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Circolare

Circolare numero 92 del 07-08-2018

Si forniscono le istruzioni operative relative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e UNIONE ARTIGIANI ITALIANI E DELLE PMI (UAI), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni. INDICE 1. Premessa 2. Soggetti che possono rilasciare la delega 3. Modalità di rilascio della delega 4. Presentazione e decorrenza della delega 5. Revoca della delega: decorrenza e validità 6. Misura del contributo sindacale 7. Rapporti finanziari, spese e rimesse 8. Clausola di salvaguardia 9. Clausola risolutiva espressa 10. Controlli a campione e applicazione di penali 11. Codice INPS 12. Istruzioni contabili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione del 28 giugno 2018 tra INPS e UAI per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni dei soggetti aventi diritto. Vengono disciplinati i beneficiari della delega, le modalità di rilascio e decorrenza, la revoca, la misura del contributo, i rapporti finanziari e i costi, oltre alle clausole di salvaguardia, risoluzione espressa, controlli a campione e istruzioni contabili. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su richiesta PEC dell’Organizzazione sindacale almeno sei mesi prima della scadenza.

Convenzione INPS-UAI per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-UAI per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare illustra il contenuto della convenzione stipulata il 28 giugno 2018 tra INPS e l’Associazione sindacale UAI per la riscossione, tramite trattenuta sulla pensione, dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche. Il documento disciplina i soggetti ammessi, le modalità di rilascio e revoca della delega, la misura del contributo, i rapporti finanziari, nonché le clausole di salvaguardia, i controlli e le istruzioni contabili.

Validità della convenzione e rinnovo

La convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile solo su richiesta dell’Organizzazione sindacale, da trasmettere all’INPS via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di tale richiesta, la convenzione cessa automaticamente di avere efficacia e l’Istituto interrompe il servizio di riscossione delle quote senza ulteriori comunicazioni.

Resta comunque salva la facoltà di recesso di ciascuna parte, da esercitare mediante comunicazione scritta inviata all’altra parte a mezzo PEC.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Ai sensi dell’articolo 23-octies della legge n. 485/1972, possono avvalersi del servizio i pensionati che rilasciano una delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione. Sono legittimati i titolari di:

  • pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria, gestito dall’INPS;
  • pensioni dirette, indirette o di reversibilità amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364.

Restano esclusi, per il tenore letterale della norma, i titolari di pensione o assegno sociale.

Modalità di rilascio della delega

L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega. La delega deve essere rilasciata utilizzando il modulo predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati espressamente:

  • la misura del contributo sindacale;
  • le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.

La delega deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

L’Organizzazione sindacale che acquisisce la delega, sia contestualmente alla richiesta di prestazione sia su pensione già in essere, deve conservare l’originale della delega e la copia del documento d’identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino alla scadenza dei termini ordinari di prescrizione. La conservazione deve garantire identificazione certa del soggetto, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e rispetto delle misure di sicurezza.

Presentazione e decorrenza della delega

Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa; in tale ipotesi i dati della delega sono inviati all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.

Se invece la delega riguarda una pensione già in pagamento, l’Organizzazione sindacale invia all’Istituto i dati in modalità telematica secondo le specifiche tecniche INPS e allega in formato digitale:

  • la delega acquisita;
  • la copia di un documento d’identità del pensionato in corso di validità.

La delega rilasciata da un soggetto già titolare di pensione produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, gli effetti decorrono comunque entro tre mesi dalla data di rilascio.

Revoca della delega

Il rapporto associativo è considerato esclusivamente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale; di conseguenza, le comunicazioni relative a tale rapporto devono essere indirizzate all’Organizzazione, salvo la revoca che può essere comunicata direttamente all’INPS.

Il pensionato che intende revocare la delega deve indicare:

  • l’Organizzazione sindacale revocata;
  • gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità.

È ammessa una sola delega su singola prestazione. Pertanto, se perviene una nuova delega su una prestazione già assistita da un’altra delega, la nuova delega produce effetti soltanto se è preceduta dalla revoca di quella precedente, con le indicazioni richieste.

