio o l'autorità di rilascio, nonché il luogo di nascita. Possono essere inserite ulteriori voci facoltative, ad esempio l'indirizzo del titolare, e informazioni relative alla fabbricazione della carta. La zona a lettura ottica deve rispettare le norme ICAO pertinenti e il testo stampato deve identificare lo Stato membro di rilascio senza compromettere la funzionalità della zona stessa.
Sicurezza, materiali e personalizzazione
Il regolamento impone l'uso di un microprocessore RF come supporto di memorizzazione, con possibilità per gli Stati membri di integrare microprocessori a contatto o interfacce duali per uso nazionale, purché non interferiscano con il microprocessore RF. La carta deve essere realizzata interamente in policarbonato o in polimero sintetico equivalente e deve avere una durata di almeno 10 anni. La personalizzazione deve avvenire con tecniche sicure, come l'incisione laser, e i dati personali devono essere integrati nel materiale del documento per rendere più difficile la falsificazione.
Elementi di sicurezza aggiuntivi e limiti
Gli Stati membri possono aggiungere elementi di sicurezza nazionali, ma solo se inclusi nell'elenco previsto dalle future prescrizioni tecniche, compatibili con l'aspetto armonizzato del modello e senza ridurre l'efficacia degli elementi uniformi. Il modello prevede inoltre stampa di fondo offset ad alta sicurezza, stampa fluorescente UV, stampa a iride, numerazione su più posizioni e un DOVID perfezionato sul fronte per la protezione contro la copiatura.
Indicazioni per categorie particolari di titolari
Per i familiari di un cittadino dell'Unione che non abbia esercitato il diritto alla libera circolazione, il permesso deve riportare la voce "familiare". Per i soggetti rientranti nell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE, gli Stati membri possono inserire una dicitura specifica che ne identifichi la posizione giuridica. Il modello consente inoltre di riportare, quando necessario, indicazioni nazionali sul permesso di lavoro o sulla validità illimitata del titolo di soggiorno.
Osservazioni operative per la prassi professionale
Per avvocati e commercialisti, il regolamento rileva soprattutto in chiave documentale e di compliance: i titoli di soggiorno devono essere letti alla luce del nuovo standard materiale e informativo, mentre le amministrazioni nazionali e gli operatori dovranno tenere conto delle date di transizione e delle nuove diciture utili a identificare i titoli con diritti di mobilità aggiuntivi. Il testo ha natura direttamente applicabile e impone un adeguamento tecnico-amministrativo degli Stati membri, con impatto sulle procedure di rilascio, rinnovo e verifica dei permessi di soggiorno.
Disposizioni principali
Sostituzione del modello uniforme
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002 con le immagini e il testo dell'allegato del nuovo regolamento, introducendo il nuovo modello uniforme del permesso di soggiorno.
Periodo transitorio per i vecchi permessi
Ai sensi dell'articolo 2, i permessi di soggiorno conformi alle prescrizioni dell'allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002 applicabili fino alla data di cui all'articolo 3, secondo comma, possono essere rilasciati fino a sei mesi dopo tale data, per consentire agli Stati membri di esaurire le scorte esistenti.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri devono applicarlo al più tardi 15 mesi dopo l'adozione delle ulteriori prescrizioni tecniche di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1030/2002.
Struttura e contenuto del permesso di soggiorno
L'allegato definisce il permesso come documento separato in formato ID 1, con identificatori biometrici e conformità alle prescrizioni ICAO 9303 per i documenti di viaggio a lettura ottica. Sono fissati i dati obbligatori sul fronte e sul retro, tra cui codice paese, denominazione del documento, numero, CAN, dati anagrafici, tipo di permesso, scadenza, foto, firma, luogo e data di rilascio, luogo di nascita e zona a lettura ottica.
Specifiche di sicurezza e personalizzazione
L'allegato impone l'uso di un microprocessore RF come supporto di memorizzazione, di un DOVID avanzato, di tecniche di stampa ad elevata sicurezza e della personalizzazione mediante incisione laser o tecnologia equivalente. I dati personali e gli elementi essenziali devono essere integrati nel materiale del documento per proteggere da contraffazione e falsificazione.
Materiali, durata e caratteristiche fisiche
La carta deve essere costituita interamente di policarbonato o polimero sintetico equivalente e avere durata di almeno 10 anni. Sono previste ulteriori tecniche di stampa, numerazione in più posizioni, protezione contro la copiatura, e possibilità per gli Stati membri di aggiungere elementi di sicurezza nazionali purché compatibili con il modello armonizzato.
Indicazioni speciali per alcune categorie di titolari
Il modello prevede la dicitura 'familiare' per i familiari di un cittadino dell'Unione che non ha esercitato il diritto alla libera circolazione. Per gli aventi diritto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE, gli Stati membri possono inserire una dicitura specifica che li identifichi come tali, e possono indicare qualifiche come 'ricercatore', 'studente' o 'lavoratore trasferito all'interno della società (ICT)' quando richiesto dalla normativa applicabile.
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