Circolare numero 88 del 25-07-2018
Istruzioni per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di FASIV tramite il modello F24.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 30 maggio 2018 tra INPS e FASIV per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi destinati al finanziamento del Fondo. Vengono indicate le modalità operative di versamento, il codice causale "FAVP", i dati da compilare nel modello F24 e la ripartizione delle contribuzioni nel flusso Uniemens tra addetti alla vigilanza armata e addetti ai servizi fiduciari. Sono inoltre richiamati gli aspetti economici del servizio, la disciplina dei rimborsi, i limiti di responsabilità dell’INPS e la durata triennale della convenzione con modalità di rinnovo.
Convenzione INPS-FASIV per la riscossione dei contributi di finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa della vigilanza privata
Convenzione INPS-FASIV per la riscossione dei contributi di finanziamento del Fondo
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 30 maggio 2018 tra INPS e FASIV per la riscossione dei contributi destinati al finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa per la vigilanza privata. Vengono illustrate le modalità di versamento, gli adempimenti a carico dei datori di lavoro, la disciplina dei costi del servizio e la compilazione del flusso Uniemens.
Ambito della convenzione e soggetti interessati
FASIV affida all’INPS il servizio di riscossione dei contributi previsti per il finanziamento del Fondo collegato ai CCNL del settore vigilanza privata e servizi fiduciari richiamati nel testo. La convenzione riguarda i datori di lavoro che aderiscono al Fondo e che sono tenuti al versamento dei contributi secondo le modalità stabilite.
Versamento tramite modello F24 e codice causale
Il versamento dei contributi deve essere effettuato tramite modello F24 utilizzando il codice causale "FAVP", attribuito dall’Agenzia delle Entrate su richiesta dell’INPS per conto di FASIV. In sede di compilazione, il datore di lavoro deve:
- indicare la causale "FAVP" nella sezione "INPS";
- riportarla nel campo "causale contributo";
- valorizzare esclusivamente il campo "importi a debito versati";
- compilare il "codice sede" con il codice della Struttura INPS competente;
- indicare nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda" la matricola INPS dell’azienda;
- riportare il periodo di riferimento nella colonna "da mm/aaaa" nel formato MM/AAAA;
- non valorizzare la colonna "a mm/aaaa".
Gli importi esposti nel modello F24 sono riversati direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente di FASIV.
Informazioni da comunicare ai datori di lavoro e trattamento dei dati
FASIV deve comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per l’attuazione concreta delle procedure di versamento. Deve inoltre rendere noto che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per le finalità istituzionali dell’Istituto e per quelle previste dalla convenzione.
Limiti di responsabilità dell’INPS e rapporti diretti tra FASIV e datori di lavoro
La circolare precisa che per l’INPS non sussiste alcun obbligo di esazione coattiva dei contributi né un intervento diretto o di controllo nei confronti delle aziende in relazione ai versamenti. È inoltre esclusa ogni responsabilità dell’Istituto nell’applicazione della convenzione verso i datori di lavoro, verso i soggetti richiamati dall’articolo 1 della convenzione e verso i terzi. I rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione, compresa l’eventuale restituzione alle imprese delle somme versate, devono intercorrere direttamente tra FASIV e i datori di lavoro interessati.
Costi del servizio, rimborso delle spese e fatturazione
FASIV deve corrispondere le spese sostenute per il servizio oggetto della convenzione. Il costo del servizio di riscossione dei contributi e di fornitura dei dati elementari è fissato, dal 1° gennaio 2018, dalla Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, in 0,22 euro per ogni modello F24, di cui:
- 0,05 euro soggetti a IVA per l’attività svolta da SISPI;
- 0,17 euro IVA esente, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 1, del D.P.R. n. 633/72, per l’attività svolta dall’Istituto.
È inoltre dovuto il rimborso del costo, IVA esente ai sensi della medesima norma, delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione dei contributi. Le somme dovute da FASIV sono pagate tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’Istituto indicato in convenzione. La fatturazione e la contabilizzazione dei pagamenti sono curate dalla Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali; non sono previsti adempimenti per le strutture territoriali.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione. L’eventuale richiesta di rinnovo da parte di FASIV deve essere trasmessa all’INPS tramite PEC o lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza. La sede legale del Fondo è indicata in via Sicilia, 50 – 00187 Roma (RM).