L’Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente a una nuova delega deve trasmettere in formato digitale sia la delega sia la revoca e conservare gli originali, unitamente alla copia del documento di identità, secondo le stesse modalità previste per la delega.

L’INPS comunica l’acquisizione in procedura della revoca sia al soggetto che l’ha inviata sia all’Organizzazione sindacale revocata. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, inclusa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati e degli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica erogati a favore dei grandi invalidi per servizio.

Le aliquote previste sono:

  • 0,50% sugli importi fino alla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • 0,40% sulla quota eccedente il trattamento minimo e non superiore al doppio del trattamento minimo FPLD;
  • 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo FPLD.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto per l’espletamento del servizio sono disciplinate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e gestite a livello centrale tra Direzione generale e Organizzazione sindacale.

I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, sono, per le attività indicate, applicabili dal 1° gennaio 2018 e pari a:

  • 0,29 euro per revoca delega cartacea residuale;
  • 0,11 euro per gestione delega.

Sono inoltre posti a carico dell’Organizzazione sindacale, oltre alle spese, tutti gli altri oneri inerenti alla convenzione.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

L’applicazione della convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e sindacato e alle vicende che lo riguardano.

L’Organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti. In particolare, nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta effettuata.

L’INPS è inoltre esonerato da responsabilità verso terzi anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, eseguito da creditori dell’Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, comprese le situazioni di pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

L’Organizzazione sindacale stipulante deve altresì rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto quando quest’ultimo risulti convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione. Tali spese sono quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.

Clausola risolutiva espressa

La convenzione riconosce all’INPS la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., in presenza di specifiche circostanze, tra cui:

  • contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione sindacale, o sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
  • perdita, da parte dell’Organizzazione sottoscrivente, dei requisiti richiesti dalla legge per la stipula della convenzione;
  • sopravvenienze normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale nell’interesse dell’INPS;
  • pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto;
  • applicazione di penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali versate.

La risoluzione opera di diritto quando l’INPS comunica all’Organizzazione la volontà di avvalersi della clausola. Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l’Organizzazione può presentare osservazioni, eventualmente documentate. Nei 30 giorni successivi, l’INPS comunica se intende procedere alla risoluzione unilaterale, motivando il mancato accoglimento delle osservazioni, oppure se intende non risolvere il negozio giuridico. Tutte le comunicazioni avvengono via PEC.

Controlli a campione e penali

L’INPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l’1% delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dall’Organizzazione sindacale. Sono inoltre oggetto di verifica le deleghe che, in fase di acquisizione telematica, determinano il blocco funzionale dell’operatore sindacale per difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell’Istituto riguardanti il soggetto delegante.

Per consentire i controlli, l’Organizzazione sindacale deve trasmettere entro 30 giorni dalla richiesta inviata via PEC dall’INPS la documentazione cartacea originale conservata ai sensi della convenzione, e precisamente:

  • la delega;
  • la copia del documento d’identità;
  • altra documentazione del pensionato eventualmente richiesta.

La documentazione va inviata, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi.

Se dalle verifiche emergono irregolarità, l’Istituto applica penali commisurate alla gravità dell’inadempimento secondo quanto previsto dall’articolo 10 della convenzione. Se le penali applicate superano il 10% del totale delle quote sindacali versate nell’anno di riferimento, la convenzione si risolve immediatamente di diritto secondo le modalità già previste dalla clausola risolutiva espressa.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è assegnato il codice INPS BX.

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali sulle pensioni, sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25673, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27673, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
  • GPA11673, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale e l’imputazione del pagamento.

Gli accreditamenti a favore del sindacato sono imputati al conto già in uso GPA35041. I conti sono movimentati dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate e dalla procedura dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali per i contributi trattenuti. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale sono definiti dalla Direzione generale, come di consueto.

