Cassazione Penale, Sentenza n. 46785/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva confermato colpevole di detenzione ai fini di spaccio di 20 grammi di cocaina (capo 5 e capo 18), denunciando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver tratto la condanna dalla sola "droga parlata" (conversazioni intercettate) senza riscontri materiali; 2) mancata applicazione della causa di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che le quantità e le circostanze avrebbero dovuto consentire la sussunzione nella fattispecie di lieve entità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito una motivazione logica e coerente, valutando correttamente le intercettazioni insieme ad elementi di riscontro (prezzi elevati, modalità di sottrazione indicanti sostanza in polvere, ruolo di intermediario e rapporto stabile con un acquirente all'ingrosso). Ha richiamato il principio secondo cui la "droga parlata" può essere valutata ma con particolare rigore (art. 192, comma 2 c.p.p.), e ha confermato che la qualificazione dei fatti come non di lieve entità era corretta dato il ruolo di intermediario e le circostanze operative. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, con mantenimento della pronuncia di condanna di merito (pena di anni sette di reclusione e multa di euro 30.000).
Norme richiamate
art. 192, comma 2, codice di procedura penale
Le risultanze di intercettazione vanno valutate con particolare attenzione e rigore; quando le prove consistono in "droga parlata" il giudice deve scegliere ricostruzioni fondate su un elevato grado di credibilità razionale, escludendo solo le ipotesi più remote.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La causa di non punibilità per lieve entità richiede che la condotta abbia minima offensività valutata su parametri qualitativi, quantitativi e sulle modalità e circostanze; la presenza di un ruolo di intermediario e di consistenti quantitativi esclude tale riconoscimento.
Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano
Giurisprudenza che sottolinea la necessità di un elevato grado di affidabilità quando la prova è costituita da intercettazioni senza sequestro della sostanza.
Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar
Principio per cui la lettura e l'interpretazione dei dialoghi intercettati costituiscono questioni di fatto rimesse al giudice di merito e sindacabili in sede di legittimità solo se affette da vizi logici o contraddittorietà.
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
Affermato che il riconoscimento della lieve entità è possibile solo quando la minima offensività risulti chiaramente da tutti gli indici previsti dalla norma; l'assenza di uno di tali indici rende irrilevanti le altre considerazioni.
Massime di principio
- Le intercettazioni che contengono riferimenti a droga (c.d. "droga parlata") possono integrare prova idonea alla condanna solo se sono supportate da indizi concreti e valutate con particolare rigore; la scelta ricostruttiva che conduce alla condanna deve raggiungere un alto grado di credibilità razionale.
- L'interpretazione del linguaggio nelle intercettazioni è, di regola, questione di fatto devoluta al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo la presenza di vizi logici, contraddizioni o carenza motivazionale grave.
- La qualificazione del fatto come "di lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 richiede contemporanea considerazione di quantità, qualità, modalità, mezzi e circostanze; il ruolo di intermediario all'ingrosso o rapporti stabili di fornitura escludono normalmente la lieve entità.
- Elementi quali prezzi elevati richiesti, modalità di occultamento o sotterfugio e rapporti consolidati con acquirenti possono costituire idonei indizi per dimostrare la natura della sostanza e la finalità di cessione, anche in assenza di sequestro immediato.
- In sede di ricorso in Cassazione non è sufficiente sollevare una diversa rilettura dei fatti: occorre dimostrare errori di diritto, travisamento probatorio motivato o illogicità nella motivazione del giudice di merito.
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