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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26433/2025 del 30/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto del 27 ottobre 2006 per lavori di ristrutturazione di un immobile. L'appaltatrice, poi fallita, otteneva decreto ingiuntivo per il saldo del corrispettivo e per ulteriori lavori asseritamente extracontrattuali. La committente proponeva opposizione sostenendo, in via riconvenzionale, che l'appaltatrice avesse gravemente inadempiuto, non eseguendo o eseguendo solo in parte e non a regola d'arte le opere commissionate; chiedeva quindi la risoluzione del contratto, la quantificazione del prezzo effettivamente dovuto, la riduzione del corrispettivo per vizi e difetti, la restituzione di quanto pagato in eccedenza e il risarcimento dei danni. In appello la committente lamentava inoltre omessa pronuncia su tali domande, carenze istruttorie, errata valutazione delle prove, inammissibilità della querela di falso e erronea quantificazione del dovuto; il fallimento proponeva ricorso incidentale lamentando, a sua volta, vizi motivazionali sulla riforma della decisione di primo grado e sulla valutazione della consulenza tecnica d'ufficio. Prima della decisione di legittimità, tuttavia, entrambe le parti hanno depositato atto congiunto di rinuncia ai ricorsi con reciproca accettazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia congiunta al ricorso principale e al ricorso incidentale, ritenendo validamente conferito ai difensori il potere di rinunciare agli atti del giudizio. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità, senza provvedere sulle spese e senza applicare l'ulteriore importo del contributo unificato. Non è stato esaminato il merito dei motivi di ricorso perché il processo si è estinto per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi per denunciare omessa pronuncia su domande e questioni non esaminate

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre vizio di motivazione della sentenza

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    norma processuale invocata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso richiede mandato speciale; nel caso concreto la procura con facoltà di transigere e conciliare è stata ritenuta sufficiente

  • art. 391 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso produce l'effetto di determinare l'estinzione del giudizio di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in presenza di rinuncia non si applica l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato insieme agli artt. 112 e 116 c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza impugnata

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia compiuta dal difensore munito di procura che comprenda la facoltà di transigere e conciliare o espressamente la rinuncia agli atti, è idonea a produrre gli effetti estintivi previsti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.
  • In caso di rinuncia reciproca al ricorso principale e al ricorso incidentale, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto senza decisione sul merito delle censure e senza regolazione delle spese del giudizio estinto.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia, non si applica l'ulteriore importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
  • Le doglianze di omessa pronuncia, vizio di motivazione e erronea valutazione delle prove restano prive di esame se sopravviene una valida rinuncia ai ricorsi prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contrattoOnere della prova

Testo integrale

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