Sentenza del 20/10/2016 n. 6288 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - TARSU - Rifiuti speciali - Prova dello smaltimento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato respinto, poiché la dichiarazione prodotta non è stata ritenuta prova attendibile e sufficiente dell'effettivo ritiro dei rifiuti speciali. È stata quindi confermata la pretesa tributaria relativa alla TARSU, nei limiti oggetto della controversia.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che i rifiuti speciali prodotti nei locali fossero stati ritirati e smaltiti da CORIS Ambiente e che, pertanto, non dovessero concorrere alla determinazione della TARSU. A sostegno della tesi produceva una dichiarazione di CORIS Ambiente, rilasciata in carta semplice il 29/10/2013 e recante un semplice timbro della società. Il giudice ha ritenuto tale documento insufficiente, poiché non indicava contratti stipulati con l'appellante né forniva elementi idonei a dimostrare concretamente il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti.
Norme richiamate
Disciplina della TARSU e dei rifiuti speciali
L'esclusione o la riduzione della superficie tassabile per la produzione di rifiuti speciali richiede la dimostrazione concreta che tali rifiuti siano stati effettivamente separati, ritirati e smaltiti secondo modalità documentate. La mera dichiarazione unilaterale del soggetto incaricato, priva di riferimenti contrattuali o di ulteriori riscontri, non è sufficiente.
Massime di principio
- Chi chiede l'esclusione o la riduzione della TARSU per rifiuti speciali deve fornire una prova documentale puntuale dell'effettiva produzione, separazione e smaltimento dei rifiuti.
- Una dichiarazione proveniente da una società di raccolta, se redatta in carta semplice, priva di contratto, formulari, fatture o altri riferimenti verificabili, può essere considerata insufficiente.
- È opportuno conservare contratti di smaltimento, formulari di identificazione dei rifiuti, fatture, registri e attestazioni coerenti tra loro, così da collegare senza ambiguità il servizio di smaltimento al contribuente e ai locali tassati.
- L'onere della prova dell'esenzione o della riduzione non si considera assolto mediante allegazioni generiche: occorrono elementi oggettivi e verificabili riferiti allo specifico periodo d'imposta.
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