Sentenza n. 290/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 2306/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile la domanda di accertamento e condanna al pagamento della compensazione per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava le istanze presentate dall'impresa appaltatrice, poi fallita, per ottenere la compensazione degli aumenti dei prezzi dei materiali relativi alle annualità 2011-2014, per complessivi euro 631.138,88, ai sensi dell'art. 133 del d.lgs. n. 163/2006. L'Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento espresso di riconoscimento o liquidazione. In primo grado era stata proposta un'azione di accertamento del diritto e di condanna al pagamento, cui era intervenuta la società assuntrice fallimentare. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo necessario un provvedimento amministrativo applicativo della compensazione e indicando come rimedio l'azione avverso il silenzio. L'appellante ha dedotto: violazione dell'art. 133 del d.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 171 del d.P.R. n. 207/2010, sostenendo che la compensazione costituisse un diritto soggettivo perfetto e che l'Amministrazione dovesse svolgere una mera operazione contabile; erronea dichiarazione di inammissibilità, con richiesta di rinvio al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a.; in subordine, richiesta di verificazione o CTU e di esibizione della documentazione amministrativa e contabile; domanda di pagamento della compensazione, oltre interessi moratori, interessi anatocistici e rivalutazione monetaria.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il meccanismo di compensazione previsto dall'art. 133 del d.lgs. n. 163/2006 non operi automaticamente al superamento della soglia del 10%. L'istanza dell'appaltatore attiva un procedimento nel quale la stazione appaltante deve verificare i presupposti oggettivi e soggettivi della compensazione, la correlazione tra l'aumento dei prezzi e le quantità di materiali effettivamente impiegate, la contabilità dei lavori e la disponibilità delle risorse finanziarie. La posizione dell'appaltatore è quindi di interesse legittimo quanto all'an della compensazione; solo dopo il riconoscimento amministrativo della spettanza può configurarsi una posizione di diritto soggettivo in ordine al quantum. La delibera del Comitato Tecnico Amministrativo non è stata considerata provvedimento conclusivo del procedimento di compensazione, poiché aveva natura interna, istruttoria e consultiva ed era confluita nella decisione di recedere dal contratto e di non approvare la variante. In mancanza di un provvedimento espresso, l'appaltatore non poteva chiedere direttamente al giudice l'accertamento del diritto e la condanna al pagamento, ma avrebbe dovuto proporre l'azione avverso il silenzio-inadempimento. È stato escluso il rinvio al TAR ai sensi dell'art. 105 c.p.a.; i motivi relativi alla verificazione, all'esibizione documentale, al quantum e agli interessi sono stati dichiarati assorbiti per il difetto di interesse derivante dall'inammissibilità della domanda principale. La società appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 133 d.lgs. 163/2006
"si fa luogo a compensazioni"; "nel limite delle risorse"
La compensazione degli aumenti dei prezzi non costituisce un automatismo né una mera operazione contabile. L'Amministrazione deve svolgere un procedimento, verificare i presupposti della compensazione e la disponibilità delle risorse finanziarie, adottando un provvedimento espresso.
art. 133, comma 6-bis, d.lgs. 163/2006
L'istanza dell'appaltatore, da presentare entro il termine previsto dalla norma dalla pubblicazione del decreto ministeriale sulle variazioni dei prezzi, costituisce l'atto di avvio del procedimento di compensazione.
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
La materia della revisione e compensazione dei prezzi rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza però consentire al giudice di sostituirsi all'Amministrazione nell'esercizio del potere di riconoscimento della compensazione.
art. 105 c.p.a.
Non ricorrono i presupposti per il rinvio al primo giudice quando la dichiarazione di inammissibilità della domanda è corretta e non integra una nullità processuale nei termini dedotti dall'appellante.
art. 171 d.P.R. 207/2010
La disposizione è richiamata quale disciplina dei criteri di determinazione e verifica della compensazione, ma il relativo esame di merito è rimasto assorbito per l'inammissibilità della domanda.
art. 66 c.p.a.
La richiesta di verificazione o CTU è stata dichiarata assorbita poiché il giudice non ha proceduto all'esame del merito dopo aver rilevato l'inammissibilità della domanda.
d.lgs. 231/2002
La domanda di interessi moratori è rimasta assorbita per l'inammissibilità della domanda principale di compensazione.
Massime di principio
- La compensazione per l'aumento dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, prevista dall'art. 133 del d.lgs. n. 163/2006, non consegue automaticamente al superamento della soglia percentuale prevista dalla legge: l'istanza dell'appaltatore attiva un procedimento nel quale la stazione appaltante deve accertare i presupposti oggettivi e soggettivi della compensazione, le quantità di materiali effettivamente impiegate, la relativa contabilità e la disponibilità delle risorse finanziarie.
- In materia di compensazione o revisione dei prezzi, la posizione dell'appaltatore è di interesse legittimo quanto all'an della pretesa, poiché il riconoscimento della spettanza dipende dall'esercizio del potere amministrativo; soltanto dopo l'adozione del provvedimento favorevole può configurarsi una posizione di diritto soggettivo in ordine al quantum.
- In assenza del provvedimento amministrativo conclusivo sul riconoscimento della compensazione, l'appaltatore non può chiedere direttamente al giudice amministrativo l'accertamento del diritto e la condanna al pagamento, anche se la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva; deve invece esperire l'azione avverso il silenzio-inadempimento per ottenere una decisione espressa dell'Amministrazione.
- Un atto interno, istruttorio o consultivo della stazione appaltante non costituisce provvedimento conclusivo del procedimento di compensazione quando non riconosce la spettanza della compensazione e confluisce in una diversa decisione, quale il recesso dal contratto o la mancata approvazione di una variante.
- Dopo la corretta declaratoria di inammissibilità della domanda per mancata adozione del provvedimento amministrativo presupposto, il giudice non deve esaminare le questioni di merito relative al quantum, agli interessi o alle richieste istruttorie; tali questioni restano assorbite per difetto di interesse.
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