Circolare numero 94 del 07-08-2018
Si forniscono le istruzioni operative relative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e CONFEDERAZIONE ITALO-EUROPEA PER IL LAVORO E L'IMPRESA (C.I.E.L.I.), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni. INDICE 1. Premessa 2. Soggetti che possono rilasciare la delega 3. Modalità di rilascio della delega 4. Presentazione e decorrenza della delega 5. Revoca della delega: decorrenza e validità 6. Misura del contributo sindacale 7. Rapporti finanziari, spese e rimesse 8. Clausola di salvaguardia 9. Clausola risolutiva espressa 10. Controlli a campione e applicazione di penali 11. Codice INPS 12. Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 26 giugno 2018 tra INPS e C.I.E.L.I. per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni degli associati. Vengono chiariti i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità telematiche di invio, la decorrenza delle deleghe e delle revoche, la misura del contributo, i rapporti finanziari e le spese a carico dell’organizzazione sindacale. Sono inoltre disciplinati controlli a campione, penali, clausole di salvaguardia e risoluzione, oltre alle istruzioni contabili e ai conti istituiti per la gestione delle operazioni.
Convenzione INPS-C.I.E.L.I. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-C.I.E.L.I. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare disciplina la convenzione sottoscritta il 26 giugno 2018 tra INPS e la Confederazione Italo-Europea per il Lavoro e l'Impresa (C.I.E.L.I.) per la trattenuta, sulle pensioni, dei contributi sindacali dovuti dagli associati. Il documento illustra i soggetti ammessi, le modalità di delega e revoca, la misura del contributo, gli aspetti finanziari e contabili, nonché le clausole di tutela dell’Istituto, i controlli e le conseguenze in caso di irregolarità.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021. È rinnovabile su specifica richiesta dell’organizzazione sindacale, da trasmettere all’INPS via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di tale richiesta, la convenzione cessa automaticamente di produrre effetti e l’Istituto interrompe il servizio di riscossione delle quote sindacali senza ulteriori comunicazioni. Resta inoltre salva la facoltà di ciascuna parte di recedere dal negozio giuridico con comunicazione scritta inviata all’altra parte a mezzo PEC.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
Ai sensi dell’articolo 23-octies della legge n. 485/1972, possono avvalersi del servizio i pensionati che rilasciano una delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione. In particolare, hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta:
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria, gestito dall’INPS;
- per rinvio dell’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica.
Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché l’articolo 23-octies richiama espressamente le pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega per l’autorizzazione alla trattenuta deve essere trasmessa telematicamente all’INPS utilizzando il modulo predisposto dall’Istituto. Nel modulo devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. La delega deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Presentazione, efficacia e conservazione della delega
Quando la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa; in tal caso i dati sono trasmessi con le medesime modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.
Se invece la delega riguarda una pensione già in essere, l’organizzazione sindacale deve inviare all’INPS i dati della delega in modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto, allegando in formato digitale:
- la delega acquisita;
- la copia di un documento d’identità del pensionato in corso di validità.
In questo caso la delega produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega, ovvero, per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, entro tre mesi dalla data di rilascio.
L’organizzazione sindacale che acquisisce la delega deve custodire l’originale della stessa e la copia del documento d’identità, fino ai termini ordinari di prescrizione, in conformità alla normativa sulla conservazione sostitutiva. La conservazione deve garantire identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e rispetto delle regole di sicurezza.
Revoca della delega
Il rapporto associativo è esclusivamente tra l’associato e l’organizzazione sindacale; pertanto, le comunicazioni relative a tale rapporto devono essere indirizzate all’organizzazione stessa.
L’associato può comunque comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega, indicando l’organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto elabora la richiesta nel più breve tempo possibile e la comunica all’organizzazione competente.
La convenzione ammette una sola delega per singola prestazione. Di conseguenza, se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da delega verso altra organizzazione sindacale, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’organizzazione revocata e del documento del revocante. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Quando revoca e nuova delega sono acquisite contestualmente, l’organizzazione sindacale deve trasmettere in formato digitale entrambi gli atti e conservarne gli originali, unitamente alla copia del documento di identità, secondo le regole già previste per la delega. L’INPS comunica l’acquisizione della revoca sia a chi l’ha inviata sia all’organizzazione sindacale revocata.
