Regolamento (UE) 2017/1938
Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rafforza il quadro UE per prevenire e gestire le crisi di approvvigionamento di gas, sostituendo il regolamento (UE) n. 994/2010. Introduce un approccio basato sul rischio, con gruppi di rischio regionali, valutazioni comuni e nazionali, standard infrastrutturali e standard di approvvigionamento. Prevede inoltre una catena di risposta alle crisi su tre livelli e un meccanismo di solidarietà di ultima istanza tra Stati membri, accompagnato da obblighi di compensazione e da stringenti regole di cooperazione, informazione e riservatezza.
Misure UE per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, con standard infrastrutturali, piani di prevenzione/emergenza e meccanismo di solidarietà tra Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, alle loro autorità competenti, alle imprese di gas naturale, ai gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione, alle autorità nazionali di regolamentazione, alla Commissione e, in talune previsioni, alle parti contraenti della Comunità dell'energia. Disciplina la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nel mercato interno, con misure preventive, piani di emergenza, gestione delle crisi, obblighi di informazione e solidarietà transfrontaliera. Prevede regole specifiche per clienti protetti e clienti protetti nel quadro della solidarietà, nonché deroghe per Malta, Cipro e, per taluni obblighi, Lussemburgo, Slovenia e Svezia, oltre a regimi particolari per i rapporti con paesi terzi e connessi attraverso paesi terzi.
Sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione
Il regolamento istituisce un quadro armonizzato per prevenire, preparare e gestire le crisi di approvvigionamento di gas nell'Unione, in sostituzione del regolamento (UE) n. 994/2010. Il legislatore parte dal presupposto che la sicurezza energetica richieda solidarietà, cooperazione regionale, mercato interno efficiente e strumenti di ultima istanza per far fronte a interruzioni gravi dell'offerta.
Finalità e architettura del sistema
L'obiettivo centrale è assicurare il funzionamento continuo del mercato interno del gas, tutelando i clienti protetti e consentendo, ove necessario, misure eccezionali e misure di solidarietà tra Stati membri. Il sistema si fonda su una responsabilità condivisa tra imprese di gas naturale, Stati membri, autorità competenti, Commissione e, in parte, operatori del sistema elettrico, con forte attenzione alla proporzionalità, alla non discriminazione e alla massima efficienza economica.
Ambito soggettivo e definizioni rilevanti
Il regolamento si applica agli Stati membri, alle autorità competenti da essi designate, alle imprese di gas naturale, ai gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione, alle autorità nazionali di regolamentazione e alla Commissione; alcuni meccanismi coinvolgono anche le parti contraenti della Comunità dell'energia. Le definizioni chiave sono quelle di cliente protetto e cliente protetto nel quadro della solidarietà, autorità competente, impresa di gas naturale, infrastruttura principale del gas, capacità bidirezionale, capacità di stoccaggio, impianto GNL, corridoi di approvvigionamento di emergenza e altri concetti tecnici rinviati alla direttiva 2009/73/CE e ai regolamenti di settore.
Standard infrastrutturale: formula N – 1 e capacità bidirezionale
L'articolo 5 impone agli Stati membri di mantenere un livello infrastrutturale minimo calcolato con la formula N – 1, in modo che, in caso di indisponibilità dell'infrastruttura principale, il sistema residuo sia in grado di soddisfare la domanda in un giorno di domanda eccezionalmente elevata con probabilità ventennale. Il regolamento consente che il rispetto dello standard sia dimostrato anche mediante adeguate misure di mercato sul versante della domanda e, in taluni casi, attraverso soluzioni regionali condivise tra Stati confinanti.
Un secondo pilastro è la capacità bidirezionale permanente su tutte le interconnessioni tra Stati membri, salvo specifiche eccezioni o deroghe accordate sulla base di una procedura dettagliata. La realizzazione o il potenziamento della capacità inversa richiedono un'analisi costi/benefici e possono dar luogo a decisioni coordinate anche sulla ripartizione transfrontaliera dei costi. Sono previste deroghe puntuali per Lussemburgo, Slovenia, Svezia e per casi particolari relativi a Malta e Cipro.
