Circolare numero 93 del 07-08-2018
Si forniscono le istruzioni operative relative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e SINDACATO ITALIANO AUTONOMO LAVORATORI EUROPEI (S.I.A.L.E.), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni. INDICE 1. Premessa 2. Soggetti che possono rilasciare la delega 3. Modalità di rilascio della delega 4. Presentazione e decorrenza della delega 5. Revoca della delega: decorrenza e validità 6. Misura del contributo sindacale 7. Rapporti finanziari, spese e rimesse 8. Clausola di salvaguardia 9. Clausola risolutiva espressa 10. Controlli a campione e applicazione di penali 11. Codice INPS 12. Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata il 27 giugno 2018 tra INPS e il S.I.A.L.E. per la trattenuta e riscossione delle quote sindacali sulle pensioni, con validità fino al 31 dicembre 2021 e possibilità di rinnovo o recesso via PEC. Vengono disciplinati i soggetti legittimati a rilasciare la delega, le modalità telematiche di acquisizione, decorrenza ed effetti di delega e revoca, la misura del contributo, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e risoluzione, i controlli a campione con relative penali e le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti.
Convenzione INPS-S.I.A.L.E. per la riscossione dei contributi sindacali sui trattamenti pensionistici
Convenzione INPS-S.I.A.L.E. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare disciplina la convenzione stipulata il 27 giugno 2018 tra INPS e SINDACATO ITALIANO AUTONOMO LAVORATORI EUROPEI (S.I.A.L.E.) per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche. Il testo riepiloga i soggetti ammessi, le modalità di rilascio e decorrenza della delega, le regole di revoca, la misura del contributo, i costi del servizio, i profili di responsabilità, i controlli e le istruzioni contabili.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione si fonda sullo schema approvato con Determinazione presidenziale n. 47 del 3 maggio 2018 ed è stata sottoscritta il 27 giugno 2018. Ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su specifica richiesta dell’organizzazione sindacale, da trasmettere all’INPS via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di tale richiesta, alla data di scadenza la convenzione cessa di avere efficacia e l’Istituto interrompe il servizio di riscossione senza ulteriori comunicazioni. Resta ferma, per entrambe le parti, la facoltà di recedere dal rapporto mediante apposita comunicazione scritta inviata via PEC.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
L’articolo 1 della convenzione richiama l’articolo 23-octies della legge n. 485/1972 e individua i pensionati che possono avvalersi della trattenuta in forma volontaria. Possono rilasciare la delega:
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria, gestito dall’INPS;
- per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica.
Sono invece esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, in quanto la norma fa riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio e invio della delega
La trattenuta è autorizzata mediante trasmissione telematica di una delega all’INPS. La delega deve essere compilata sul modulo predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati espressamente l’importo del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. Il documento deve essere sottoscritto dal titolare della pensione e recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Se la delega è acquisita contestualmente alla domanda di pensione, i dati sono trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione. Se invece la delega riguarda una pensione già in essere, l’organizzazione sindacale trasmette i dati in via telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’INPS, allegando in formato digitale la delega acquisita e la copia di un documento d’identità valido del pensionato.
Decorrenza degli effetti e conservazione documentale
La delega presentata insieme alla domanda di pensione produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. Per le deleghe relative a pensioni già liquidate, la decorrenza coincide con la prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, gli effetti decorrono entro tre mesi dalla data di rilascio della delega.
L’organizzazione sindacale che acquisisce la delega, sia contestualmente alla domanda di prestazione sia su pensione già erogata, deve conservare l’originale della delega sottoscritta e la copia del documento di identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino alla scadenza dei termini ordinari di prescrizione. La conservazione deve assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, l’integrità e l’immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.
Revoca della delega
Il rapporto associativo è considerato esclusivamente tra l’associato e l’organizzazione sindacale; ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata al sindacato. Tuttavia, l’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega, indicando l’organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido. L’Istituto provvede nel più breve tempo possibile all’elaborazione della richiesta e alla relativa comunicazione all’organizzazione sindacale competente.
