Cassazione Penale, Sentenza n. 38685/2023 del 21/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 04/05/2023 che ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata per reati previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Il difensore deduce un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per aver escluso l'esistenza di una "contestazione a catena". Sostiene che l'arresto in flagranza del 06/10/2019 (iscritto con R.G.N.R. 12762/2019) e le indagini intercettative svolte nel procedimento n. 7254/2019 sono cronologicamente e logicamente collegati ai fatti per cui poi fu adottata la successiva ordinanza cautelare (n. 7259/2019), per cui la decorrenza della seconda misura dovrebbe essere retrodatata alla data di esecuzione del primo provvedimento, determinando la perdita di efficacia della seconda misura per decorrenza dei termini.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la retrodatazione dei termini di custodia cautelare in caso di "contestazione a catena" è possibile solo se, al momento del rinvio a giudizio nel primo procedimento, gli atti del primo procedimento consentivano già di desumere effettivamente (e non solo conoscibilmente) gli elementi a fondamento della successiva ordinanza cautelare. Nel caso di specie la C.N.R. della Squadra Mobile, che ha ricostruito compiutamente le condotte oggetto del secondo procedimento, fu approntata il 18/05/2020, quindi dopo il rinvio a giudizio di novembre 2019; pertanto mancava la desumibilità richiesta e la retrodatazione non opera. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Articolo richiamato per identificare il reato contestato (traffico/stupefacenti); la sentenza lo usa per descrivere il fatto che originariamente portò all'arresto in flagranza.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
Articolo richiamato quale titolo di reato per il quale fu poi adottata la seconda ordinanza cautelare confermata dal Tribunale della libertà.
Codice di procedura penale, art. 297, comma 3
Norma rilevante in materia di decorrenza dei termini della custodia cautelare; la questione centrale è se e quando la decorrenza della successiva misura debba essere retrodatata alla precedente.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Richiamato per i limiti formali della motivazione del ricorso (necessità di esposizione nei limiti strettamente necessari).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze citate: Sez.4, n.16343/2023; Sez.3, n.46158/2015; Sez.2, n.6374/2015; Sez.3, n.18671/2015)
Principio consolidato: per retrodatare la decorrenza della custodia occorre che gli elementi a fondamento del secondo provvedimento risultino già desumibili, nella loro portata dimostrativa, dagli atti del primo procedimento al momento del rinvio a giudizio; non basta la mera conoscenza storica degli eventi o le semplici richieste di intercettazione.
Massime di principio
- La retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare ("contestazione a catena") richiede che, al momento del rinvio a giudizio del primo procedimento, gli atti di quel procedimento consentano già di desumere concretamente gli elementi a fondamento del successivo provvedimento cautelare; non è sufficiente la mera conoscibilità degli eventi.
- L'onere di provare la desumibilità dagli atti del primo procedimento è a carico della parte che invoca la retrodatazione (di norma la difesa).
- Se le indagini compiute successivamente (es. relazione operativa, C.N.R. completa, approfondimenti investigativi) sono essenziali per formare il compendio indiziario idoneo alla richiesta di misura, la decorrenza non può essere retrodatata alla prima iscrizione o al primo arresto.
- Per il Pubblico Ministero, quando intenda chiedere una nuova misura cautelare in procedimenti collegati, è importante che il compendio probatorio rilevante sia già effettivamente desumibile dagli atti a supporto della nuova richiesta; l'adozione di provvedimenti distinti è giustificata se occorrono ulteriori elaborazioni investigative.
- Per la difesa, in situazioni analoghe, la strategia utile è documentare e dimostrare che gli elementi costitutivi del nuovo fatto erano già pienamente desumibili dagli atti anteriori al rinvio a giudizio, mostrando prove scritte (relazioni, trascrizioni, atti della Polizia giudiziaria) che evidenzino la portata dimostrativa preesistente.
- In pratica: senza una compiuta ricostruzione investigativa anteriore (non solo richieste di intercettazione o conoscenza formale), la richiesta di retrodatazione tende a non riuscire e la misura successiva rimane efficace nei termini previsti.
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