Sentenza n. 1324/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Mantova n. 267/2023, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/19-2022/23, per complessivi 2.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Mantova, pubblicata il 7 dicembre 2023 e passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto a fruire del beneficio annuo di 500 euro per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e condannato il Ministero a mettere a disposizione 2.500 euro tramite la Carta elettronica. La sentenza era stata notificata al Ministero l’11 dicembre 2023; il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 14 luglio 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero ha riferito di avere pagato le spese di lite, ma non ha dimostrato di avere dato esecuzione all’obbligo principale. La ricorrente ha inoltre chiesto una penalità di mora per l’ulteriore ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, riconoscendo alla ricorrente la Carta elettronica del docente o un beneficio equipollente. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, che dovrà intervenire, su richiesta della parte dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero, entro 90 giorni e compiere tutti gli atti necessari, compresa l’attivazione della Carta anche senza la qualifica di docente di ruolo. Ha respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendola sproporzionata e iniqua rispetto al credito, considerata la complessità oggettiva della gestione del contenzioso seriale e la natura del beneficio, qualificato come incentivo alla crescita professionale e non come fonte di sostentamento, il cui impiego è facoltativo. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario, e alla restituzione del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La sentenza n. 267/2023 del Tribunale ordinario di Mantova della quale si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato, come risulta dall’attestazione della cancelleria, depositata in giudizio: è, dunque, integrata la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a..
L’ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato; nel caso concreto il requisito è stato provato mediante attestazione della cancelleria.
art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996
Risulta, inoltre, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 11.12.2023), previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, a norma del quale “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
Per le amministrazioni contemplate dalla norma, il creditore deve attendere 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all’esecuzione forzata; nel caso, il termine era ampiamente decorso.
art. 475 c.p.c.
Va ricordato in proposito che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D.Lgs. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non prevede più che, per iniziare l’esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all’originale.
A seguito della riforma richiamata, l’avvio dell’esecuzione forzata non richiede l’apposizione della formula esecutiva sulla sentenza, essendo sufficiente il rilascio in copia conforme.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale Amministrativo Regionale, Filomena Addante ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 267/23, pubblicata in data 7.12.2023, con la quale il Tribunale ordinario di Mantova ha così statuito “dichiara il diritto di FILOMENA ADDANTE di usufruire del beneficio economico di € 500 annui per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 relativo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo complessivo di € 2500,00 tramite il sistema della Carta elettronica”.
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento utilizzato per ottenere l’attuazione del comando contenuto nel titolo giudiziale, qui relativo al riconoscimento e alla messa a disposizione del beneficio tramite Carta elettronica.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Non può essere invece accolta la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a. per l’ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato: l’invocata penalità di mora appare nella specie sproporzionata e iniqua rispetto al credito cui andrebbe correlata, tenuto conto sia dell’oggettiva complessità della gestione, da parte dell’Amministrazione, del contenzioso seriale di cui trattasi sia della finalità della somma oggetto di debito, la quale non appare qualificabile come fonte di sostentamento del lavoratore, ma come mero incentivo alla crescita professionale, peraltro d’impiego affatto facoltativo.
La penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del giudicato può essere negata quando, considerate le circostanze concrete, risulti sproporzionata e iniqua rispetto al credito, anche in ragione della complessità della gestione amministrativa e della funzione non essenziale del beneficio dovuto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza richiede che il titolo giudiziale sia passato in giudicato e che sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali.
- Quando il giudicato impone il riconoscimento di un beneficio tramite una piattaforma o una procedura amministrativa, l’ordine di ottemperanza può comprendere l’adozione di tutti gli atti necessari a rendere concretamente fruibile il beneficio, anche se l’interessato non possiede una qualifica ordinariamente richiesta, qualora il titolo abbia già riconosciuto il relativo diritto.
- Il commissario ad acta opera come ausiliario del giudice e sostituisce l’amministrazione inadempiente nell’attuazione del giudicato; può adottare gli atti necessari all’integrale esecuzione del comando giudiziale, anche esercitando poteri amministrativi non precedentemente esercitati.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata se, in rapporto al credito e alle circostanze del caso, risulta sproporzionata e iniqua; possono rilevare la complessità oggettiva della gestione amministrativa e la natura e la funzione del beneficio dovuto.
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