Ordinanza n. 1717/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-, emessa dal Comune di Viterbo avente a oggetto il provvedimento di chiusura, con effetto immediato, degli impianti di distribuzione di carburanti siti a -OMISSIS- -OMISSIS- km 62+500, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- km 61+350; - della nota prot. n. -OMISSIS- dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli con cui ha comunicato al Comune di Viterbo il decreto di interdizione antimafia della Prefettura di Milano prot. -OMISSIS- richiamata nell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-; - dell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze dirigenziali comunali di chiusura immediata di impianti di distribuzione di carburanti, nonché la nota dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativa a un'informazione antimafia interdittiva
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, le ordinanze dirigenziali con cui il Comune di Viterbo ha disposto la chiusura immediata di alcuni impianti di distribuzione di carburanti, nonché la nota dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che comunicava al Comune il decreto di interdizione antimafia adottato nei confronti della società cedente. La ricorrente contestava l'efficacia dei provvedimenti di chiusura, facendo valere la propria posizione di acquirente degli impianti e la successiva vicenda processuale relativa all'impugnazione dell'interdittiva da parte della cedente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris. Dalla documentazione depositata è risultato che il trasferimento degli impianti alla ricorrente si era perfezionato dopo l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva nei confronti della società cedente. Pertanto, la cedente non poteva validamente disporre del titolo autorizzativo relativo agli impianti, ai sensi dell'art. 67, comma 2, d.lgs. 159/2011. Il Collegio ha ritenuto non rilevante la successiva impugnazione dell'interdittiva, poiché quest'ultima risultava ancora produttiva di effetti. Anche il periculum in mora non ha condotto alla sospensione, prevalendo l'interesse pubblico alla corretta esecuzione del provvedimento interdittivo. La società ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 1.500,00, oltre accessori di legge, per le spese della fase cautelare in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, d.lgs. 159/2011
L'interdizione antimafia impedisce al soggetto destinatario di disporre validamente del titolo autorizzativo relativo agli impianti; il trasferimento perfezionato dopo l'interdittiva non è idoneo a fondare la posizione dell'acquirente.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale e i presupposti per la concessione della tutela cautelare.
Massime di principio
- Quando il trasferimento di un'attività o di impianti soggetti ad autorizzazione si perfeziona dopo l'adozione di un'informazione antimafia interdittiva nei confronti del cedente, il cedente non può validamente disporre del relativo titolo autorizzativo ai sensi dell'art. 67, comma 2, d.lgs. 159/2011.
- La successiva impugnazione dell'interdittiva antimafia da parte del destinatario non incide, in sede cautelare, sulla valutazione del fumus quando l'interdittiva è ancora produttiva di effetti.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico alla corretta esecuzione di un provvedimento interdittivo antimafia può prevalere sull'interesse dell'acquirente degli impianti alla prosecuzione dell'attività.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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