Cassazione Penale, Ordinanza n. 15020/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania. Dal testo emerge che il primo motivo riguardava l'accertamento del dolo: la difesa contestava la motivazione della corte territoriale sulla correlazione tra la reazione violenta dell'imputato e la finalità di opporsi al legittimo operato dei pubblici ufficiali. Il secondo motivo atteneva al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, dedotto senza un effettivo confronto con le valutazioni del giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la critica relativa al dolo, osservando che la Corte di appello aveva congruamente motivato sulla correlazione tra la condotta violenta e la finalità di opporsi ai pubblici ufficiali. Quanto alle attenuanti generiche, ha rilevato l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni di merito, richiamando l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura sull'accertamento del dolo è inammissibile o comunque infondata quando si risolve in una mera contrapposizione al ragionamento della corte di merito, se quest'ultima ha motivato in modo congruo e logico sulla correlazione tra la condotta dell'imputato e la finalità tipica del reato.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non può essere utilmente censurato in cassazione se il ricorso non si confronta in modo effettivo con le specifiche valutazioni del giudice di merito.
- Le valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate sono insindacabili in cassazione, salvo vizi specifici della motivazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14836/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14855/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14857/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14858/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14860/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14861/2025 del 15/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →