Circolare numero 90 del 01-08-2018
Con la presente circolare si illustra la disciplina in materia di accesso alla prestazione di mobilità in deroga di cui all’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). INDICE 1. Premessa 2. Mobilità in deroga per i lavoratori che operino nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 3. Istruzioni operative e modalità di pagamento 4. Istruzioni contabili 5. Regime Fiscale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la prosecuzione della mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa riconosciute nel periodo 8 ottobre 2016-30 novembre 2017, nei limiti fissati dall’art. 1, comma 142, della legge n. 205/2017. Vengono indicati i soggetti beneficiari, le condizioni di accesso, il ruolo delle Regioni nella predisposizione del piano di politiche attive e nella trasmissione dei provvedimenti tramite SIP, nonché i controlli del Ministero e dell’INPS sulla sostenibilità finanziaria. La circolare fornisce inoltre le istruzioni operative per la domanda, i pagamenti, i codici procedurali, le regole contabili e il trattamento fiscale della prestazione.
Mobilità in deroga per lavoratori di aree di crisi industriale complessa
Mobilità in deroga per lavoratori di aree di crisi industriale complessa
La circolare disciplina la prosecuzione della mobilità in deroga prevista dall’art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa riconosciute tra l’8 ottobre 2016 e il 30 novembre 2017. L’atto definisce i requisiti di accesso, il ruolo delle Regioni nella predisposizione dei piani di politica attiva, le modalità di autorizzazione e pagamento tramite INPS, nonché gli aspetti contabili e fiscali della prestazione.
Quadro normativo e risorse
La norma consente il riconoscimento di un trattamento di mobilità in deroga della durata massima di dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, a favore dei lavoratori che cessano la mobilità ordinaria o in deroga nel semestre 1° gennaio-30 giugno 2018. La concessione è subordinata all’applicazione contestuale di misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale, da trasmettere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all’ANPAL.
Il comma 144 della medesima legge prevede che le risorse finanziarie, pari a 34 milioni di euro per il 2018 per i commi 140, 141 e 142, siano ripartite tra le Regioni con decreto ministeriale. In attuazione di tale previsione, il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 20 febbraio 2018 ha assegnato alla Regione Campania 27.000.675,00 euro.
Ambito di applicazione e beneficiari
La circolare richiama le aree di crisi industriale complessa riconosciute nel periodo considerato, indicate dal Ministero dello Sviluppo economico, tra cui Venezia-Porto Marghera e, per la Campania, i poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra e Castellammare-Torre Annunziata.
Possono essere beneficiari esclusivamente i lavoratori che abbiano terminato, senza soluzione di continuità, un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga nel semestre 1° gennaio-30 giugno 2018. Sono espressamente esclusi i lavoratori la cui prestazione sia cessata il 31 dicembre 2017, poiché tale data non rientra nel periodo fissato dalla legge.
La prestazione è riconosciuta per un massimo di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018. Diversamente dalla mobilità ordinaria o in deroga, il lavoratore decade dal trattamento se instaura una nuova occupazione a qualsiasi titolo.
Piano regionale e responsabilità delle Regioni
Prima di procedere a qualsiasi autorizzazione, le Regioni devono presentare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all’ANPAL il Piano regionale di politiche attive del lavoro. Il piano deve contenere, oltre alle specifiche misure di politica attiva, anche:
- l’elenco nominativo dei lavoratori interessati;
- il codice fiscale;
- la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga;
- il periodo di godimento del trattamento concesso in prosecuzione, con indicazione delle date "dal" e "al";
- il costo del trattamento.
La Regione assume la responsabilità dell’accertamento del requisito relativo alla provenienza del beneficiario da un’impresa operante in un’area di crisi industriale complessa, della verifica della contestuale applicazione delle misure di politica attiva e della correttezza degli ulteriori dati richiesti.
Autorizzazione ministeriale, provvedimenti regionali e trasmissione a INPS
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali effettua la valutazione sulla sostenibilità finanziaria e comunica all’INPS e alla Regione richiedente se quest’ultima può procedere all’autorizzazione dei trattamenti. Ricevuto l’assenso ministeriale, la Regione emana il provvedimento di concessione conforme alle valutazioni del Ministero, con riferimento all’elenco dei beneficiari, alla durata del trattamento e al periodo concesso.
I provvedimenti da trasmettere all’INPS devono riportare espressamente il riferimento all’art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per evitare confusioni contabili con altri provvedimenti regionali relativi allo stesso trattamento, in particolare con quelli adottati ai sensi dell’art. 44, comma 6-bis, del d.lgs. n. 148/2015.
