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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1953

Regolamento (UE) 2017/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica i regolamenti (UE) 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1953

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa un sostegno specifico alla diffusione di connettività locale senza fili gratuita e non discriminatoria nelle comunità locali. La misura è pensata per favorire l’inclusione digitale, ridurre il divario digitale e sostenere l’accesso ai servizi online nelle aree urbane e rurali, con particolare attenzione ai centri della vita pubblica locale. Il finanziamento avviene principalmente tramite sovvenzioni o altre forme di assistenza finanziaria, con procedure semplificate e con copertura fino al 100 % dei costi ammissibili. Il regolamento modifica in modo coordinato i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014, fissando criteri di ammissibilità, limiti concorrenziali, regole di assegnazione e obblighi di monitoraggio.

Modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per finanziare la connettività internet locale senza fili gratuita e non discriminatoria nelle comunità locali (iniziativa WiFi4EU).

Ambito di applicazione

Si applica agli interventi finanziati nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa nel settore delle telecomunicazioni e, in particolare, alle azioni che realizzano progetti di interesse comune relativi alla fornitura di connettività locale senza fili gratuita, di alta qualità e priva di condizioni discriminatorie nelle comunità locali. I beneficiari sono enti pubblici ai sensi della direttiva (UE) 2016/2102, come comuni, associazioni di comuni, biblioteche, ospedali e altri enti e istituzioni pubblici locali, che installano punti di accesso locali senza fili in spazi pubblici interni o esterni accessibili al pubblico. Il sostegno riguarda i centri della vita pubblica locale e non copre azioni che duplicano offerte gratuite pubbliche o private analoghe già esistenti nello stesso spazio pubblico; il regolamento fa salvo il diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione. Si applica negli Stati membri dell’Unione e, per il suo riferimento al SEE, è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo. È previsto un periodo minimo di operatività e monitoraggio di almeno tre anni per le azioni finanziate.

Promozione della connettività internet nelle comunità locali

Il regolamento (UE) 2017/1953 modifica il quadro del meccanismo per collegare l’Europa e gli orientamenti sulle reti transeuropee nel settore delle telecomunicazioni per introdurre un sostegno specifico alla connettività locale senza fili nelle comunità locali. L’iniziativa si inserisce nella strategia UE per una società dei Gigabit e mira a favorire l’inclusione digitale, l’accesso ai servizi online e la riduzione del divario digitale, in particolare nelle aree rurali e remote.

Finalità e contesto politico-normativo

Nei considerando il legislatore richiama la comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 sulla connettività per un mercato unico digitale competitivo e la comunicazione del 26 agosto 2010 sull’Agenda digitale europea. L’obiettivo politico è sostenere una connettività internet di alta qualità per cittadini e imprese, promuovendo punti di accesso locali senza fili nei centri della vita pubblica e semplificando le procedure di pianificazione. Il sostegno è concepito come misura di inclusione digitale e come strumento per migliorare l’accesso a servizi quali e-government ed e-health.

Ambito soggettivo e oggettivo

La misura è rivolta agli enti pubblici ai sensi della direttiva (UE) 2016/2102, che comprendono comuni, associazioni di comuni, biblioteche, ospedali e altri enti e istituzioni pubblici locali. L’oggetto del finanziamento è l’installazione e la gestione di punti di accesso locali senza fili in spazi pubblici interni o esterni accessibili al pubblico, purché l’infrastruttura sia destinata alla fornitura di connettività gratuita, di qualità e priva di condizioni discriminatorie. Il regolamento fa salvo il diritto nazionale compatibile con il diritto dell’Unione, ad esempio norme che impediscano ai comuni di fornire direttamente tali connessioni ma ne consentano la realizzazione tramite soggetti di diritto privato.

