Ordinanza n. 6801/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento 1) del decreto del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Commissione per l’accertamento dell’efficienza fisica, datato 15 gennaio 2025, di dichiarazione di inidoneità ed esclusione dal concorso pubblico per esami e titoli, per l’assunzione di 196 Commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 25 gennaio 20245, pubblicato sul portale unico del reclutamento il 25 gennaio 2024; 2) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente alla riammissione allo svolgimento della prova non superata ed alle successive prove non ancora effettuate; con conseguente condanna in forma specifica dell’amministrazione in epigrafe a inserire la ricorrente nel novero dei soggetti ammessi all’espletamento delle prove di selezione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di dichiarazione di inidoneità fisica ed esclusione dal concorso pubblico per l'assunzione di Commissari della Polizia di Stato
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto della Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica che ne ha dichiarato l'inidoneità e l'ha esclusa dal concorso pubblico per esami e titoli per l'assunzione di 196 Commissari della Polizia di Stato. Ha chiesto l'annullamento dell'atto e degli atti presupposti, nonché l'accertamento del diritto alla riammissione alla prova non superata e alle successive prove, con conseguente reinserimento nella procedura selettiva. Il testo dell'ordinanza non espone specificamente i motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento di esclusione.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento. Ritenendo possibile una futura definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale di merito della procedura, inclusi vincitori e idonei. In ragione dell'elevato numero dei contraddittori, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Interno di un sunto del ricorso, degli estremi dell'ordinanza e dell'indicazione nominativa dei soggetti interessati. Ha assegnato alla ricorrente il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell'ordinanza per completare l'incombente, nonché l'ulteriore termine perentorio di 10 giorni per depositare la documentazione attestante l'adempimento. Ha fissato la prosecuzione del giudizio alla camera di consiglio del 23 giugno 2026. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La possibile definizione del giudizio in forma semplificata è indicata dal giudice come ragione per disporre l'integrazione del contraddittorio, senza che la norma sia applicata in via decisoria nell'ordinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa in materia di protezione dei dati personali, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della ricorrente nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali relativi alla ricorrente.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato, nella formulazione modificata dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore presupposto per l'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- Quando il ricorso può incidere sulla posizione dei soggetti collocati nella graduatoria finale di una procedura concorsuale, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e idonei interessati.
- In presenza di un numero elevato di contraddittori, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami, con pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione di un sunto del ricorso, degli estremi della decisione e dell'indicazione nominativa dei soggetti da evocare in giudizio.
- Quando il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, può fissare termini perentori distinti: uno per l'esecuzione delle formalità notificatorie e uno successivo per il deposito della prova dell'adempimento.
Come è indicizzato
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