Cassazione Penale, Ordinanza n. 05906/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 517 c.p. Deduceva, con un unico motivo, un vizio di motivazione della decisione impugnata in punto trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che il ricorso si limita ad affermare in modo del tutto generico l'esistenza di violazioni di legge e vizi motivazionali, senza indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della censura, come richiesto dall'art. 581, comma 1, lett. c) e d), c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità del motivo, ritenendo violato l'onere di specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno dell'impugnazione. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando un'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 517 c.p.
indicato come reato per il quale l'imputato era stato condannato in appello; la decisione non entra nel merito della sua configurazione.
art. 581 c.p.p.
richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum dell'impugnazione; la mancanza di tale specificità rende il motivo generico.
art. 581 c.p.p.
la sua inosservanza, sotto il profilo della genericità dei motivi, comporta inammissibilità del ricorso.
art. 591 c.p.p.
prevede l'inammissibilità quale conseguenza della genericità dei motivi di ricorso.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo in presenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente denunciare in modo meramente assertivo violazioni di legge o vizi di motivazione: occorre una censura specifica, con l'indicazione delle ragioni giuridiche e degli elementi fattuali posti a fondamento della domanda.
- La genericità del motivo di ricorso integra causa di inammissibilità quando non consente di comprendere in modo puntuale l'oggetto e la consistenza critica della doglianza.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Quando il ricorso investe soltanto il trattamento sanzionatorio ma è formulato in termini apodittici e non specifici, la Corte può dichiararlo inammissibile senza esaminare il merito della doglianza.
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