Sentenza n. 2014/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia della Regione Calabria nell’esecuzione della sentenza che le imponeva di rispondere all’istanza del 5 agosto 2024
Esito
La controversia
La società ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del TAR Calabria n. 1516 del 29 settembre 2025, che aveva ordinato alla Regione di provvedere espressamente sull’istanza presentata il 5 agosto 2024 ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 34/2020. L’istanza chiedeva il riconoscimento e il pagamento di € 421.748,72 per i maggiori oneri relativi ai DPI sostenuti nel 2020, 2021 e 2022, oltre interessi e rivalutazione, e di € 23.340,46 per i costi connessi al mancato fatturato negli anni 2020-2022, oltre interessi e rivalutazione. La società lamentava la persistente inerzia regionale nell’adempimento dell’obbligo di provvedere.
La decisione
Dopo l’instaurazione del giudizio, la Regione ha depositato la nota del 26 marzo 2026, con cui ha fornito una risposta espressa alle due richieste. Quanto ai DPI, ha sostenuto che l’equiparazione delle strutture private ai presidi ospedalieri era limitata all’accesso prioritario alle forniture e che il contributo previsto per il 2021 era stato ripartito dall’Ufficio commissariale con decreto n. 311/2025 tra le Aziende sanitarie provinciali per la distribuzione agli aventi diritto. Quanto al mancato fatturato, ha richiamato la possibilità, non automatica, di un adeguamento tariffario solo previa rinegoziazione degli accordi e la possibilità di un contributo una tantum nei limiti delle disponibilità residue, che la Regione ha dichiarato non sussistenti. Il TAR ha ritenuto che la risposta espressa fosse sufficiente a dare esecuzione alla sentenza resa sul silenzio: in questo giudizio non andavano valutate né la satisfattività nel merito delle determinazioni regionali né le loro eventuali illegittimità, da contestare con un’autonoma impugnazione. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e condannato la Regione alle spese, liquidate in € 1.000, oltre contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione al difensore. La condanna alle spese è stata motivata dal ritardo nella risposta: quasi venti mesi dall’istanza e quasi sei mesi dalla sentenza.
Norme richiamate
art. 4 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con mod. con l. 17 luglio 2020, n. 77
La Regione Calabria ha riferito che per far fronte ai maggiori costi sostenuti nel corso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 era possibile, in base alle previsioni discendenti dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 4 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, un eventuale e facoltativo adeguamento tariffario esclusivamente all’esito di una rinegoziazione degli accordi contrattuali già sottoscritti per l’erogazione di prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Regionale.
La nota regionale, riportata nella sentenza, interpreta la disciplina nel senso che l’adeguamento tariffario per i maggiori costi dell’emergenza era facoltativo e richiedeva una rinegoziazione degli accordi, senza automatismi; la decisione non giudica la correttezza sostanziale di tale interpretazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza che abbia accertato l’obbligo dell’amministrazione di provvedere, la sopravvenuta adozione di una risposta espressa può determinare la cessazione della materia del contendere, anche se resta controversa la satisfattività sostanziale della risposta.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza sul silenzio, la legittimità delle determinazioni adottate dall’amministrazione in risposta all’istanza non è scrutinabile come tale: le eventuali illegittimità devono essere contestate con uno specifico mezzo di impugnazione.
- Il ritardo con cui l’amministrazione dà riscontro all’istanza, anche dopo una sentenza che le impone di provvedere, può giustificare la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.
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