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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9708/2022 del 22/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma di condanna per furto aggravato sostenendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'erronea ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p. (violenza sulle cose), contestando anche l'utilizzo di intercettazioni ambientali raccolte in altro procedimento; deducono che dalla deposizione della persona offesa non risulta con certezza che il lucchetto sia stato rotto invece che regolarmente aperto con chiavi; 2) che, in mancanza dell'aggravante, il reato sarebbe procedibile a querela e dunque improcedibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: ha ritenuto che le censure proposte siano, in gran parte, valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità e che la motivazione della Corte d'appello abbia adeguatamente illustrato i dati probatori a sostegno dell'aggravante. Dalle intercettazioni è risultato che il lucchetto del ricovero attrezzi era stato forzato, giustificando l'applicazione dell'art. 625 n.2 c.p. Conseguentemente la questione dell'improcedibilità è apparsa infondata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Deciso il 20 gennaio 2022.

Norme richiamate

  • art. 625, n. 2, cod. pen.

    La Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante perche il furto e' stato commesso con violenza sulle cose; dalle intercettazioni risultava che il lucchetto era stato forzato.

  • Corte cost. sent. n.186/2000

    Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilita' del ricorso senza prova di assenza di colpa nella determinazione della causa, i ricorrenti possono essere condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • In Cassazione non e' consentita una rivalutazione globale dei fatti: i motivi che si riducono a censure di merito sono inammissibili.
  • Per configurare l'aggravante per violenza sulle cose (art. 625 n.2 c.p.) e' sufficiente la prova che la cosa sia stata forzata; elementi indiziari quali intercettazioni idonee possono essere ritenuti sufficienti dal giudice di merito.
  • Se sussiste l'aggravante prevista dall'art. 625 n.2 c.p., il furto e' procedibile d'ufficio e non richiede querela della persona offesa.
  • Le doglianze sulla utilizzazione di prove raccolte in altri procedimenti devono mirare a vizi di legittimita' della loro acquisizione o utilizzazione, non a semplici valutazioni alternative del contenuto probatorio, per avere rilevanza in Cassazione.
  • Proporre ricorsi senza cogliere profili di diritto chiari o senza possibilita' ragionevole di successo espone i ricorrenti al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie se non e' dimostrata l'assenza di colpa nella scelta di proporre il ricorso.
  • Il difensore in sede di legittimita' dovrebbe articolare motivi centrati su errori di diritto, violazioni di norme di procedimento o vizi logico-giuridici della motivazione, evitando il piu' possibile contestazioni puramente fattuali.

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