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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20198/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 01/12/2021, confermativa della sentenza del Tribunale di Roma del 03/03/2020 che ha condannato il ricorrente per rapina aggravata. Primo motivo: erronea applicazione della legge penale per presunta violazione dell'art. 23-bis, co.2 D.L. 137/2020 (il Sostituto Procuratore Generale ha trasmesso le proprie conclusioni scritte solo il 29/11/2021, due giorni prima dell'udienza, mentre la difesa aveva depositato le proprie conclusioni il 25/11/2021), con richiesta di annullamento per nullità assoluta. Secondo motivo: vizio di motivazione e violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.) in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p., per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la determinazione della pena, riferendosi alla presunta scarsa intensità del dolo in ragione del comportamento dell'imputato dopo la rapina.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato nella sua totalità. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ritenuto che la comunicazione delle conclusioni del P.G. avvenuta 48 ore prima dell'udienza non costituisca di per sé una nullità assoluta; per ottenere la declaratoria di nullità il ricorrente doveva dimostrare la concreta compromissione delle prerogative difensive. La Corte ha richiamato la distinzione tra nullità assolute e nullità a regime intermedio (art. 178 lett. c) c.p.p.), e ha sottolineato che il termine previsto dall'art. 23-bis D.L. 137/2020 non è sanzionato a pena di decadenza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e aspecificità, atteso che la valutazione circa le circostanze attenuanti e l'intensità del dolo rientra nel sindacato di merito non sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità o arbitrarietà non dimostrate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Decreto-Legge n.137/2020, art. 23, comma 8

    Usato per giustificare il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; la Corte ha preso atto che il procedimento è stato trattato secondo tale disposizione

  • Decreto-Legge n.137/2020, art. 23-bis, comma 2

    La Corte ha interpretato la disposizione come non sanzionata da pena di decadenza: la mancata o non immediata trasmissione delle conclusioni del P.G. non determina automaticamente una nullità assoluta, salvo prova di concreto pregiudizio per la difesa

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c)

    Richiamato come base del primo motivo di ricorso relativo a presunta errata applicazione della legge penale; la Corte ha ritenuto il motivo infondato

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)

    Richiamato come base del secondo motivo di ricorso (vizio di motivazione); la Corte lo ha ritenuto inammissibile per genericità

  • Codice penale, art. 62-bis

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la valutazione delle circostanze di fatto fosse fondata e non arbitraria, escludendo la ricorrenza di elementi che imponessero la loro concessione

  • Codice penale, art. 133

    Richiamato in relazione alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito in assenza di manifesta illogicità o arbitrarietà

  • Codice di procedura penale, art. 178, lett. c) e art. 179, comma 2

    La Corte ha distinto le nullità assolute elencate dalle norme dalle nullità a regime intermedio: la mancata tempestiva comunicazione delle conclusioni rientra, se del caso, tra le nullità a regime intermedio e non tra quelle assolute e insanabili previste dalle lett. a) e b) dell'art. 178 o dall'art. 179 co.2

Massime di principio

  • La trasmissione tardiva delle conclusioni scritte del pubblico ministero non provoca automaticamente la nullità assoluta del processo: è necessario dimostrare il pregiudizio concreto subito dalla difesa
  • Le nullità processuali sono tassative: solo quelle esplicitamente qualificate come assolute dalla legge sono automaticamente insanabili; le altre richiedono la specifica indicazione e dimostrazione dell'effetto lesivo sulle garanzie difensive
  • Quando si contesta il mancato rispetto di termini procedurali introdotti da norme emergenziali (es. D.L. 137/2020), occorre distinguere tra termini a pena di decadenza e termini di organizzazione processuale; l'assenza di una sanzione di decadenza indebolisce la tesi della nullità automatica
  • I motivi di ricorso che impugnano valutazioni di fatto del giudice di merito (es. valutazione del dolo o del riconoscimento di attenuanti) sono inammissibili se non evidenziano un vizio di motivazione concreto, logico o di arbitrio manifesti
  • In situazioni di ricezione tardiva di atti avversari la linea difensiva praticabile è: chiedere tempestivamente rinvio o integrazione dei termini, documentare la specifica necessità di maggior tempo per preparare la difesa e dimostrare in che modo la tardiva comunicazione ha ostacolato l'attività difensiva
  • In sede di Cassazione evitare censure generiche: ogni vizio invocato deve essere collegato a fatti determinati e al nesso causale con l'effettivo pregiudizio subito

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