Standard di approvvigionamento e clienti protetti
L'articolo 6 stabilisce uno standard minimo di approvvigionamento a favore dei clienti protetti, da garantire in tre scenari: sette giorni di temperature estreme, trenta giorni di domanda eccezionalmente elevata e trenta giorni di interruzione dell'infrastruttura principale in condizioni invernali medie. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 2 febbraio 2018, la definizione di clienti protetti e i volumi di consumo corrispondenti. Lo standard può essere soddisfatto anche con misure di efficienza energetica o con la sostituzione del gas con altre fonti, anche rinnovabili, purché il livello di sicurezza sia equivalente.
Il regolamento limita gli aumenti dello standard o gli obblighi supplementari a condizioni rigorose: essi devono essere fondati sulla valutazione del rischio, non devono compromettere la capacità di altri Stati membri di garantire il proprio standard e, se introdotti dal 1o novembre 2017 in poi, sono soggetti alla procedura di valutazione di impatto e all'eventuale intervento della Commissione.
Valutazione del rischio e gruppi di rischio regionali
L'approccio è esplicitamente risk-based. L'ENTSOG deve effettuare simulazioni a livello dell'Unione sugli scenari di interruzione dell'approvvigionamento e dell'operatività dell'infrastruttura, da ripetere ogni quattro anni, con trasparenza sulle ipotesi di modellizzazione. Sulla base dei principali rischi transnazionali, gli Stati membri sono organizzati in gruppi di rischio regionali elencati nell'allegato I.
Le autorità competenti appartenenti a ciascun gruppo di rischio elaborano una valutazione comune del rischio, mentre ogni Stato membro effettua anche una valutazione nazionale del rischio. Tali valutazioni devono considerare catastrofi naturali, rischi tecnologici, commerciali, finanziari, sociali, politici e di mercato, nonché l'interazione tra Stati membri, i flussi transfrontalieri, l'accesso allo stoccaggio e la capacità bidirezionale. Le valutazioni devono essere notificate e aggiornate periodicamente, con la prima notifica prevista entro il 1o ottobre 2018.
Piani d'azione preventivi e piani di emergenza
Ogni Stato membro deve adottare un piano d'azione preventivo e un piano di emergenza, entrambi integrati da capitoli regionali concordati nel gruppo di rischio. I piani devono essere tecnici e operativi, coerenti tra loro e con gli obiettivi del mercato interno, e devono contenere misure proporzionate, verificabili e non discriminatorie.
Il piano preventivo include, tra l'altro, risultati della valutazione del rischio, definizione dei clienti protetti, misure per rispettare standard infrastrutturale e standard di approvvigionamento, misure di prevenzione, impatti economici e ambientali, meccanismi di cooperazione, interconnessioni, stoccaggio, GNL e obblighi di servizio pubblico. Il piano di emergenza disciplina invece i livelli di crisi, i ruoli dei vari attori, le misure di mercato e non di mercato, le modalità di comunicazione, le procedure di solidarietà, le azioni predefinite e le prove periodiche mediante simulazioni in tempo reale.
Gestione delle crisi: preallarme, allarme ed emergenza
Il regolamento prevede tre livelli di crisi: preallarme, allarme ed emergenza. In preallarme, esistono segnali concreti di un possibile deterioramento grave; in allarme, si registra un deterioramento serio ma il mercato è ancora in grado di rispondere; in emergenza, le misure di mercato non bastano più e devono essere attivate misure non di mercato, in primo luogo per i clienti protetti.
Lo Stato membro che dichiara uno dei livelli informa immediatamente la Commissione e gli Stati membri direttamente connessi. In caso di emergenza, la Commissione verifica rapidamente la giustificazione della dichiarazione e la coerenza delle misure adottate con il piano di emergenza e con le condizioni di mercato interno. È prevista anche la possibilità di attribuire priorità, in situazioni eccezionali, a determinate centrali elettriche a gas di importanza cruciale, se il mancato rifornimento comprometterebbe seriamente il sistema elettrico o la produzione/trasporto di gas.