Punti principali

Validità della convenzione e rinnovo

La convenzione tra INPS e UAI, sottoscritta il 28 giugno 2018, ha efficacia fino al 31 dicembre 2021. Il rinnovo è possibile solo su richiesta dell’Organizzazione sindacale da inviare via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente e l’INPS interrompe il servizio di riscossione. È inoltre prevista la facoltà di recesso per ciascuna parte con comunicazione scritta via PEC.

Soggetti legittimati a rilasciare la delega

Possono rilasciare la delega i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi obbligatori gestiti dall’INPS, nonché i titolari di pensioni amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica per effetto del rinvio normativo richiamato. Sono esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, in quanto la norma fa riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio e conservazione della delega

La delega deve essere trasmessa telematicamente all’INPS mediante l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, con indicazione esplicita della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati personali. Deve essere sottoscritta dal pensionato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. L’organizzazione sindacale che acquisisce la delega deve conservarne l’originale e la copia del documento di identità, secondo le regole di conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione.

Decorrenza della delega e casi di presentazione

Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione e i dati sono inviati con le stesse modalità telematiche della domanda. Se riguarda una pensione già in essere, l’Organizzazione sindacale invia i dati secondo le specifiche tecniche INPS e allega in formato digitale la delega e il documento d’identità. In questo caso la delega decorre dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione, oppure, per le Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, entro tre mesi dal rilascio.

Revoca della delega

La revoca può essere comunicata direttamente all’INPS dal pensionato, indicando l’organizzazione revocata e gli estremi di un documento di identità valido. È ammessa una sola delega per singola prestazione: se arriva una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, questa produce effetti solo dopo la revoca della precedente. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione; l’INPS ne dà comunicazione al richiedente e all’organizzazione revocata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia e degli assegni accessori per i grandi invalidi per servizio delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica. Le aliquote sono: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla parte eccedente fino al doppio del minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del minimo.

Rapporti finanziari e costi del servizio

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sono disciplinate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e gestite a livello centrale. I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, sono pari a 0,29 euro per revoca delega cartacea residuale e 0,11 euro per gestione delega, con decorrenza dal 1° gennaio 2018. Restano a carico dell’Organizzazione sindacale anche ogni altro onere inerente alla convenzione.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che rimane estraneo al rapporto associativo tra pensionato e sindacato. L’Organizzazione sindacale esonera l’Istituto da responsabilità per le vicende del rapporto e, in caso di controversie sul rilascio della delega, se soccombente deve rimborsare la ritenuta all’interessato. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, inclusi pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, e l’Organizzazione deve rimborsare le spese legali sostenute dall’Istituto nei giudizi connessi ai rapporti associativi.

Clausola risolutiva espressa e procedura

L’INPS può risolvere unilateralmente la convenzione, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., in caso di contestazioni su denominazione, acronimo o logo, perdita dei requisiti dell’Organizzazione, sopravvenienze normative, pregiudizi o conflitti di interessi a danno dell’Istituto, oppure penali superiori al 10% del totale delle quote versate. La procedura prevede comunicazione via PEC, facoltà dell’Organizzazione di presentare osservazioni entro 30 giorni e decisione dell’INPS nei 30 giorni successivi.

Controlli a campione e penali

L’INPS può verificare annualmente almeno l’1% delle deleghe trasmesse e sottoporre a controllo anche le deleghe che determinano blocchi funzionali per difformità nei dati. Per le verifiche, l’Organizzazione deve trasmettere entro 30 giorni, via raccomandata A/R alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi, la documentazione originale conservata. In caso di irregolarità, sono applicate penali graduate in base alla gravità; se l’importo delle penali supera il 10% delle quote sindacali versate nell’anno, la convenzione si risolve di diritto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla convenzione è attribuito il codice INPS BX. Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i conti GPA25673 e GPA27673 per i contributi sugli anni corrente e precedenti, il conto GPA11673 per il debito verso l’Organizzazione sindacale e l’imputazione del pagamento, mentre gli accreditamenti sono imputati al conto GPA35041 già in uso. I conti sono movimentati dalle procedure di ripartizione dei flussi telematici e dei pagamenti accentrati, con definizione dei rapporti finanziari a cura della Direzione generale.

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