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Ordinanza

Ordinanza n. 298/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: art. 3 del decreto ministeriale che disponeva lo stralcio di alcune porzioni di un impianto agrivoltaico, sulla base dei pareri dell’autorità paesaggistica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale nella parte relativa allo stralcio dei pannelli localizzati nei settori UR 9B, UURR 10B e UR 10A, nonché i pareri paesaggistici presupposti. Ha dedotto, in primo luogo, la formazione del silenzio-assenso endoprocedimentale ai sensi dell’art. 17-bis della l. n. 241/1990, per la tardiva espressione del parere dell’autorità paesaggistica, questione riservata alla fase di merito. Con il secondo motivo ha contestato la qualificazione delle aree come non idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199/2021, sostenendo che i pareri avessero valorizzato genericamente la vicinanza ad aree archeologiche, paesaggi locali, beni isolati e componenti del piano paesaggistico, senza dimostrare la riconducibilità di tali elementi ai beni specificamente considerati dalla norma né la concreta incompatibilità dell’intervento. Ha inoltre rilevato che il piano paesaggistico provinciale risultava soltanto adottato. Con il terzo motivo ha censurato la valutazione dell’impatto cumulativo, poiché i pareri avevano considerato impianti riferibili ad altre società senza chiarirne lo stato autorizzatorio e avevano assimilato impianti agrivoltaici ed eolici senza adeguata motivazione tecnico-paesaggistica.

La decisione

Il TAR ha ritenuto impregiudicata, in sede cautelare, la questione relativa al silenzio-assenso endoprocedimentale. Ha invece ravvisato un apprezzabile fumus boni iuris nel secondo e nel terzo motivo. Quanto alla non idoneità delle aree, ha rilevato che l’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199/2021 richiama specificamente i beni culturali tutelati dalla Parte II del d.lgs. n. 42/2004 e i beni paesaggistici di cui all’art. 136, nonché che la mera prossimità ad altri elementi della pianificazione paesaggistica non è automaticamente ostativa. Ha aggiunto che, per un piano paesaggistico soltanto adottato, acquistano immediata efficacia soltanto le prescrizioni puntuali riferite a beni specificamente individuati, mentre le previsioni generali e programmatiche necessitano dell’approvazione definitiva. In ogni caso, la qualificazione dell’area come ordinaria o non idonea non comporta un divieto automatico di localizzazione dell’impianto, imponendo una valutazione concreta, comparativa e puntualmente motivata. I pareri non avevano chiarito la concreta incompatibilità delle opere, l’incidenza delle porzioni stralciate, l’inidoneità delle misure di mitigazione e la necessità dello stralcio. Quanto all’effetto cumulativo, il TAR ha rilevato l’omessa distinzione tra impianti realizzati, autorizzati, proposti o ancora in istruttoria e l’insufficiente motivazione sull’assimilazione tra tecnologie agrivoltaiche ed eoliche. Ha riconosciuto anche il periculum in mora, derivante dalla paralisi dell’iter autorizzatorio, dall’aggravamento dei costi, dal rischio di ritardi e dalla possibile perdita delle condizioni economiche e amministrative necessarie alla realizzazione. Ha quindi accolto la domanda cautelare, sospeso l’efficacia del decreto impugnato e ordinato al Ministero di riesercitare il potere mediante nuova istruttoria e rinnovata motivazione, con condanna del Ministero alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 750 oltre accessori. La causa è stata rinviata alla discussione in udienza pubblica.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Ricorrono fumus boni iuris e periculum in mora sufficienti per la concessione della tutela cautelare, mediante sospensione dell’atto e imposizione della riedizione del potere.

  • art. 17-bis l. n. 241/1990

    La questione della possibile formazione del silenzio-assenso endoprocedimentale per tardiva espressione del parere paesaggistico è stata ritenuta meritevole di approfondimento nel merito, senza essere decisa in sede cautelare.

  • art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. n. 199/2021

    La disposizione richiama specificamente i beni culturali tutelati dalla Parte II del d.lgs. n. 42/2004 e i beni paesaggistici di cui all’art. 136; la mera prossimità ad altre componenti paesaggistiche non determina automaticamente la non idoneità dell’area.

  • Parte III d.lgs. n. 42/2004

    I vincoli e le prescrizioni della pianificazione paesaggistica non coincidono automaticamente con i beni rilevanti ai fini dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199/2021.

  • art. 143, comma 9, d.lgs. n. 42/2004

    In caso di piano paesaggistico adottato ma non approvato, sono immediatamente efficaci soltanto le prescrizioni puntuali riferite a beni paesaggistici specificamente individuati; le previsioni generali e programmatorie acquistano efficacia conformativa con l’approvazione definitiva.

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199/2021, la non idoneità di un’area per impianti da fonti rinnovabili non può essere desunta automaticamente dalla mera prossimità a componenti generiche della pianificazione paesaggistica, dovendo essere verificata la riconducibilità dell’area ai beni culturali tutelati dalla Parte II del d.lgs. n. 42/2004 o ai beni paesaggistici di cui all’art. 136 del medesimo decreto.
  • La qualificazione di un’area come ordinaria o non idonea ai sensi della disciplina sulle aree idonee non comporta, di per sé, un divieto assoluto di localizzazione dell’impianto; l’amministrazione deve svolgere una valutazione concreta, comparativa e puntualmente motivata dell’effettiva incompatibilità paesaggistica dell’intervento.
  • Quando il piano paesaggistico è soltanto adottato, le prescrizioni puntuali riferite a beni paesaggistici specificamente individuati sono immediatamente efficaci, mentre le previsioni generali e programmatorie non acquistano efficacia conformativa fino all’approvazione definitiva.
  • Il giudizio di incompatibilità paesaggistica deve indicare le ragioni della concreta incompatibilità delle opere, l’incidenza effettiva dell’intervento sui valori tutelati, l’eventuale inidoneità delle misure mitigative e le ragioni per cui la misura prescritta risulti necessaria e proporzionata; il mero richiamo descrittivo alle componenti paesaggistiche è insufficiente.
  • Nella valutazione degli impatti cumulativi degli impianti energetici, l’amministrazione deve chiarire lo stato autorizzatorio degli impianti considerati e distinguere quelli realizzati o autorizzati da quelli soltanto proposti o ancora in istruttoria; deve inoltre motivare specificamente l’eventuale assimilazione di tecnologie differenti, come impianti agrivoltaici ed eolici.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliAutorizzazione paesaggisticaVincoli e piani paesaggisticiTermini del procedimento e silenzio
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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