Emergenza regionale o dell'Unione e ruolo della Commissione
Quando la crisi assume una dimensione regionale o dell'Unione, la Commissione può dichiarare l'emergenza su richiesta di almeno uno o due Stati membri, coordina le autorità competenti e convoca il GCG. La Commissione assicura lo scambio di informazioni, la coerenza delle azioni nazionali e regionali e il coordinamento con i paesi terzi. Può anche istituire un gruppo di gestione della crisi e un gruppo di monitoraggio permanente per seguire i flussi di gas verso l'Unione.
Solidarietà come misura di ultima istanza
Il meccanismo di solidarietà è uno degli elementi più innovativi del regolamento. Quando uno Stato membro ha esaurito misure di mercato e misure del piano di emergenza e non riesce ancora a garantire il gas ai propri clienti protetti nel quadro della solidarietà, può chiedere assistenza agli Stati membri direttamente connessi, o connessi tramite un paese terzo se le condizioni lo consentono. Lo Stato membro che presta solidarietà deve ridurre o interrompere l'approvvigionamento ai clienti non protetti nella misura necessaria, preservando la sicurezza tecnica del proprio sistema e, in casi eccezionali, potendo mantenere il rifornimento di alcune centrali elettriche cruciali.
La solidarietà si basa su compensazione equa e tempestiva: lo Stato richiedente deve impegnarsi al pagamento, e gli Stati membri devono concordare entro il 1o dicembre 2018 modalità tecniche, giuridiche e finanziarie dettagliate, comprese le regole di calcolo della compensazione, i prezzi del gas, l'uso di interconnessioni e stoccaggi e i meccanismi di mercato e non di mercato. La Commissione ha inoltre pubblicato orientamenti non vincolanti e può proporre un quadro di riferimento se gli Stati membri non raggiungono un accordo.
Trasparenza, contratti e segreto professionale
Il regolamento rafforza in modo significativo la trasparenza del mercato attraverso obblighi di informazione sulle crisi, sui contratti di fornitura e sugli accordi commerciali connessi. Le imprese di gas naturale devono notificare i principali contratti di durata superiore a un anno, in particolare quando superano il 28 % del consumo annuo del mercato nazionale più colpito; le autorità competenti effettuano valutazioni di sicurezza e, in taluni casi, la Commissione può chiedere la trasmissione del contratto per l'analisi dell'impatto.
Tutte le informazioni sensibili restano riservate. L'articolo 15 estende il segreto professionale a Commissione, autorità competenti, autorità nazionali di regolamentazione, revisori ed esperti, consentendo l'uso dei dati solo per finalità istituzionali e, se del caso, in forma aggregata.
Cooperazione con la Comunità dell'energia, monitoraggio e abrogazione del previgente regime
La cooperazione con le parti contraenti della Comunità dell'energia è espressamente incoraggiata, sia nella fase di valutazione dei rischi sia nella preparazione dei piani, sia nella gestione delle crisi. La Commissione monitora costantemente il funzionamento del regime e deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione entro il 1o settembre 2023, con eventuali proposte di modifica.
Il regolamento si applica dal 1o novembre 2017, salvo specifiche disposizioni sulla solidarietà entrate in applicazione dal 1o dicembre 2018. Abroga il regolamento (UE) n. 994/2010, mantenendo però la continuità giuridica mediante la tavola di concordanza e la salvaguardia temporanea dei piani già adottati fino all'adozione dei nuovi piani previsti dal presente atto.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L'articolo 1 stabilisce misure per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione, assicurando il funzionamento continuo del mercato interno, consentendo misure eccezionali quando il mercato non riesce più a fornire i volumi necessari, comprese misure di solidarietà di ultima istanza, e definendo con chiarezza le responsabilità di imprese, Stati membri e Unione.
Definizioni e categorie di clienti
L'articolo 2 definisce, tra l'altro, cliente protetto, cliente protetto nel quadro della solidarietà, autorità competente, impresa di gas naturale, interconnettore, capacità di stoccaggio, capacità tecnica, capacità bidirezionale e corridoi di approvvigionamento di emergenza. La nozione di cliente protetto può includere, a certe condizioni e nei limiti del 20 % del consumo finale annuo di gas dello Stato membro, PMI, servizi sociali essenziali e impianti di teleriscaldamento; la definizione di cliente protetto nel quadro della solidarietà è invece più restrittiva e centrata sui clienti civili, con specifiche estensioni limitate.