La convenzione ammette una sola delega per singola prestazione. Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova autorizzazione produce effetti solo se preceduta dalla revoca della delega esistente, con indicazione dell’organizzazione revocata e dei dati del documento di identità del revocante. Quando l’organizzazione sindacale acquisisce contestualmente revoca e nuova delega, deve trasmettere in formato digitale entrambi gli atti e conservarne gli originali, insieme alla copia del documento d’identità, secondo le regole previste per la conservazione documentale. L’INPS comunica l’avvenuta acquisizione della revoca sia al soggetto che l’ha inoltrata sia all’organizzazione sindacale revocata.
La revoca produce effetti dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
L’importo del contributo sindacale è indicato nel testo della delega ed è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, comprese le tredicesime e con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati e degli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica erogati a favore dei grandi invalidi per servizio. Le aliquote previste sono:
- 0,50% sugli importi fino alla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 0,40% sulla parte eccedente la soglia precedente e fino al doppio del trattamento minimo FPLD;
- 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo FPLD.
Rapporti finanziari, costi e ripartizione delle spese
Le modalità di versamento delle quote associative e gli oneri sostenuti dall’INPS per il servizio sono disciplinati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e gestiti a livello centrale tra la Direzione generale e l’organizzazione sindacale. I costi del servizio di riscossione sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018 e, per la convenzione in esame, sono previsti dal 1° gennaio 2018:
- euro 0,29 per revoca delega cartacea residuale;
- euro 0,11 per gestione delega.
Ogni ulteriore onere inerente alla convenzione resta a carico dell’organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
La convenzione stabilisce che non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, il quale resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale e alle vicende collegate. Il sindacato esonera l’Istituto da ogni responsabilità connessa a tali rapporti; in caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’organizzazione stipulante che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche se i pignoramenti sono in corso o già eseguiti alla data di stipula. Se l’Istituto viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie inerenti ai rapporti tra gli associati e l’organizzazione sindacale, quest’ultima deve rimborsare le spese sostenute dall’Istituto sulla base di nota specifica, con quantificazione secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
Clausola risolutiva espressa
L’INPS ha la facoltà di risolvere unilateralmente la convenzione, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, al verificarsi di alcune circostanze, tra cui:
- contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’organizzazione sindacale;
- contestazioni sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
- perdita dei requisiti prescritti dalla legge per stipulare la convenzione;
- sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale nell’interesse dell’INPS;
- pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto;
- applicazione di penali superiori al 10% del totale delle quote sindacali versate, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 10.
La risoluzione opera di diritto nel momento in cui l’Istituto comunica all’organizzazione sindacale la volontà di avvalersi della clausola risolutiva. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il sindacato può presentare osservazioni documentate. Nei 30 giorni successivi l’INPS comunica, motivando il mancato accoglimento delle osservazioni, la risoluzione unilaterale oppure, in caso di accoglimento, la decisione di non risolvere il rapporto. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.
Controlli a campione e penali
L’Istituto si riserva di sottoporre ogni anno a verifica a campione almeno l’1% delle deleghe trasmesse dall’organizzazione sindacale, secondo modalità e tempi definiti dall’INPS e comunicati al sindacato. Sono inoltre oggetto di controllo le deleghe che, al momento dell’acquisizione telematica, determinano il blocco funzionale dell’operatore sindacale per difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell’Istituto relativi al soggetto che ha rilasciato la delega.
Per consentire le verifiche, l’organizzazione sindacale deve trasmettere entro 30 giorni dalla richiesta inviata via PEC dall’INPS la documentazione cartacea originale che ha l’obbligo di conservare, cioè delega, copia del documento di identità ed eventuale altra documentazione del pensionato. La documentazione deve essere inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi.
Se dalle verifiche emergono irregolarità, l’Istituto applica penali commisurate alla gravità dell’inadempimento secondo quanto previsto dall’articolo 10 della convenzione. Qualora le penali applicate superino il 10% del totale delle quote sindacali versate nell’anno di riferimento, la convenzione si risolve immediatamente di diritto con le modalità già previste per la clausola risolutiva espressa.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è attribuito il codice INPS BT. Per la rilevazione contabile delle trattenute sulle pensioni effettuate per conto del S.I.A.L.E. sono istituiti i conti:
- GPA25671, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27671, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate. È inoltre istituito il conto GPA11671 per la rilevazione del debito verso l’organizzazione sindacale e per l’imputazione del pagamento. Gli accreditamenti a favore del sindacato sono imputati al conto GPA35041, già in uso. I conti sono movimentati dalla procedura dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali per i contributi trattenuti sulle pensioni, mentre i rapporti finanziari con il S.I.A.L.E. sono definiti dalla Direzione generale.
