Cassazione Civile, Sentenza n. 20870/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso verteva sulla qualificazione come atto di frode dell'omesso rispetto, da parte del debitore proponente, di informazioni rilevanti nel rapporto e nella documentazione di concordato. In particolare la Corte d'appello aveva ritenuto che il debitore avesse omesso di comunicare ai creditori elementi essenziali emersi in contabilità (tra cui prelevamenti significativi e altre poste incongrue) che avevano contribuito alla causazione del dissesto e che consentivano di attribuire responsabilità all'imprenditore. Tale silenzio è stato valutato come idoneo a impedire una corretta e non decettiva informazione del ceto creditorio, compromettendo la possibilità di esprimere un consenso realmente informato sulla convenienza e probabilità di successo del piano concordatario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato la valutazione della Corte di merito secondo cui l'omessa comunicazione di informazioni rilevanti sulle cause del dissesto e sulla responsabilità dell'imprenditore integrava gli estremi della condotta sanzionata dall'art. 173 l. fall. Il ricorrente è stato condannato al rimborso delle spese di lite in cassazione, liquidate in complessivi C 7.200 (di cui C 200 per esborsi), oltre accessori e contributo spese generali del 15%, con intimazione dei presupposti per il versamento ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 161, comma 2, legge fallimentare
richiede al debitore di produrre una relazione aggiornata che rappresenti la sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria
impone una rappresentazione completa della situazione economico-patrimoniale ma non prescrive espressamente la indicazione delle cause della crisi; tuttavia la completezza della disclosure va valutata in relazione alla necessita di permettere ai creditori un consenso informato sulla convenienza del concordato
imporre al commissario giudiziale di individuarle e descriverle all'interno della propria relazione
il commissario deve individuare e descrivere le cause della crisi per arricchire il patrimonio informativo dei creditori e favorire la formazione di un consenso consapevole
rilevanza ai fini dell'interruzione della procedura alle condotte che abbiano avuto una concreta incidenza in termini pregiudizievoli sul patrimonio di conoscenza dei creditori
sanziona le omissioni che occultano fatti idonei a influire sul giudizio dei creditori e quindi a pregiudicare il loro consenso informato sulla probabilità di soddisfacimento in caso di liquidazione
Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. 15013/2018, 17191/2014, 9050/2014, 23387/2013)
non costituisce atto di frode l'incongrua rilevazione contabile che non abbia valenza potenzialmente decettiva; rilevante e sanzionabile è l'omissione che occulta situazioni di fatto idonee a influire sul giudizio dei creditori
la Corte distingue tra semplici incongruenze contabili e omissioni che, per la loro rilevanza e capacità di incidere sulle prospettive di soddisfacimento e sull'affidabilità del debitore, configurano atto di frode ai sensi dell'art. 173
Massime di principio
- La disclosure in una procedura di concordato deve comprendere non solo dati patrimoniali, economici e finanziari, ma anche gli elementi necessari a comprendere le cause della crisi e la condotta dell'imprenditore quando tali elementi incidono sulla valutazione della convenienza del piano
- Non ogni incongruità contabile integra un atto di frode: rilevano quelle omissioni che sono potenzialmente decettive e che alterano in modo significativo il patrimonio informativo dei creditori rispetto alle prospettive di soddisfacimento
- Informazioni su prelevamenti personali, operazioni che hanno concorso al dissesto o poste che ricostruiscono la responsabilità dell'imprenditore devono essere comunicate perché influiscono sull'affidabilità del proponente e sulla probabilità di successo del piano
- La correlazione tra art. 161 e art. 172 implica che la relazione del debitore sia valutata in termini di completezza funzionale alla formazione del consenso; il commissario ha il compito di integrare e rendere note le cause del dissesto
- In situazioni analoghe, il debitore dovrebbe documentare e spiegare in modo puntuale tutte le poste contabili rilevanti, le cause del dissesto e gli eventuali comportamenti dell'imprenditore, onde evitare che omissioni vengano considerate atti di frode e determinino l'interruzione della procedura o l'annullamento del concordato
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