Circolare numero 89 del 01-08-2018
Con la presente circolare si illustrano le disposizioni in materia di prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici. INDICE 1. Premessa 2. Destinatari della norma 3. Gestione delle domande di prepensionamento 4. Monitoraggio delle domande di prepensionamento 5. Decorrenza del trattamento pensionistico anticipato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni applicative del comma 154 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 sul prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di imprese editoriali e stampatrici di periodici cessate, anche in fallimento, per le quali sia stata accertata la crisi aziendale. Vengono individuati i destinatari, i requisiti contributivi, le modalità di gestione e monitoraggio delle domande, il limite di spesa e la decorrenza del trattamento. È precisato che il beneficio non spetta a chi abbia ripreso lavoro dipendente a tempo indeterminato e che le domande sono accolte nei limiti delle risorse disponibili e secondo l’ordine degli accordi di procedura.
Prepensionamento per lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici
Prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici
La circolare illustra le modalità applicative dell’art. 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che consente, in presenza di specifici requisiti, l’accesso al trattamento pensionistico con le regole previgenti al D.P.R. n. 157/2013 per alcuni lavoratori dipendenti poligrafici del settore editoriale e delle imprese stampatrici di periodici cessate. Il documento, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e fondato anche sulle indicazioni del Ministero dell’Economia e delle finanze, disciplina destinatari, requisiti, istruttoria, monitoraggio della spesa e decorrenza del beneficio.
Quadro normativo di riferimento
La misura trova origine nella legge n. 205/2017, che richiama le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici vigenti prima del regolamento di cui al D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157. Il comma 154 tutela i dipendenti di imprese editoriali e stampatrici di periodici che:
- abbiano cessato l’attività, anche in costanza di fallimento;
- siano state riconosciute in crisi aziendale ai sensi dell’art. 35, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416;
- abbiano collocato i lavoratori in CIGS sulla base di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015.
La norma stabilisce inoltre che il trattamento pensionistico è riconosciuto su domanda degli interessati, da presentare all’INPS entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, dopo la trasmissione degli elenchi delle imprese da parte del Ministero del Lavoro. Il riconoscimento è subordinato ai limiti di spesa fissati in 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.
Destinatari della disposizione
La circolare precisa che il beneficio si applica ai lavoratori dipendenti poligrafici delle imprese interessate che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria in forza degli accordi di procedura indicati. Rileva anche il caso in cui, terminata la CIGS, i lavoratori siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa oppure abbiano ripreso attività lavorativa dipendente a tempo determinato.
È invece escluso dal beneficio il lavoratore che abbia ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. Tale esclusione è ribadita sia nel testo normativo sia nelle istruzioni applicative.
Requisiti contributivi per il prepensionamento
Per l’accesso al prepensionamento, la circolare recepisce le indicazioni del MEF sui requisiti vigenti prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 157/2013. In particolare, occorre che i lavoratori abbiano maturato, entro il periodo di godimento della CIGS:
- un’anzianità contributiva pari a 32 anni e 3 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015;
- oppure un’anzianità contributiva pari a 32 anni e 7 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 maggio 2017.
Tali requisiti sono indicati tenendo conto del fatto che il 31 maggio 2015 costituisce l’ultima data utile per la sottoscrizione degli accordi di procedura e della durata massima biennale della CIGS. La circolare aggiunge che l’anzianità richiesta può essere aumentata di un periodo non superiore a tre anni fino a un massimo complessivo di 35 anni.
Gestione delle domande e istruttoria territoriale
Le istruzioni operative per la presentazione delle domande erano già state fornite con il messaggio n. 722 del 16 febbraio 2018, che aveva indicato il termine del 2 marzo 2018. La circolare preannuncia inoltre la trasmissione alle strutture territoriali di un elenco delle imprese interessate, con indicazione del numero del decreto ministeriale, della data di sottoscrizione dell’accordo di procedura e del codice associato all’accordo.
Ai fini dell’istruttoria, le strutture territoriali devono verificare:
- che l’impresa che ha collocato il lavoratore in CIGS sia presente nell’elenco trasmesso;
- che il collocamento in CIGS sia avvenuto in base a un decreto di autorizzazione emanato in forza di un accordo sottoscritto tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015;
- che il lavoratore abbia maturato i requisiti contributivi previsti per il prepensionamento;
- che il lavoratore non abbia ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.
