Cassazione Penale, Sentenza n. 16461/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna (art. 337 c.p.) sostenendo che la Corte d'appello non si era pronunciata su due richieste difensive: a) acquisizione di una sentenza del Tribunale di Trapani del 13/05/2021 che aveva assolto l'imputato per non imputabilità per vizio totale di mente, allegata con memoria dell'udienza del 21/10/2021; b) in via subordinata, rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con perizia medico-legale per accertare l'incapacità di intendere e volere al momento del fatto. Si denunciavano violazioni di legge e vizi di motivazione (artt. 85, 88 c.p., 603, comma 2, c.p.p.), per omessa decisione su questioni potenzialmente determinanti sulla imputabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha rilevato che dalla verbalizzazione dell'udienza del 21/10/2021 risultava che la Corte d'appello aveva rinviato la decisione per acquisire il parere del Procuratore generale ma non aveva comunque deciso sulla questione dell'eventuale difetto di imputabilità per vizio totale di mente né aveva motivato in merito alla memoria difensiva che allegava la sentenza di assoluzione per non imputabilità. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la deduzione di un vizio totale di mente può essere effettuata anche mediante memoria difensiva e il giudice di merito ha il dovere, anche d'ufficio, di dichiarare la mancanza delle condizioni di imputabilità quando emergono prove evidenti di totale infermità di mente. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo (decisione dell'8/03/2023).
Norme richiamate
art. 85 cod. pen.
Riferimento alle norme sull'incapacità di intendere e di volere e alle condizioni di imputabilità; la Corte richiama la necessità di valutare la possibile sussistenza di un vizio totale di mente che escluda l'imputabilità.
art. 88 cod. pen.
Collegata alla disciplina dell'imputabilità e delle relative conseguenze sul piano della responsabilità penale; utilizzata nel quadro delle censure mosse sulla valutazione della capacità di intendere e volere.
art. 603, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme indicate nel motivo di ricorso (regole procedurali concernenti i motivi di cassazione); la Corte ha preso atto delle censure procedurali per omessa pronuncia e vizi di motivazione.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 11774 del 17/02/2021 (Aparo, Rv. 280863)
Principio affermato: l'allegazione di un vizio totale di mente può essere sollevata anche con memoria difensiva e il giudice di merito è tenuto a dichiarare, anche d'ufficio, la mancanza di imputabilità se emerge prova evidente della totale infermità di mente.
Massime di principio
- La deduzione della non imputabilità per vizio totale di mente può essere proposta anche tramite memoria difensiva in sede d'appello; non è necessario che la questione sia inserita esclusivamente nei motivi di impugnazione.
- Il giudice di merito ha il dovere, anche d'ufficio, di valutare e dichiarare la mancanza delle condizioni di imputabilità se emergono prove evidenti di infermità mentale totale.
- Se l'imputato allega una precedente sentenza di assoluzione per non imputabilità, il giudice d'appello deve acquisire e valutare quel provvedimento e motivare esplicitamente l'esito della valutazione, ovvero disporre rinnovazione istruttoria (perizia) se la questione richiede accertamento tecnico.
- L'omissione da parte del giudice di merito di pronunciarsi su richieste difensive rilevanti per l'accertamento dell'imputabilità può determinare l'annullamento della decisione da parte della Cassazione e il rinvio per un nuovo giudizio.
- In situazioni analoghe è opportuno che la difesa documenti con precisione le richieste (acquisizione di sentenze, istanze di consulenza tecnica) e solleciti la decisione motivata del giudice qualora questa venga omessa o elusa.
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