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Sentenza

Sentenza n. 203/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 02479/2023, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: - dell'Ordinanza di Ingiunzione a Demolire n. 3, notificata il 14/05/2019 Prot. n. 7960, con la quale il Responsabile dell'Area V – Urbanistica del Comune di Trabia, ha ordinato la rimozione e demolizione di tutta una serie di manufatti infra descritti, a seguito di verbale di accertamento, redatto dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Trabia prot. n. 1016/PM del 08/05/2019; - di ogni altro atto antecedente, consequenziale o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202400195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. II, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di ingiunzione a demolire una pluralità di manufatti e opere realizzati senza titolo edilizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante contestava la sentenza di primo grado deducendo: 1) violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e della disciplina regionale per omessa comunicazione di avvio del procedimento, nonché motivazione apparente o insufficiente della sentenza sul punto; 2) erronea qualificazione delle opere come intervento urbanisticamente rilevante soggetto a permesso di costruire, sostenendo la natura precaria, amovibile e modesta dei manufatti, tra cui una casa mobile prefabbricata, un porticato, un bagno, un angolo cottura, un deposito, una piscina, un massetto e opere di recinzione; deduceva inoltre l’assenza di ancoraggio al suolo e di allacci permanenti alle reti, il carattere non abitativo dei prefabbricati, il richiamo alla disciplina regionale sui prefabbricati e l’erronea applicazione della demolizione anziché di regimi edilizi meno gravosi; 3) erronea valutazione della dedotta conformità urbanistica e possibile sanabilità delle opere mediante accertamento di conformità. Sosteneva anche che il locale bagno fosse stato demolito successivamente all’ordinanza.

La decisione

Il CGARS ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto sufficientemente motivata la decisione di primo grado e ha escluso che l’omessa comunicazione di avvio determinasse l’invalidità dell’ordinanza, trattandosi dell’esercizio vincolato del potere repressivo degli abusi edilizi. L’appellante non aveva indicato elementi concreti, decisivi e non conosciuti dall’amministrazione che, se rappresentati nel contraddittorio preventivo, avrebbero potuto condurre a un diverso esito. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha affermato che le opere dovevano essere valutate unitariamente, poiché coordinate e funzionalmente convergenti nella trasformazione stabile del fondo. La mera amovibilità, trasportabilità, leggerezza o assenza di allacci permanenti non esclude la rilevanza edilizia quando l’opera sia obiettivamente destinata a soddisfare bisogni durevoli. La demolizione successiva del bagno non incide sulla legittimità originaria dell’ordinanza, da valutare in relazione alla situazione esistente al momento della sua adozione. È stato inoltre escluso che il compendio potesse essere assimilato a un semplice prefabbricato isolato, leggero e non abitativo, anche in ragione della presenza di vani di servizio, angolo cottura e opere accessorie. La censura relativa all’applicazione della demolizione anziché di sanzioni o titoli edilizi semplificati è stata ritenuta generica e non specificamente riferita a ciascun manufatto. Quanto al terzo motivo, il Collegio ha rilevato che non risultava presentata, alla data dell’ordinanza, una domanda di accertamento di conformità ritualmente proposta e corredata degli elementi necessari; la mera prospettazione difensiva della sanabilità non produce effetti sospensivi o demolitori sull’ordine di demolizione. Nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio è una garanzia partecipativa generale, ma la sua omissione non comporta automaticamente l’invalidità dell’atto quando si tratti dell’esercizio vincolato del potere repressivo edilizio e il destinatario non dimostri quali elementi decisivi avrebbe potuto introdurre nel procedimento.

  • art. 5 l.r. Sicilia n. 37/1985

    La disciplina regionale sui prefabbricati a una sola elevazione e non destinati a uso abitativo non è applicabile quando il compendio concreto, valutato unitariamente, supera il paradigma del prefabbricato isolato e presenta opere accessorie e caratteristiche indicative di una trasformazione stabile del fondo.

  • art. 30, comma 1, lett. b), l.r. Sicilia 10 agosto 2016, n. 16

    La disposizione è richiamata per l’abrogazione dell’art. 5 della l.r. Sicilia n. 37/1985.

Massime di principio

  • Nella repressione degli abusi edilizi, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina automaticamente l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, trattandosi di esercizio vincolato del potere; il destinatario deve allegare elementi concreti e decisivi che, se rappresentati preventivamente, avrebbero potuto incidere sull’esito del procedimento.
  • La natura precaria di un’opera edilizia non dipende dalla sola amovibilità, trasportabilità, leggerezza o assenza di stabile infissione al suolo, ma dalla sua oggettiva destinazione a soddisfare esigenze temporanee e circoscritte. Un manufatto materialmente rimovibile è urbanisticamente rilevante quando, per collocazione, funzione e contesto, sia destinato a bisogni durevoli.
  • Più manufatti realizzati sul medesimo fondo e funzionalmente coordinati devono essere valutati unitariamente, considerando l’effetto trasformativo complessivo dell’intervento e non la sola consistenza o qualificazione isolata di ciascuna opera.
  • La legittimità di un’ordinanza di demolizione deve essere valutata in relazione alla situazione di fatto esistente al momento della sua adozione; la demolizione successiva di uno dei manufatti non incide retroattivamente sulla legittimità originaria dell’atto.
  • La mera allegazione della possibile sanabilità delle opere non incide sull’ordine di demolizione: occorre che, alla data dell’ordinanza, sia stata presentata una domanda di accertamento di conformità ritualmente proposta e adeguatamente corredata, idonea ad avviare un autonomo procedimento rilevante.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoSanatoria e condono edilizio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potere

Testo integrale

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