Responsabilità, autorità competenti e gruppi di rischio
L'articolo 3 ripartisce la responsabilità della sicurezza dell'approvvigionamento tra imprese di gas naturale, Stati membri e Commissione; impone la designazione di un'autorità competente per Stato membro; disciplina la delega di taluni compiti; istituisce gruppi di rischio regionali fondati sui principali rischi transnazionali e conferisce alla Commissione il potere di aggiornarne la composizione con atti delegati.
Gruppo di coordinamento del gas e ruolo della Commissione
L'articolo 4 istituisce il GCG, composto da rappresentanti degli Stati membri, dell'Agenzia, dell'ENTSOG e degli operatori del settore e dei clienti pertinenti. Il GCG assiste la Commissione su questioni di sicurezza, buone prassi, valutazione dei piani, scenari e coordinamento con paesi terzi; la Commissione lo presiede e può convocarlo in configurazione ristretta.
Standard infrastrutturale (formula N – 1)
L'articolo 5 impone agli Stati membri di garantire, tramite la formula N – 1, che le infrastrutture residue possano soddisfare la domanda totale di gas in un giorno di domanda eccezionalmente elevata con probabilità ventennale. Sono previste la possibilità di dimostrare il rispetto tramite misure di mercato sul versante della domanda, la cooperazione regionale tra Stati confinanti, l'obbligo di capacità bidirezionale su tutte le interconnessioni salvo eccezioni, criteri per l'analisi costi-benefici e deroghe specifiche per Lussemburgo, Slovenia e Svezia.
Standard di approvvigionamento di gas
L'articolo 6 impone ai fornitori individuati dall'autorità competente di garantire ai clienti protetti l'approvvigionamento in tre scenari minimi: sette giorni di temperature estreme, trenta giorni di domanda eccezionalmente elevata e trenta giorni di interruzione dell'infrastruttura principale in condizioni invernali medie. Sono previsti notifiche alla Commissione entro il 2 febbraio 2018, possibilità di aumenti dello standard solo nel rispetto di condizioni stringenti, ricorso a efficienza energetica o sostituzione del gas, e divieto di oneri discriminatori o eccessivi per le imprese.
Valutazioni del rischio e simulazioni
L'articolo 7 disciplina la simulazione UE degli scenari di interruzione da parte dell'ENTSOG, da ripetere ogni quattro anni, e le valutazioni comuni del rischio nei gruppi di rischio nonché le valutazioni nazionali del rischio, coerenti con gli scenari e i risultati comuni. Sono previsti meccanismi di cooperazione, scambio di dati e modelli vincolanti, con prima notifica delle valutazioni comuni e nazionali entro il 1o ottobre 2018.
Piani d'azione preventivi e piani di emergenza
L'articolo 8 impone a ciascuno Stato membro di adottare un piano d'azione preventivo e un piano di emergenza, entrambi con capitoli regionali concordati nei gruppi di rischio. I piani devono essere trasparenti, proporzionati, verificabili e non distorsivi del mercato; sono soggetti a consultazione, a controllo della Commissione e a pubblicazione. La notifica alla Commissione deve avvenire entro il 1o marzo 2019.
Contenuto del piano d'azione preventivo
L'articolo 9 elenca il contenuto minimo del piano preventivo: risultati della valutazione del rischio, definizione dei clienti protetti, misure per gli standard infrastrutturale e di approvvigionamento, obblighi delle imprese, misure di prevenzione, impatti economici, ambientali e sul mercato, meccanismi di cooperazione, interconnessioni, stoccaggio, GNL e obblighi di servizio pubblico. Le nuove misure non di mercato adottate dal 1o novembre 2017 sono soggette a valutazione di impatto e, se necessario, a richiesta di modifica o revoca da parte della Commissione.