Se il diritto al prepensionamento risulta accertato, prima della liquidazione le strutture territoriali devono trasmettere all’indirizzo di posta elettronica prepensionamento.editoria@inps.it l’esito dell’istruttoria e gli elementi necessari alla quantificazione dell’onere, tra cui importo del trattamento, decorrenza e data di perfezionamento del requisito contributivo previsto dalla legge n. 416/1981, come modificata dal D.P.R. n. 157/2013, adeguato agli incrementi della speranza di vita.
Monitoraggio della spesa e criteri di priorità
Il trattamento può essere concesso solo nel rispetto del limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022. L’INPS deve monitorare le domande secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente competente.
Qualora dall’esame delle domande emerga il raggiungimento, anche in prospettiva, del tetto di spesa, l’INPS non deve prendere in esame ulteriori domande di prepensionamento. Ai fini della verifica del limite finanziario, l’onere viene determinato considerando il maggior costo pensionistico derivante dall’anticipo rispetto al perfezionamento del requisito contributivo ordinario, con proiezione della contribuzione e tenendo conto degli incrementi della speranza di vita.
Esiti dell’istruttoria e provvedimenti
Dopo la comunicazione dell’esito del monitoraggio, le strutture territoriali devono adottare, a seconda dei casi:
- il provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico, se risultano accertati requisiti, condizioni previste e copertura finanziaria;
- una comunicazione di accertamento positivo dei requisiti e della copertura finanziaria, con l’avviso che il conseguimento del trattamento è subordinato alla previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, se il lavoratore si è rioccupato a tempo determinato;
- il provvedimento di reiezione della domanda, se non risultano accertati i requisiti, le condizioni o la copertura finanziaria.
Decorrenza del trattamento e recuperi
Il trattamento pensionistico anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda oppure, se successiva, dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato. In ogni caso, la decorrenza non può essere anteriore al 1° febbraio 2018.
La circolare precisa infine che le eventuali indennità di mobilità erogate nel periodo successivo alla decorrenza del trattamento pensionistico devono essere recuperate.
Punti principali
Ambito soggettivo e presupposti
La misura riguarda i lavoratori dipendenti poligrafici di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici che abbiano cessato l’attività, anche in costanza di fallimento, e per le quali sia stata accertata la causale di crisi aziendale ai sensi della legge n. 416/1981. L’INPS riceve dal Ministero del Lavoro l’elenco delle imprese interessate e gli accordi di procedura rilevanti.
Requisiti per l’accesso al prepensionamento
Per accedere al beneficio i lavoratori devono essere stati collocati in CIGS in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015. Il beneficio non spetta a chi abbia ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato; è invece compatibile con il rientro a tempo determinato o con il collocamento in mobilità dopo la CIGS. La circolare precisa anche gli anziani contributivi richiesti: 32 anni e 3 mesi entro il 31 dicembre 2015 oppure 32 anni e 7 mesi entro il 31 maggio 2017, con eventuale aumento per un periodo non superiore a tre anni fino a un massimo di 35 anni.
Domande e istruttoria
Le domande di prepensionamento dovevano essere presentate entro il 2 marzo 2018, secondo le istruzioni già fornite con messaggio n. 722/2018. Le strutture territoriali devono verificare l’inclusione dell’impresa nell’elenco, l’esistenza dell’accordo nel periodo previsto, il possesso dei requisiti contributivi e l’assenza di rioccupazione a tempo indeterminato. In caso di esito positivo, prima della liquidazione devono trasmettere all’indirizzo prepensionamento.editoria@inps.it l’esito istruttorio e gli elementi per quantificare l’onere.
Monitoraggio e limite di spesa
I trattamenti sono riconoscibili entro il limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022. L’INPS monitora le domande secondo l’ordine di sottoscrizione dell’accordo di procedura; se il limite di spesa risulta raggiunto, anche prospetticamente, non vengono esaminate ulteriori domande. Il calcolo dell’onere considera l’anticipo della pensione rispetto al perfezionamento del requisito contributivo ordinario, proiettato con gli incrementi della speranza di vita.
Provvedimenti finali e decorrenza
A seguito del monitoraggio, le strutture territoriali possono emettere il provvedimento di liquidazione, una comunicazione di accertamento positivo con subordinazione alla risoluzione del rapporto se il lavoratore è rioccupato a tempo determinato, oppure il provvedimento di reiezione. Il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda o alla successiva risoluzione del rapporto a termine, ma non può avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018. Le eventuali indennità di mobilità percepite dopo tale decorrenza devono essere recuperate.
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