Cassazione Penale, Sentenza n. 20198/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 01/12/2021, confermativa della sentenza del Tribunale di Roma del 03/03/2020 che ha condannato il ricorrente per rapina aggravata. Primo motivo: erronea applicazione della legge penale per presunta violazione dell'art. 23-bis, co.2 D.L. 137/2020 (il Sostituto Procuratore Generale ha trasmesso le proprie conclusioni scritte solo il 29/11/2021, due giorni prima dell'udienza, mentre la difesa aveva depositato le proprie conclusioni il 25/11/2021), con richiesta di annullamento per nullità assoluta. Secondo motivo: vizio di motivazione e violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.) in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p., per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la determinazione della pena, riferendosi alla presunta scarsa intensità del dolo in ragione del comportamento dell'imputato dopo la rapina.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato nella sua totalità. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ritenuto che la comunicazione delle conclusioni del P.G. avvenuta 48 ore prima dell'udienza non costituisca di per sé una nullità assoluta; per ottenere la declaratoria di nullità il ricorrente doveva dimostrare la concreta compromissione delle prerogative difensive. La Corte ha richiamato la distinzione tra nullità assolute e nullità a regime intermedio (art. 178 lett. c) c.p.p.), e ha sottolineato che il termine previsto dall'art. 23-bis D.L. 137/2020 non è sanzionato a pena di decadenza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e aspecificità, atteso che la valutazione circa le circostanze attenuanti e l'intensità del dolo rientra nel sindacato di merito non sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità o arbitrarietà non dimostrate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Decreto-Legge n.137/2020, art. 23, comma 8
Usato per giustificare il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; la Corte ha preso atto che il procedimento è stato trattato secondo tale disposizione
Decreto-Legge n.137/2020, art. 23-bis, comma 2
La Corte ha interpretato la disposizione come non sanzionata da pena di decadenza: la mancata o non immediata trasmissione delle conclusioni del P.G. non determina automaticamente una nullità assoluta, salvo prova di concreto pregiudizio per la difesa
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c)
Richiamato come base del primo motivo di ricorso relativo a presunta errata applicazione della legge penale; la Corte ha ritenuto il motivo infondato
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
Richiamato come base del secondo motivo di ricorso (vizio di motivazione); la Corte lo ha ritenuto inammissibile per genericità
Codice penale, art. 62-bis
Richiamato dal ricorrente in relazione alle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la valutazione delle circostanze di fatto fosse fondata e non arbitraria, escludendo la ricorrenza di elementi che imponessero la loro concessione
Codice penale, art. 133
Richiamato in relazione alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito in assenza di manifesta illogicità o arbitrarietà
Codice di procedura penale, art. 178, lett. c) e art. 179, comma 2
La Corte ha distinto le nullità assolute elencate dalle norme dalle nullità a regime intermedio: la mancata tempestiva comunicazione delle conclusioni rientra, se del caso, tra le nullità a regime intermedio e non tra quelle assolute e insanabili previste dalle lett. a) e b) dell'art. 178 o dall'art. 179 co.2
Massime di principio
- La trasmissione tardiva delle conclusioni scritte del pubblico ministero non provoca automaticamente la nullità assoluta del processo: è necessario dimostrare il pregiudizio concreto subito dalla difesa
- Le nullità processuali sono tassative: solo quelle esplicitamente qualificate come assolute dalla legge sono automaticamente insanabili; le altre richiedono la specifica indicazione e dimostrazione dell'effetto lesivo sulle garanzie difensive
- Quando si contesta il mancato rispetto di termini procedurali introdotti da norme emergenziali (es. D.L. 137/2020), occorre distinguere tra termini a pena di decadenza e termini di organizzazione processuale; l'assenza di una sanzione di decadenza indebolisce la tesi della nullità automatica
- I motivi di ricorso che impugnano valutazioni di fatto del giudice di merito (es. valutazione del dolo o del riconoscimento di attenuanti) sono inammissibili se non evidenziano un vizio di motivazione concreto, logico o di arbitrio manifesti
- In situazioni di ricezione tardiva di atti avversari la linea difensiva praticabile è: chiedere tempestivamente rinvio o integrazione dei termini, documentare la specifica necessità di maggior tempo per preparare la difesa e dimostrare in che modo la tardiva comunicazione ha ostacolato l'attività difensiva
- In sede di Cassazione evitare censure generiche: ogni vizio invocato deve essere collegato a fatti determinati e al nesso causale con l'effettivo pregiudizio subito
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