Definizioni e requisiti tecnici

Viene introdotta nel regolamento (UE) n. 283/2014 la definizione di "punto di accesso locale senza fili": apparecchiatura di piccole dimensioni, a bassa potenza e di portata limitata, che utilizza su base non esclusiva lo spettro radio armonizzato a livello UE e consente l’accesso wireless a una rete di comunicazioni elettroniche. Le azioni finanziate devono basarsi su connettività a banda larga ad alta velocità, usare le più recenti e migliori apparecchiature disponibili, garantire accesso facile e adeguata protezione della connessione e agevolare l’uso di servizi digitali innovativi.

Condizioni di ammissibilità delle azioni

Per accedere al finanziamento, le azioni devono essere attuate da un ente pubblico in grado di pianificare e supervisionare l’installazione dei punti di accesso e di sostenerne i costi operativi per almeno tre anni. Le azioni devono inoltre rispettare i principi di neutralità tecnologica al livello del backhaul, di efficienza nell’uso del finanziamento pubblico e di adattabilità alle migliori soluzioni tecnologiche disponibili. È richiesto che l’acquisizione delle apparecchiature e dei servizi di installazione avvenga secondo il diritto applicabile, in modo da non distorcere indebitamente la concorrenza.

Esclusioni e salvaguardia della concorrenza

Non sono ammissibili le azioni che duplicano offerte gratuite pubbliche o private con caratteristiche analoghe, anche in termini di qualità, già presenti nello stesso spazio pubblico. Il regolamento precisa che il sostegno non deve falsare la concorrenza, non deve allontanare gli investimenti privati e non deve creare disincentivi per gli operatori privati. È comunque ammessa la previsione di limiti nelle modalità d’uso, come la limitazione temporale della connessione o un consumo massimo ragionevole di dati.

Regime finanziario

Nel regolamento (UE) n. 283/2014 viene aggiunta la nuova categoria di azioni finanziabili con sovvenzioni e/o altre forme di assistenza finanziaria che non includono strumenti finanziari. Il regolamento (UE) n. 1316/2013 viene modificato per precisare che, nel settore delle telecomunicazioni, l’MCE sostiene le azioni che perseguono gli obiettivi del regolamento (UE) n. 283/2014. Per le azioni sulla connettività locale senza fili, il contributo dell’Unione può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili, fermo restando il principio di cofinanziamento.

Semplificazione amministrativa e gestione delle domande

Per ridurre gli oneri amministrativi, gli Stati membri possono dare un accordo preventivo a una categoria di proposte nell’ambito dei programmi di lavoro, senza indicare i singoli richiedenti, così da evitare l’approvazione individuale di ciascuna domanda. Inoltre, per le sovvenzioni o altre forme di assistenza finanziaria assegnate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 283/2014, non sono obbligatorie né la certificazione delle spese né l’informazione annuale alla Commissione.

Riparto delle risorse e criteri di selezione

Le risorse devono essere ripartite in modo geograficamente equilibrato tra tutti gli Stati membri e, in linea di principio, secondo il criterio del "primo arrivato, primo servito". Il bilancio disponibile è assegnato tenendo conto del numero di proposte ricevute e i programmi di lavoro possono prevedere meccanismi per favorire gli Stati membri che hanno fatto un uso relativamente scarso delle sovvenzioni. La Commissione, nell’adozione dei programmi di lavoro pluriennali e annuali settoriali, fissa criteri di selezione e aggiudicazione coerenti con gli obiettivi del regolamento e con quelli dei regolamenti (UE) n. 1315/2013, n. 347/2013 e n. 283/2014.

Obblighi di informazione, identità visiva e monitoraggio

La Commissione deve mettere a disposizione un’identità visiva comune e strumenti online associati, che i beneficiari devono utilizzare. Gli organismi che sviluppano i progetti devono inoltre informare gli utenti finali sulla disponibilità dei servizi e sull’intervento finanziario dell’Unione. Le azioni finanziate devono essere operative e attentamente monitorate dalla Commissione per almeno tre anni; successivamente, la Commissione continua a fornire una panoramica delle funzionalità e può contribuire a iniziative future.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La dichiarazione comune finale evidenzia l’obiettivo di assicurare un impatto rilevante e una certa scalabilità dell’iniziativa WiFi4EU, richiamando anche l’ipotesi di riassegnazioni per raggiungere complessivamente un sostegno fino a 120 000 000 EUR.