Misura del contributo sindacale
L’importo del contributo sindacale è determinato nel testo di delega in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione:
- dei trattamenti di famiglia comunque denominati;
- degli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica erogati ai grandi invalidi per servizio.
Le aliquote applicabili sono:
- 0,50% sugli importi fino alla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio del trattamento minimo FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo FPLD.
Rapporti finanziari, costi e oneri a carico del sindacato
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto per il servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e sono definite a livello centrale tra la Direzione generale e l’organizzazione sindacale.
I costi individuati dall’INPS per il servizio di riscossione dei contributi sindacali, fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, risultano dal 1° gennaio 2018 pari a:
- € 0,29 per la revoca delega cartacea residuale;
- € 0,11 per la gestione delega.
Restano inoltre a carico dell’organizzazione sindacale, oltre alle spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
La convenzione prevede che dall’applicazione dell’accordo non debbano derivare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra associato e organizzazione sindacale e alle vicende ad esso collegate.
L’organizzazione sindacale esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante da tali rapporti. In particolare, nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’organizzazione che risulti soccombente si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’INPS è anche sollevato da responsabilità verso terzi derivanti dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Se l’Istituto viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti ai rapporti tra associati e organizzazione sindacale, quest’ultima deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS, quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
Clausola risolutiva espressa
La convenzione attribuisce all’INPS la facoltà di risolvere unilateralmente il negozio giuridico, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
- contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’organizzazione sindacale, o sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
- perdita, da parte dell’organizzazione sottoscrivente, dei requisiti di legge necessari per la stipula della convenzione;
- sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario, nell’interesse dell’INPS, un nuovo testo convenzionale;
- pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto;
- applicazione di penali per un importo superiore al 10% del totale delle quote sindacali versate.
La risoluzione opera di diritto quando l’INPS comunica all’organizzazione la volontà di avvalersi della clausola. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’organizzazione può presentare osservazioni, anche documentate. Nei 30 giorni successivi l’Istituto comunica la decisione finale, motivando l’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni o, in alternativa, confermando di non voler risolvere la convenzione. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.
Controlli a campione, documentazione e penali
L’INPS si riserva di verificare annualmente, secondo modalità e tempi definiti e comunicati all’organizzazione sindacale, almeno l’1% delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dall’organizzazione. Sono inoltre soggette a verifica le deleghe che, in sede di acquisizione telematica, determinano il blocco funzionale dell’operatore sindacale per difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell’Istituto relativi al soggetto che ha rilasciato la delega.
Per consentire le verifiche, l’organizzazione deve trasmettere entro 30 giorni dalla richiesta inviata via PEC dall’Istituto la documentazione cartacea originale che è tenuta a conservare, ossia:
- delega;
- copia del documento d’identità;
- altra documentazione del pensionato.
La documentazione va inoltrata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi.
Qualora dalle verifiche emergano irregolarità, l’INPS applica penali commisurate alla gravità dell’inadempimento, secondo quanto previsto dall’articolo 10 della convenzione. Se le penali superano, nell’anno di riferimento, il 10% del totale delle quote sindacali versate dall’organizzazione, la convenzione si risolve immediatamente di diritto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Al servizio è attribuito il codice INPS BW.
Per la rilevazione contabile delle trattenute sui trattamenti pensionistici sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25672, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27672, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
- GPA11672, per la rilevazione del debito verso l’organizzazione sindacale per i contributi trattenuti e per l’imputazione del pagamento.
Gli accrediti a favore del sindacato sono imputati al conto già in uso GPA35041. I conti indicati sono movimentabili tramite la procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate e tramite la procedura dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali per i contributi trattenuti sulle pensioni. I rapporti finanziari con l’organizzazione sindacale saranno definiti direttamente dalla Direzione generale, come di consueto.
