Cassazione Penale, Sentenza n. 9346/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.: (1) censura di illegittimità della pena e vizio di motivazione per mancata rilevazione dell'estinzione per prescrizione del reato indicato al capo 9; (2) dedotta violazione dell'art. 129 c.p.p. e vizio di motivazione in quanto la richiesta di patteggiamento non costituirebbe rinuncia alla prescrizione, con riferimento anche al capo 12 (fatture degli anni 2010 e 2012); (3) censura di errata qualificazione giuridica: nei capi 10 e 15 sarebbe stata contestata dichiarazione fraudolenta in relazione alle fatture inesistenti del capo 12 e si deduce l'applicabilità dell'art. 9 d.lgs. n. 74/2000 (esclusione del concorso), con conseguente impossibilità di concorso tra i reati contestati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile la giurisprudenza consolidata secondo cui, nelle sentenze di patteggiamento, l'impugnabilità in Cassazione è limitata dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sicché non è ammissibile dedurre in Cassazione la mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (quali la prescrizione). Quanto all'erronea qualificazione giuridica, la Corte ha richiamato il principio per cui è sindacabile in Cassazione solo l'errore manifesto e immediatamente evidente; nella fattispecie la doglianza era generica e non autosufficiente. Inoltre la Corte ha ricordato la consolidata interpretazione secondo la quale l'art. 9 del d.lgs. n. 74/2000 non esclude il concorso di reati quando lo stesso soggetto cumula le qualità di emittente e di amministratore della società utilizzatrice, potendo configurarsi i reati previsti dagli artt. 8 e 2 del d.lgs. citato. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); nel caso ha costituito il presupposto procedimentale della sentenza impugnata
art. 129 cod. proc. pen.
Disciplina le cause di proscioglimento (es. amnistia, prescrizione); il ricorrente ha lamentato la mancata applicazione di tale norma, ma la Corte ha ritenuto la questione non sindacabile in Cassazione nel contesto del patteggiamento
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita l'impugnabilità in Cassazione delle sentenze di patteggiamento alle sole ipotesi tassativamente indicate; secondo la giurisprudenza richiamata impedisce di sollevare in Cassazione vizi relativi a cause di proscioglimento come la prescrizione
d.lgs. n. 74/2000, art. 2
Riguarda il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; è stata oggetto di contestazione per taluni capi d'imputazione
d.lgs. n. 74/2000, art. 8
Norma che punisce l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; è stata applicata nella sentenza impugnata a carico dell'imputato
d.lgs. n. 74/2000, art. 9
Prevede deroghe in materia di concorso di persone nei reati tributari; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude l'applicazione dell'art. 9 quando il medesimo soggetto è sia emittente sia amministratore della società utilizzatrice, consentendo pertanto la configurazione di più reati
Massime di principio
- Nelle sentenze di patteggiamento l'impugnabilità in Cassazione è fortemente limitata dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: questioni come la prescrizione o altre cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. generalmente non sono sindacabili in Cassazione.
- Per contestare in Cassazione un'erronea qualificazione giuridica occorre dimostrare un errore manifesto e immediatamente evidente dalla lettura del capo di imputazione e della sentenza; censure aspecifiche o controverse saranno dichiarate inammissibili.
- La richiesta di patteggiamento tende a consolidare la volontà delle parti sulla pena applicata; questioni sostanziali relative a proscioglimenti o prescrizione vanno sollevate tempestivamente nei gradi inferiori prima del patteggiamento.
- In materia di reati tributari l'art. 9 d.lgs. n. 74/2000 non sempre impedisce il concorso di reati: se la stessa persona è sia emittente sia amministratore della società che utilizza le fatture, possono coesistere le fattispecie previste dagli artt. 8 e 2.
- Se si vuol preservare la possibilità di far valere la prescrizione o altre cause di estinzione, è preferibile non concordare il patteggiamento o sollevare espressamente la questione prima della stipula della richiesta di applicazione della pena.
- La Cassazione non procederà a ricalcoli o verifiche approfondite della durata dei periodi di sospensione/interruzione della prescrizione se la doglianza è proposta nell'ambito di una sentenza di patteggiamento, salvo che emerga un errore di diritto oggettivamente palese e tassativo.
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