Disposizioni principali

Nuova linea di intervento nel meccanismo per collegare l’Europa

Il regolamento inserisce, nel settore delle telecomunicazioni, il sostegno alle azioni che realizzano progetti di interesse comune relativi alla connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie nelle comunità locali. Nel regolamento (UE) n. 1316/2013 la dotazione finanziaria per il settore telecomunicazioni viene fissata a 1 066 602 000 EUR; nel regolamento (UE) n. 283/2014 è aggiunta una specifica categoria di azioni finanziabili.

Definizione di punto di accesso locale senza fili

Viene introdotta la definizione di "punto di accesso locale senza fili" come apparecchiatura di piccole dimensioni, a bassa potenza e di portata limitata, che usa su base non esclusiva spettro radio armonizzato a livello UE e consente l’accesso senza fili a una rete di comunicazioni elettroniche.

Beneficiari e condizioni di ammissibilità

L’assistenza finanziaria è destinata a enti pubblici che, conformemente al diritto nazionale, offrono connettività locale senza fili gratuita e non discriminatoria tramite l’installazione di punti di accesso in spazi pubblici. Le azioni devono essere attuate da un ente pubblico capace di pianificare e supervisionare l’installazione e di finanziare i costi operativi per almeno tre anni; devono basarsi su banda larga ad alta velocità, essere gratuite, protette, di facile accesso e usare le migliori apparecchiature disponibili; devono inoltre favorire servizi digitali innovativi e rispettare neutralità tecnologica, uso efficiente del finanziamento pubblico e non distorsione della concorrenza.

Esclusione di duplicazioni e tutela della concorrenza

Non sono finanziabili le azioni che duplicano offerte gratuite pubbliche o private con caratteristiche analoghe, anche quanto a qualità, già esistenti nello stesso spazio pubblico. Il sostegno non deve falsare indebitamente la concorrenza né disincentivare gli investimenti privati; sono comunque possibili limiti d’uso, ad esempio nel tempo o in base a un consumo massimo ragionevole di dati.

Forma del finanziamento e intensità dell’aiuto

Le azioni relative alla connettività locale senza fili sono finanziate mediante sovvenzioni o altre forme di assistenza finanziaria che non includono strumenti finanziari. Tali azioni possono beneficiare di un finanziamento dell’Unione fino al 100 % dei costi ammissibili, fatto salvo il principio di cofinanziamento. È ribadito che il sostegno non deve utilizzare strumenti finanziari.

Procedura semplificata di approvazione e controllo

Per ridurre gli oneri amministrativi, gli Stati membri possono dare un accordo preventivo a una determinata categoria di proposte nei programmi di lavoro, senza indicare i singoli richiedenti, eliminando la necessità di approvare ogni singola domanda. La certificazione delle spese e l’informativa annuale alla Commissione non sono obbligatorie per le sovvenzioni o altre forme di assistenza finanziaria assegnate per la connettività locale senza fili.

Riparto delle risorse e principio del primo arrivato

Il bilancio è assegnato in modo geograficamente equilibrato tra tutti gli Stati membri e, in linea di principio, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. La ripartizione deve essere precisata nei programmi di lavoro e nei bandi; è possibile favorire una maggiore partecipazione di Stati membri che abbiano utilizzato poco le sovvenzioni.

Durata, monitoraggio e identità visiva

Le azioni finanziate devono essere operative e monitorate dalla Commissione per almeno tre anni. La Commissione deve rendere disponibile un’identità visiva comune e collegamenti a strumenti online associati; i beneficiari devono usarli e fornire agli utenti informazioni il più possibile complete sui servizi disponibili e sul finanziamento UE.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietelecomunicazioniaiuti e finanziamenti uemercato interno digitaleprotezione dei daticoesione territoriale

Testo integrale

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