Punti principali
Ambito della convenzione e durata
La convenzione tra INPS e C.I.E.L.I. riguarda la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche. Ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su richiesta dell’organizzazione sindacale da trasmettere via PEC almeno sei mesi prima della scadenza; in mancanza, cessa automaticamente. È comunque prevista la facoltà di recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta via PEC.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono rilasciare la delega i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di altri fondi obbligatori gestiti dall’INPS, nonché i titolari di pensioni amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, per effetto del rinvio normativo indicato. Sono esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.
Modalità di rilascio e trasmissione della delega
La delega deve essere trasmessa telematicamente all’INPS mediante l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati personali. Deve essere sottoscritta dal pensionato e accompagnata dagli estremi di un documento di riconoscimento valido. Se la delega è contestuale alla domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione; se riguarda una pensione già in essere, l’organizzazione invia i dati in via telematica e allega in formato digitale la delega e il documento d’identità.
Decorrenza, conservazione e controlli documentali
La delega su pensione già in essere produce effetti dalla prima rata non estratta alla data di ricezione, oppure, per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, entro tre mesi dal rilascio. L’organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega e la copia del documento d’identità, secondo le regole di conservazione sostitutiva, fino ai termini ordinari di prescrizione, garantendo integrità, leggibilità, certezza della data e sicurezza dei documenti.
Revoca della delega
L’associato può revocare direttamente all’INPS la delega indicando l’organizzazione revocata e gli estremi di un documento valido. È ammessa una sola delega per singola prestazione: se esiste già una delega attiva, la nuova è efficace solo dopo la revoca della precedente. La revoca produce effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento. L’INPS comunica l’acquisizione della revoca sia al soggetto istante sia all’organizzazione sindacale revocata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, inclusa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia e degli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica erogati ai grandi invalidi per servizio. Le aliquote sono: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla parte eccedente il minimo e non oltre il doppio del minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del minimo.
Rapporti finanziari, spese e oneri
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese dell’Istituto sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e definite a livello centrale. I costi fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, applicabili dal 1° gennaio 2018, sono pari a € 0,29 per la revoca delega cartacea residuale e € 0,11 per la gestione delega. Restano a carico dell’organizzazione sindacale, oltre alle spese, tutti gli ulteriori oneri inerenti alla convenzione.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e sindacato. L’organizzazione sindacale esonera l’Istituto da responsabilità per controversie sul rilascio della delega e si obbliga, se soccombente, a rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, e l’organizzazione deve rimborsare le spese legali sostenute dall’Istituto in caso di contenzioso connesso ai rapporti associativi.
Clausola risolutiva espressa e procedura
L’INPS può risolvere unilateralmente la convenzione, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, perdita dei requisiti di legge, sopravvenute esigenze normative, pregiudizi o conflitti di interesse a danno dell’Istituto, oppure penali superiori al 10% del totale delle quote versate. La procedura prevede una comunicazione iniziale via PEC, 30 giorni per eventuali osservazioni del sindacato e ulteriori 30 giorni per la decisione finale dell’Istituto.
Controlli a campione e penali
L’Istituto può verificare annualmente almeno l’1% delle deleghe trasmesse e controlla anche quelle che provocano blocchi funzionali per difformità nei dati. Per le verifiche, l’organizzazione deve trasmettere entro 30 giorni dalla richiesta via PEC la documentazione originale conservata, inviandola con raccomandata A/R alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi. In caso di irregolarità vengono applicate penali graduate secondo la gravità; se le penali superano il 10% delle quote versate nell’anno, la convenzione si risolve di diritto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Al servizio è attribuito il codice INPS BW. Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i conti GPA25672 e GPA27672 per i contributi trattenuti rispettivamente sulle pensioni dell’anno in corso e degli anni precedenti, oltre al conto GPA11672 per il debito verso l’organizzazione sindacale e l’imputazione del pagamento. Gli accrediti sono imputati al conto GPA35041 già in uso. I movimenti sono gestiti tramite le procedure di ripartizione dei flussi telematici e dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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