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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04307/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 12/06/2024, deducendo, con un unico motivo, omessa, contraddittoria e apparente motivazione in relazione al reato di ricettazione. Il ricorso sosteneva che la motivazione sulla responsabilità fosse illogica e che la Corte territoriale avesse mal valutato i dati processuali, proponendo una diversa lettura delle risultanze istruttorie. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure riproponevano sostanzialmente le doglianze già formulate in appello e disattese, senza una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata, e che comunque tendevano a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo non specifico perché meramente reiterativo di quello già dedotto in appello e perché diretto a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio. Ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva motivato in modo logicamente corretto la declaratoria di responsabilità, valorizzando il rinvenimento dell'imputato in possesso di un'autovettura di provenienza furtiva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Richiamato in relazione al reato di ricettazione contestato; la Corte ne presuppone la configurabilità sulla base del possesso del bene di provenienza furtiva e della motivazione del giudice di merito sulla responsabilità.

  • art. 606 c.p.p.

    Implicitamente richiamato nella parte in cui si valuta l'ammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione e il divieto di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano nella mera ripetizione dei motivi già formulati in appello, se prive di una reale confutazione della motivazione della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e argomentato: non è sufficiente contestare in modo generico la valutazione del materiale probatorio senza confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata.
  • La Corte di cassazione non può sovrapporre una propria lettura delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice di merito, né confrontare la motivazione con modelli alternativi di ragionamento esterni al provvedimento.
  • Ai fini della responsabilità per ricettazione, il possesso di un bene di provenienza furtiva, se adeguatamente valorizzato e motivato dal giudice di merito, può costituire un elemento significativo della dichiarazione di colpevolezza.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della provaNe bis in idem

Testo integrale

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