Sentenza n. 260/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 448/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che, accogliendo il ricorso per ottemperanza relativo al rilascio della carta docente per gli anni di servizio a tempo determinato, aveva liquidato le spese del primo grado in Euro 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante non ha contestato l'accoglimento della domanda di ottemperanza, ma esclusivamente la liquidazione delle spese processuali disposta dal TAR. Ha dedotto: violazione dei parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi e delle disposizioni in materia di compensi professionali; violazione dell'art. 2233, comma 2, c.c., per l'irrisorietà della somma liquidata e la sua non conformità al decoro della professione; lesione dell'effettività della tutela giurisdizionale e del diritto a un equo processo, in relazione agli artt. 24, 111 e 113 Cost., all'art. 47 CDFUE e all'art. 6, par. 1, CEDU; violazione delle regole sulla compensazione delle spese; difetto assoluto di motivazione, poiché il TAR aveva giustificato la liquidazione richiamando soltanto il carattere seriale e la natura della controversia. L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza nella parte relativa alle spese, con liquidazione di Euro 1.189,00, oltre accessori, e distrazione in favore dei difensori antistatari.
La decisione
L'appello è stato accolto. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il giudice dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese e che, dopo l'abrogazione delle tariffe professionali, non esiste più un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari. I parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati, costituiscono tuttavia il riferimento per la liquidazione giudiziale; quando il giudice se ne discosta in modo apprezzabile deve motivare i criteri utilizzati. Resta comunque preclusa la liquidazione di somme meramente simboliche e non conformi al decoro professionale. Nel caso concreto, il richiamo alla serialità e alla natura della controversia non costituiva motivazione sufficiente per giustificare la liquidazione di Euro 500,00, né emergeva una compensazione parziale delle spese. La serialità del contenzioso non giustificava la riduzione e poteva anzi evidenziare la responsabilità dell'amministrazione nel mantenere una condotta già riconosciuta illegittima. Considerata la difficoltà e l'impegno richiesti dalla controversia, avente ad oggetto l'accertamento del silenzio-inadempimento dell'amministrazione, il Collegio ha proceduto a una nuova liquidazione equitativa, fissando le spese del primo grado in Euro 1.189,00 oltre oneri di legge e quelle del grado d'appello in Euro 1.000,00 oltre oneri, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 13 l. 247/2012
i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia … si applicano … in caso di liquidazione giudiziale dei compensi
I parametri ministeriali costituiscono il riferimento per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali.
art. 24 l. 794/1942
gli onorari e i diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono inderogabili
La disposizione apparteneva al previgente sistema tariffario e non conserva, secondo il Collegio, un vincolo legale di inderogabilità dei minimi dopo l'abrogazione delle tariffe.
art. 4 D.M. 55/2014
tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento
Il giudice deve considerare i parametri generali e i valori medi tabellari, potendo discostarsene nei limiti previsti e motivando uno scostamento apprezzabile.
art. 5 D.M. 55/2014
Rileva, insieme all'art. 4, per i parametri generali di determinazione dei compensi in sede giudiziale.
art. 2233, comma 2, c.c.
la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione
Costituisce il limite inderogabile alla liquidazione giudiziale: non possono essere riconosciute somme simboliche o non congrue rispetto al decoro professionale.
art. 9 d.l. 1/2012, convertito dalla l. 27/2012
Ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate, escludendo la persistente inderogabilità legale dei minimi tariffari.
art. 26 c.p.a.
Richiamato in materia di regolazione delle spese del giudizio amministrativo.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale base della regola della soccombenza nella liquidazione delle spese.
art. 92 c.p.c.
Richiamato per i presupposti della compensazione delle spese.
art. 24 Cost.
Rileva quale fondamento dell'effettività della tutela giurisdizionale, lesa da una liquidazione delle spese meramente irrisoria.
art. 113 Cost.
Richiamato a tutela dell'effettività della protezione giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.
art. 47 CDFUE
Impone una tutela giurisdizionale effettiva; il Collegio lo considera rilevante anche rispetto alla congruità della rifusione delle spese necessarie per ottenere tutela.
art. 6, par. 1, CEDU
Richiamato in relazione al diritto a un equo processo e all'accesso effettivo al giudice.
Massime di principio
- Dopo l'abrogazione delle tariffe professionali, i minimi tariffari non sono legalmente inderogabili; tuttavia, nella liquidazione giudiziale dei compensi il giudice deve fare riferimento ai parametri ministeriali applicabili e motivare ogni scostamento apprezzabile dai valori medi tabellari.
- La discrezionalità del giudice nella regolazione delle spese processuali non consente la liquidazione di somme simboliche o manifestamente incongrue, poiché l'art. 2233, comma 2, c.c. impone che il compenso sia adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
- Il mero carattere seriale della controversia o il richiamo generico alla natura della causa non costituiscono motivazione sufficiente per una liquidazione delle spese manifestamente inferiore ai parametri ministeriali, né giustificano di per sé la compensazione parziale delle spese.
- Quando il giudice di primo grado liquida le spese in misura manifestamente incongrua e senza indicare i criteri dello scostamento, il giudice d'appello può procedere direttamente a una nuova liquidazione equitativa in applicazione dell'effetto devolutivo dell'appello.
- Una liquidazione delle spese processuali non irrisoria costituisce componente dell'effettività della tutela giurisdizionale, soprattutto quando il privato sia stato costretto a ricorrere contro la persistente inerzia o condotta illegittima dell'amministrazione.
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