Sentenza n. 432/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento (quanto al ricorso introduttivo): a) del provvedimento AREA I - Antimafia - Prot. Uscita n. -OMISSIS- con il quale il Prefetto di Caserta “INFORMA […] che nei confronti della società […] sussiste il pericolo delle infiltrazioni mafiose di cui agli artt. 84 comma 4 e 91 del D. Lgs n. 159/2011; DISPONE per le motivazioni di cui sopra, sussistendo il pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della medesima società, il rigetto della istanza di iscrizione nelle White List provinciali”; b) del richiamato parere del Gruppo Ispettivo Antimafia del 7/11/2024, mai comunicato né notificato; c) della comunicazione prot. n. -OMISSIS-, con la quale il Prefetto di Caserta ha comunicato l'adozione del provvedimento; d) della comunicazione del Comune di Trentola Ducenta del 7/2/2025, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica, preso atto della comunicazione inviata dalla Prefettura di Caserta, ha disposto la sospensione ad horas dei lavori di rifunzionalizzazione e riuso della struttura scuola primaria -OMISSIS- con adeguamento strutturale e rigenerazione urbana dell'area pertinenziale; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, comprese ulteriori indagini istruttorie se e in quanto esistenti; (quanto ai motivi aggiunti depositati l'11/6/2025): f) del provvedimento AREA I - Antimafia - Prot. Interno n. -OMISSIS-recante ad oggetto: “Rigetto riesame disposto dal T.A.R. Campania con ordinanza 432/2025 del 28.02.2025 (…)” con il quale “si conferma il provvedimento interdittivo prot. n. -OMISSIS- adottato da questa prefettura (…)”; g) del verbale del Gruppo Interforze, riunitosi in data 13/3/2025, con il quale è stato ritenuto non sufficiente ai fini della richiesta di riesame la dichiarata misura di self-cleaning adottata dalla Società ricorrente e non idonea a superare la preannunciata prognosi di controindicazione, mai comunicato, né depositato e richiamato nel provvedimento sub f); h) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, comprese ulteriori indagini istruttorie se e in quanto esistenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: interdittiva antimafia e rigetto dell'iscrizione nella white list, successivo provvedimento di conferma adottato in sede di riesame, nonché sospensione comunale dei lavori
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria di interdittiva)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento prefettizio che aveva ravvisato il pericolo di infiltrazione mafiosa ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91 del d.lgs. n. 159/2011 e aveva rigettato la domanda di iscrizione nella white list, insieme agli atti istruttori presupposti e alla conseguente sospensione dei lavori disposta dal Comune. Ha contestato la rilevanza delle assunzioni di dipendenti gravati da controindicazioni antimafia, ha prospettato una diversa ricostruzione delle vicende penali riguardanti l'amministratore e ha sostenuto la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, anche in considerazione dell'adozione di modelli di self-cleaning. Dopo l'accoglimento della domanda cautelare e il conseguente riesame, la Prefettura ha confermato l'interdittiva, ritenendo generiche e recenti le misure di self-cleaning e comunque non idonee a incidere sulla gestione societaria, anche per la permanenza dell'amministratore ritenuto controindicato. Con i motivi aggiunti la società ha impugnato tale conferma, deducendo l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione, nonché l'omessa o inadeguata valutazione degli elementi sopravvenuti e della possibilità di ricorrere alle misure meno afflittive di prevenzione collaborativa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti e ha annullato entrambe le interdittive prefettizie, nonché, per illegittimità derivata, la comunicazione comunale di sospensione dei lavori. Il Collegio ha ritenuto decisivo il difetto di motivazione e di istruttoria riguardo alla mancata applicazione, o comunque alla mancata adeguata valutazione, delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011. La Prefettura non ha svolto un'indagine sufficientemente penetrante sull'attualità, continuità e strutturalità del pericolo di condizionamento mafioso, né ha indicato compiutamente i fattori ostativi al percorso di bonifica dell'impresa. La valutazione prefettizia aveva inoltre trascurato o svalutato elementi emergenti da una pronuncia della Corte di cassazione penale, che aveva ridimensionato la ritenuta partecipazione dell'amministratore al sistema di condizionamento mafioso degli appalti e aveva valorizzato l'assenza di elementi dimostrativi della sua consapevolezza della mafiosità dei soggetti coinvolti e dei meccanismi di alterazione delle gare, oltre all'assoluzione dall'imputazione di cui all'art. 416-bis c.p. Il TAR ha precisato che l'autonomia della valutazione prefettizia non esonera l'amministrazione dal confrontarsi con tali elementi e che, quando siano prospettabili forme di contagio occasionale e siano state adottate misure di self-cleaning, il Prefetto deve motivare in modo rafforzato l'esclusione delle misure meno afflittive ex art. 94-bis. Sono stati assorbiti gli ulteriori motivi. Le spese sono state compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti del Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011
Costituisce il parametro normativo richiamato per la valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa posto a fondamento dell'interdittiva.
art. 91 d.lgs. 159/2011
È richiamato quale base normativa del provvedimento prefettizio interdittivo e della valutazione antimafia.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Impone al Prefetto di valutare, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicabilità delle misure di prevenzione collaborativa meno afflittive; l'esclusione di tali misure richiede una motivazione particolarmente approfondita sui fattori ostativi al percorso di bonifica.
art. 34-bis d.lgs. 159/2011
È richiamato in relazione al controllo giudiziario e agli elementi desunti dalla pronuncia della Corte di cassazione sul carattere non necessariamente strutturale del condizionamento.
art. 416-bis c.p.
La pronuncia della Corte di cassazione, valorizzata dal TAR, ha considerato rilevante l'assoluzione dell'amministratore dall'imputazione associativa ai fini della rivalutazione del pericolo di contaminazione mafiosa.
Massime di principio
- Quando il Prefetto ravvisa un pericolo di infiltrazione mafiosa, deve valutare anche la praticabilità delle misure di prevenzione collaborativa meno afflittive previste dall'art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011; l'esclusione di tale percorso richiede una motivazione rafforzata e non può esaurirsi nel richiamo alla permanenza degli elementi indiziari posti a base dell'interdittiva originaria.
- La legittimità dell'interdittiva antimafia richiede una valutazione istruttoria e motivazionale specifica sull'attualità, continuità e stabilità del pericolo di condizionamento mafioso, distinguendo il contagio occasionale da una cointeressenza strutturale dell'impresa con ambienti criminali.
- Nel riesame dell'interdittiva, la Prefettura deve confrontarsi con gli elementi sopravvenuti e con le pronunce penali intervenute, valutandone concretamente l'incidenza sulla prognosi antimafia, pur mantenendo autonomia rispetto all'accertamento penale.
- L'adozione di modelli organizzativi e di misure di self-cleaning costituisce un elemento rilevante nella valutazione della possibilità di superare le controindicazioni antimafia e di riallineare l'impresa al circuito dell'economia legale; il loro mancato apprezzamento deve essere adeguatamente motivato.
- L'annullamento dell'interdittiva antimafia determina l'illegittimità derivata degli atti amministrativi consequenziali fondati esclusivamente su di essa, come la sospensione dei lavori disposta dall'amministrazione comunale.
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