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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37496/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo incidente di esecuzione volto a ottenere l'estinzione della pena di due anni riconosciuta eseguibile in Italia sulla base di una sentenza rumena. Il motivo sosteneva la difformità tra il reato contestato in Romania (omessa registrazione nella contabilità di redditi aprile-ottobre 2014, sottrazione di 89.138 lei, inferiore a 30.000 euro) e la fattispecie di "dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" di cui all'art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74: a) la soglia di punibilità di 30.000 euro prevista dal comma 1 dell'art. 3 renderebbe il fatto non punibile in Italia; b) il comma 3 dell'art. 3 richiede condotte commissive e idonee a creare un'artificiosa credibilità della dichiarazione, mentre la condotta contestata in Romania sarebbe meramente omissiva (omessa registrazione/omessa fatturazione). Il ricorrente deduceva quindi la non riconoscibilità della pena e chiedeva l'estinzione della stessa nell'ordinamento italiano.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo aspecifico e precluso, perché le censure sulla mancata doppia punibilità avrebbero dovuto essere sollevate con impugnazione della sentenza n. 55/2020 della Corte di appello di Milano (pronuncia di riconoscimento/esecutività diventata irrevocabile), non nell'incidente di esecuzione. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui con l'incidente di esecuzione non possono essere riesaminate questioni attinenti al merito del giudizio di riconoscimento delle sentenze penali estere. Ha, infine, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata come riferimento alla dichiarazione di inammissibilità dell'incidente di esecuzione adottata dalla Corte territoriale

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.

    Norme processuali invocate dal ricorrente per dedurre vizio di motivazione ed erronea applicazione di norme sostanziali; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e quindi non idoneo

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 3

    comma 1 (soglia di punibilità 30.000 euro); comma 3

    Il ricorrente ha sostenuto che l'art. 3 richiede una soglia economica minima e comportamenti commissivi per integrare la fattispecie di dichiarazione fraudolenta; la Corte di merito aveva ritenuto il reato rumeno assimilabile a tale fattispecie, ma la Cassazione ha escluso l'esame del merito in sede di incidente di esecuzione

  • legge n. 69 del 2005, art. 7

    Richiamata dal ricorrente quale possibile fondamento per la ricomprensione del reato estero nella corrispondente fattispecie italiana; la questione sulla corretta applicazione di tale disposizione doveva però essere dedotta nel giudizio di riconoscimento

  • legge n. 69 del 2005, art. 18-bis, lett. c)

    Norma utilizzata nella precedente sentenza n.55/2020 per escludere la consegna per il radicamento in Italia; citata nel profilo fattuale ma non idonea a sovvertire il regime di impugnabilità dell'esecuzione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che ha consentito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento per il ricorso dichiarato inammissibile

  • giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 44601/2015; Sez. 4, n. 1348/1994)

    Richiamo a precedenti che affermano l'inammissibilità, in sede di incidente di esecuzione, di questioni attinenti al merito del giudizio di riconoscimento delle sentenze penali estere

Massime di principio

  • Le questioni di doppia punibilità e la comparazione di fattispecie estere con quelle italiane devono essere sollevate tempestivamente nel giudizio di riconoscimento o nella fase di impugnazione di quella pronuncia; non sono in genere proponibili con l'incidente di esecuzione una volta che la sentenza di riconoscimento sia divenuta irrevocabile
  • Se si intende contestare l'assimilazione tra reato estero e fattispecie italiana (es. art. 3 d.lgs. n.74/2000), è necessario agire nel termine e nel rito appositamente previsti per la pronuncia di riconoscimento, con motivazione specifica e documentazione probatoria sulla natura materiale del fatto e sugli elementi costitutivi richiesti dalla norma italiana
  • La natura omissiva di comportamenti tributari (omessa registrazione/omessa fatturazione) può rendere più fragile l'affermazione della corrispondenza con fattispecie italiane che richiedono condotte commissive e meccanismi fraudolenti; tuttavia la disamina sostanziale va compiuta nella fase di riconoscimento, non nell'esecuzione
  • Le soglie economiche previste dalla normativa tributaria italiana (es. 30.000 euro per art. 3 d.lgs. n.74/2000) e la conversione valutaria possono essere elementi decisivi per la valutazione della doppia punibilità: occorre fornire calcoli e prove precise nella fase processuale corretta
  • Prima di proporre un incidente di esecuzione per ottenere l'estinzione della pena, verificare se la pronuncia di riconoscimento è stata tempestivamente impugnata; in caso contrario, l'eccezione sarà probabilmente preclusa e il ricorso dichiarato inammissibile

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