Contenuto del piano di emergenza e prove
L'articolo 10 disciplina il piano di emergenza, fondato sui livelli di crisi, con ruoli e responsabilità, procedure, misure di mercato e non di mercato, solidarietà, comunicazioni e azioni predefinite. Il piano deve essere provato almeno una volta tra aggiornamenti quadriennali mediante simulazioni in tempo reale di scenari di medio e forte impatto.
Livelli di crisi e gestione delle emergenze
L'articolo 11 definisce preallarme, allarme ed emergenza, imponendo l'immediata informazione alla Commissione e agli Stati connessi. In emergenza, lo Stato membro deve seguire il piano, salvo casi eccezionali motivati; la Commissione verifica la giustificazione della dichiarazione entro cinque giorni e può chiedere modifiche o la cessazione della crisi. È prevista la priorità a talune centrali elettriche a gas in casi eccezionali.
Emergenza regionale o dell'Unione e coordinamento esterno
L'articolo 12 attribuisce alla Commissione il potere di dichiarare e far cessare un'emergenza a livello regionale o dell'Unione, coordinando l'azione delle autorità competenti, assicurando lo scambio di informazioni, la coerenza delle misure e il rapporto con i paesi terzi. La Commissione può istituire un gruppo di gestione della crisi e un elenco di riserva per un gruppo di monitoraggio dei flussi di gas.
Meccanismo di solidarietà
L'articolo 13 introduce un obbligo di solidarietà di ultima istanza tra Stati membri direttamente connessi, e in alcuni casi attraverso paesi terzi, quando lo Stato richiedente ha esaurito le misure di mercato e del piano di emergenza. La solidarietà si basa su riduzioni o interruzioni dell'approvvigionamento ai clienti non protetti nel territorio dello Stato che presta solidarietà, su offerta più vantaggiosa tra più Stati potenzialmente prestatori e su un sistema di equa e tempestiva compensazione, con modalità tecniche, giuridiche e finanziarie da concordare entro il 1o dicembre 2018.
Obblighi di informazione e contratti di fornitura
L'articolo 14 prevede informazioni giornaliere in crisi, poteri di richiesta informativa della Commissione, obblighi di notifica di contratti di fornitura transfrontalieri di durata superiore a un anno, con soglia del 28 % del consumo annuo nazionale per la notifica automatica e possibilità di richiedere anche altri contratti rilevanti. Le valutazioni devono essere effettuate entro tre mesi e le sanzioni per violazioni devono essere stabilite dagli Stati membri entro il 2 maggio 2019.
Segreto professionale e riservatezza
L'articolo 15 vincola alla riservatezza tutte le informazioni commercialmente sensibili acquisite nell'applicazione del regolamento, imponendo il segreto professionale a personale della Commissione, delle autorità competenti, delle autorità nazionali di regolamentazione, nonché a revisori ed esperti. Le informazioni possono essere utilizzate solo per i compiti istituzionali o in forma aggregata.
Cooperazione con la Comunità dell'energia e monitoraggio
Gli articoli 16 e 17 promuovono la cooperazione con le parti contraenti della Comunità dell'energia e attribuiscono alla Commissione il monitoraggio continuo delle misure di sicurezza, con relazione al GCG e, entro il 1o settembre 2023, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento e sulle eventuali proposte di modifica.
Notifiche, deleghe e deroghe
L'articolo 18 impone l'uso della piattaforma elettronica CIRCABC per le notifiche. L'articolo 19 disciplina la delega di poteri alla Commissione per gruppi di rischio e modelli, per periodi di cinque anni rinnovabili, con revoca e controllo di Parlamento e Consiglio. L'articolo 20 prevede deroghe per Malta e Cipro fino all'approvvigionamento del loro territorio, nonché una deroga specifica per Danimarca e Svezia in un particolare assetto bilaterale.
Abrogazione e applicazione temporale
L'articolo 21 abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 e mantiene il rinvio tramite tavola di concordanza. L'articolo 22 stabilisce l'entrata in vigore al quarto giorno successivo alla pubblicazione e l'applicazione dal 1o novembre 2017, salvo talune disposizioni sull'articolo 13 applicabili dal 1o dicembre 2018.
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