Per ciascun beneficiario il provvedimento deve indicare anche la matricola INPS dell’azienda di appartenenza, la cui unità operativa o produttiva era ubicata nell’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012.
Modalità di invio e controlli di sostenibilità finanziaria
La trasmissione all’INPS dei provvedimenti regionali deve avvenire esclusivamente tramite il "Sistema Informativo Percettori" (SIP), utilizzando il numero di decreto convenzionale "18020". L’Istituto non dà seguito ai pagamenti per provvedimenti inviati con modalità diverse.
Ai fini del monitoraggio delle risorse, l’INPS verifica che l’importo stimato del singolo provvedimento regionale sia coerente con l’importo complessivo disponibile per la Regione, seguendo l’ordine cronologico di trasmissione dei provvedimenti. Per l’anno 2018 l’importo medio mensile della prestazione è pari a 1.638,63 euro, comprensivo di copertura figurativa e ANF, ed è il parametro utilizzato per accertare la sostenibilità finanziaria.
Se, tenuto conto degli importi già autorizzati, il provvedimento supera il residuo disponibile per la Regione, l’INPS non procede al pagamento del provvedimento né di quelli successivi e ne informa la Regione e il Ministero.
Ogni file xml inviato in SIP deve contenere un solo provvedimento regionale riferito al decreto convenzionale "18020", anche se relativo a più beneficiari; non sono ammessi file contenenti più decreti regionali.
Istruzioni operative e pagamento delle prestazioni
Dopo l’invio in SIP, il provvedimento è visibile inizialmente solo alla Direzione regionale INPS, che deve verificare la coerenza tra la spesa autorizzata dalla Regione e la sostenibilità finanziaria comunicata dal Ministero e trasmessa dalla Direzione centrale Ammortizzatori Sociali.
Per tale verifica la Direzione regionale confronta la stima della spesa complessiva, calcolata dal SIP con il parametro di 1.638,63 euro mensili, con l’importo di sostenibilità finanziaria ministeriale. In caso di esito positivo, la Direzione regionale valida il provvedimento in SIP e lo rende disponibile alle Strutture territoriali competenti.
Il pagamento è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un’apposita domanda online di mobilità in deroga. Poiché la norma richiama la concessione della prestazione prescindendo dai criteri del decreto ministeriale n. 83473/2014, non si applicano i termini di presentazione previsti da tale decreto; le istanze sono quindi soggette alla prescrizione ordinaria decennale.
Per l’erogazione, le Strutture territoriali devono utilizzare specifici codici d’intervento in funzione della Regione. Per la Regione Campania è previsto il codice intervento 391, associato al decreto convenzionale n. 18020.
La prestazione può essere erogata solo dopo la trasmissione in SIP del provvedimento concessorio regionale specifico, contenente i nominativi dei beneficiari e il periodo concesso. L’operatore territoriale deve verificare che il lavoratore abbia effettivamente concluso una mobilità ordinaria o in deroga nel semestre 1° gennaio-30 giugno 2018 e che la nuova concessione sia in continuità con la precedente; in mancanza di tali requisiti, non deve procedere al pagamento e deve informare la Direzione regionale, che a sua volta coinvolge la Regione per i successivi adempimenti.
Per consentire il corretto pagamento, le prestazioni devono essere erogate in sequenza temporale: prima di liquidare una mensilità occorre verificare che siano state pagate tutte le mensilità precedenti oppure, in caso di ripresa di lavoro a tempo determinato, che siano state inserite correttamente le sospensioni.
L’operatore deve inserire manualmente la data di decadenza, che deve coincidere con il giorno successivo alla data di fine della concessione regionale. Le Strutture territoriali devono lavorare le prestazioni solo dopo aver verificato l’effettiva erogazione di tutte le indennità relative a periodi antecedenti.
Trattamento economico, contributivo e riduzioni
Ai percettori spettano l’accredito della contribuzione figurativa e, se dovuto, l’assegno per il nucleo familiare secondo la normativa vigente. La circolare precisa inoltre che ai trattamenti si applicano le riduzioni previste dall’art. 2, comma 66, della legge n. 92/2012, sulla base delle indicazioni della circolare n. 57 del 13 marzo 2007.
Regime contabile
Le registrazioni contabili delle prestazioni seguono le istruzioni già contenute nella circolare n. 159/2017. L’onere è imputato alla gestione GAU – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario – e al conto GAU30275.