Punti principali
Convenzione e durata
La convenzione tra INPS e S.I.A.L.E. è stata sottoscritta il 27 giugno 2018 in base allo schema approvato con Determinazione presidenziale n. 47 del 3 maggio 2018. Ha validità fino al 31 dicembre 2021, è rinnovabile su richiesta dell’organizzazione sindacale da inviare via PEC almeno sei mesi prima della scadenza e può cessare anche per recesso di una delle parti tramite comunicazione scritta via PEC.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono aderire al servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di altri fondi obbligatori gestiti dall’INPS, nonché i titolari di pensioni amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.
Modalità di rilascio e trasmissione della delega
La delega deve essere rilasciata con il modulo predisposto dall’INPS, indicando espressamente la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali. Deve essere sottoscritta dal pensionato e accompagnata dagli estremi di un documento di riconoscimento valido. L’acquisizione e trasmissione avvengono in via telematica secondo le specifiche INPS.
Decorrenza della delega e obblighi di conservazione
Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione. Se riguarda una pensione già in essere, decorre dalla prima rata non estratta alla data di ricezione della delega; per le Casse pensionistiche della Gestione Pubblica gli effetti si producono entro tre mesi dal rilascio. L’organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega e la copia del documento d’identità, secondo le regole di conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione.
Revoca della delega
L’associato può revocare la delega comunicandolo direttamente all’INPS, con indicazione dell’organizzazione sindacale revocata e degli estremi di un documento valido. È ammessa una sola delega per ciascuna prestazione: se esiste già una delega attiva, la nuova ha effetto solo dopo la revoca della precedente. La revoca produce effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è determinato sulla base dell’importo lordo delle singole rate di pensione, comprensive della tredicesima ed escluse alcune voci accessorie. Le aliquote sono: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% per la parte eccedente e fino al doppio del minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del minimo.
Rapporti finanziari, costi e spese
Le modalità di versamento e gli adempimenti finanziari sono gestiti a livello centrale tra Direzione generale e organizzazione sindacale. I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018 e applicabili dal 1° gennaio 2018, sono pari a 0,29 euro per revoca delega cartacea residuale e 0,11 euro per gestione delega. Ogni altro onere inerente alla convenzione resta a carico del sindacato.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS e l’Istituto è estraneo al rapporto associativo tra iscritto e sindacato. Il sindacato esonera l’INPS da responsabilità per controversie sulla validità della delega e, se soccombente, deve rimborsare all’interessato la trattenuta. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, compresi i casi di pignoramento presso terzi, e può ottenere il rimborso delle spese processuali sostenute in controversie connesse ai rapporti associativi.
Clausola risolutiva espressa e osservazioni
L’INPS può risolvere unilateralmente la convenzione, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, perdita dei requisiti, sopravvenute esigenze normative, pregiudizi o conflitti di interessi a danno dell’Istituto, oppure se le penali superano il 10% delle quote versate. La procedura prevede comunicazione via PEC, 30 giorni per le osservazioni dell’organizzazione sindacale e ulteriori 30 giorni per la decisione finale dell’INPS.
Controlli a campione e penali
L’INPS si riserva di verificare annualmente a campione almeno l’1% delle deleghe trasmesse e quelle che generano blocchi per difformità tra dati inseriti e banca dati. Il sindacato deve inviare entro 30 giorni dalla richiesta, via PEC, la documentazione originale conservata, tramite raccomandata A/R alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi. In caso di irregolarità, si applicano penali graduate secondo l’articolo 10 della convenzione; se superano il 10% delle quote versate nell’anno, la convenzione si risolve di diritto.
Codice INPS e istruzioni contabili
Al servizio è attribuito il codice INPS BT. Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25671 e GPA27671 per i contributi trattenuti rispettivamente sulle pensioni dell’anno in corso e degli anni precedenti, il conto GPA11671 per il debito verso l’organizzazione sindacale e il conto GPA35041 già in uso per gli accreditamenti. I conti sono movimentati dalle procedure di ripartizione e di pagamento accentrato; i rapporti finanziari sono definiti dalla Direzione generale.
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