Compilazione del flusso Uniemens
Per il finanziamento del Fondo è prevista una contribuzione differenziata tra addetti ai servizi di vigilanza armata e addetti ai servizi fiduciari. I datori di lavoro devono compilare il flusso Uniemens valorizzando l’elemento previsto con:
- il codice "FAVA" per il personale addetto ai servizi di vigilanza armata;
- il codice "FASF" per il personale addetto ai servizi fiduciari.
In corrispondenza dell’elemento dedicato deve essere indicato l’importo dovuto, a livello individuale, per il relativo codice. Deve inoltre essere riportato il mese di competenza del versamento effettuato con modello F24 nella forma "AAAA-MM". Il versamento dei contributi resta unificato in F24 sotto il codice tributo "FAVP".
Punti principali
Finalità della convenzione e soggetti coinvolti
FASIV affida all’INPS il servizio di riscossione dei contributi destinati al finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa per la vigilanza privata. La convenzione riguarda i contratti collettivi nazionali del settore vigilanza privata e servizi fiduciari richiamati nel testo, sottoscritti nelle diverse date indicate per le parti datoriale e sindacale.
Versamento dei contributi tramite modello F24
Il versamento avviene con modello F24 utilizzando il codice causale "FAVP" attribuito dall’Agenzia delle Entrate. I datori di lavoro devono indicare tale causale nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", esclusivamente nell’area degli importi a debito versati, compilando anche il codice sede, la matricola INPS aziendale e il periodo di riferimento nel formato MM/AAAA nella sola colonna "da".
Adempimenti operativi e trattamento dei dati
FASIV deve comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità concrete di attuazione del versamento e informare sul trattamento dei dati personali da parte dell’INPS, per le finalità istituzionali e convenzionali richiamate, nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. Le somme indicate nel modello F24 sono riversate direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente di FASIV.
Responsabilità e rapporti tra FASIV e datori di lavoro
Per l’INPS è escluso ogni obbligo di esazione coattiva dei contributi e ogni intervento diretto o di controllo nei confronti delle aziende sui versamenti. È altresì esclusa qualsiasi responsabilità dell’Istituto nei confronti dei datori di lavoro, dei soggetti indicati in convenzione e dei terzi. Gli eventuali rapporti, compresa l’eventuale restituzione di somme versate, devono intercorrere direttamente tra FASIV e i datori di lavoro interessati.
Costi del servizio e modalità di rimborso
FASIV deve rimborsare le spese sostenute per il servizio. Il costo del servizio di riscossione e di fornitura dei dati elementari è fissato, dal 1° gennaio 2018, in 0,22 euro per ogni modello F24: 0,05 euro soggetti a IVA per l’attività SISPI e 0,17 euro IVA esente per l’attività dell’Istituto. È inoltre dovuto il rimborso del costo, IVA esente, delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione. I pagamenti a carico di FASIV avvengono tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’Istituto; la fatturazione della parte esente e di quella imponibile è ripartita tra INPS e SISPI.
Gestione amministrativa interna e durata della convenzione
La fatturazione e la contabilizzazione dei pagamenti sono curate dalla Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali, senza adempimenti a carico delle strutture territoriali. La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione; l’eventuale richiesta di rinnovo da parte di FASIV deve pervenire all’INPS, via PEC o raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza. La sede legale di FASIV è indicata in via Sicilia 50, 00187 Roma.
Compilazione del flusso Uniemens
Per il finanziamento a FASIV è prevista una contribuzione diversa per gli addetti ai servizi di vigilanza armata e per gli addetti ai servizi fiduciari. Nel flusso Uniemens i datori di lavoro devono valorizzare l’elemento previsto inserendo il codice "FAVA" per il personale addetto alla vigilanza armata e "FASF" per il personale addetto ai servizi fiduciari. Va inoltre evidenziato l’importo dovuto a livello individuale per il relativo codice e indicato il mese di competenza del versamento F24 nella forma "AAAA-MM". Il versamento resta comunque unificato in F24 con il codice tributo "FAVP".
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