Cassazione Penale, Sentenza n. 9708/2022 del 22/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma di condanna per furto aggravato sostenendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'erronea ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p. (violenza sulle cose), contestando anche l'utilizzo di intercettazioni ambientali raccolte in altro procedimento; deducono che dalla deposizione della persona offesa non risulta con certezza che il lucchetto sia stato rotto invece che regolarmente aperto con chiavi; 2) che, in mancanza dell'aggravante, il reato sarebbe procedibile a querela e dunque improcedibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: ha ritenuto che le censure proposte siano, in gran parte, valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità e che la motivazione della Corte d'appello abbia adeguatamente illustrato i dati probatori a sostegno dell'aggravante. Dalle intercettazioni è risultato che il lucchetto del ricovero attrezzi era stato forzato, giustificando l'applicazione dell'art. 625 n.2 c.p. Conseguentemente la questione dell'improcedibilità è apparsa infondata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Deciso il 20 gennaio 2022.
Norme richiamate
art. 625, n. 2, cod. pen.
La Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante perche il furto e' stato commesso con violenza sulle cose; dalle intercettazioni risultava che il lucchetto era stato forzato.
Corte cost. sent. n.186/2000
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilita' del ricorso senza prova di assenza di colpa nella determinazione della causa, i ricorrenti possono essere condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- In Cassazione non e' consentita una rivalutazione globale dei fatti: i motivi che si riducono a censure di merito sono inammissibili.
- Per configurare l'aggravante per violenza sulle cose (art. 625 n.2 c.p.) e' sufficiente la prova che la cosa sia stata forzata; elementi indiziari quali intercettazioni idonee possono essere ritenuti sufficienti dal giudice di merito.
- Se sussiste l'aggravante prevista dall'art. 625 n.2 c.p., il furto e' procedibile d'ufficio e non richiede querela della persona offesa.
- Le doglianze sulla utilizzazione di prove raccolte in altri procedimenti devono mirare a vizi di legittimita' della loro acquisizione o utilizzazione, non a semplici valutazioni alternative del contenuto probatorio, per avere rilevanza in Cassazione.
- Proporre ricorsi senza cogliere profili di diritto chiari o senza possibilita' ragionevole di successo espone i ricorrenti al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie se non e' dimostrata l'assenza di colpa nella scelta di proporre il ricorso.
- Il difensore in sede di legittimita' dovrebbe articolare motivi centrati su errori di diritto, violazioni di norme di procedimento o vizi logico-giuridici della motivazione, evitando il piu' possibile contestazioni puramente fattuali.
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