Regime fiscale
La prestazione è qualificata, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUIR, come reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati ed è soggetta a tassazione ordinaria ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973. Si applicano le aliquote dell’art. 11 del TUIR e, se richieste, le detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del medesimo testo unico.
L’INPS, quale sostituto d’imposta, effettua il conguaglio fiscale di fine anno e rilascia la certificazione fiscale CU.
Punti principali
Ambito normativo e risorse disponibili
La misura deriva dall’art. 1, comma 142, della legge n. 205/2017, che consente un trattamento di mobilità in deroga fino a 12 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 per i lavoratori che cessano la mobilità ordinaria o in deroga nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2018, purché accompagnato da misure di politica attiva previste in un piano regionale. Le risorse complessive per i commi 140, 141 e 142 ammontano a 34 milioni di euro per il 2018 e sono ripartite tra le Regioni; con decreto ministeriale n. 20 del 20 febbraio 2018, alla Regione Campania sono stati assegnati 27.000.675,00 euro.
Beneficiari e condizioni di accesso
Possono accedere alla prestazione solo i lavoratori che abbiano terminato senza soluzione di continuità un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga nel semestre 1° gennaio-30 giugno 2018. Sono esclusi i soggetti la cui prestazione sia cessata il 31 dicembre 2017, perché non ricompresi nel periodo individuato dalla norma. La prestazione decade in caso di nuova occupazione, a qualsiasi titolo, ed è concessa per un massimo di 12 mesi, entro il limite del 31 dicembre 2018.
Piano regionale e verifiche delle Regioni
Prima di qualsiasi autorizzazione, le Regioni devono presentare al Ministero del Lavoro e all’ANPAL il Piano regionale di politiche attive del lavoro, contenente le misure di politica attiva e l’elenco nominativo dei lavoratori con codice fiscale, data di cessazione del precedente trattamento, periodo concesso in prosecuzione e relativo costo. La Regione è responsabile dell’accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi, inclusa la provenienza da un’impresa operante in area di crisi industriale complessa e la contestuale applicazione delle misure di politica attiva.
Autorizzazione, trasmissione e controlli INPS
Il Ministero valuta la sostenibilità finanziaria e comunica a INPS e Regione se quest’ultima può procedere all’autorizzazione. I provvedimenti regionali devono riportare espressamente il riferimento all’art. 1, comma 142, della legge n. 205/2017 e contenere, per ciascun beneficiario, anche la matricola INPS dell’azienda di provenienza. La trasmissione all’INPS deve avvenire solo tramite SIP, utilizzando il decreto convenzionale "18020"; non sono ammessi invii con modalità diverse. Ogni file xml deve contenere un solo provvedimento regionale, anche se riferito a più beneficiari. L’INPS verifica la coerenza tra importi autorizzati e risorse residue della Regione seguendo l’ordine cronologico di trasmissione.
Istruzioni operative per il pagamento
Il pagamento è subordinato alla domanda online del beneficiario; non si applicano i termini introdotti dal decreto ministeriale n. 83473/2014, pertanto vale l’ordinaria prescrizione decennale. La Direzione regionale INPS verifica in SIP la coerenza tra spesa stimata e sostenibilità finanziaria, utilizzando il costo medio mensile di 1.638,63 euro comprensivo di copertura figurativa e ANF; se l’esito è positivo valida il provvedimento e lo rende disponibile alle strutture territoriali. Queste ultime pagano solo dopo aver ricevuto il provvedimento concessorio specifico, controllando che vi sia continuità con la precedente mobilità e che il periodo rientri nel semestre previsto. Le prestazioni vanno erogate in sequenza temporale e la data di decadenza va inserita manualmente come giorno successivo alla fine del periodo autorizzato.
Aspetti economici, contributivi e fiscali
Ai beneficiari spettano contribuzione figurativa e, se dovuto, assegno per il nucleo familiare. Ai trattamenti si applicano le riduzioni previste dall’art. 2, comma 66, della legge n. 92/2012, secondo la circolare n. 57/2007. In contabilità, gli oneri sono imputati alla gestione GAU e al conto GAU30275, seguendo le istruzioni della circolare n. 159/2017. Sul piano fiscale, la prestazione costituisce reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati, è soggetta a tassazione ordinaria ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, con applicazione delle aliquote dell’art. 11 del TUIR e delle detrazioni degli artt. 12 e 13 se richieste; l’INPS effettua il conguaglio di fine anno e rilascia la CU.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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