Sentenza del 23/12/2022 n. 37753 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato avvisi di pagamento per la TIA relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 con sei motivi: (1) tardività e impropria utilizzabilità in appello di documentazione attestante la notifica della fattura per il 2008; (2) disconoscimento della conformità della copia fotostatica della fattura e della ritualità della notificazione; (3) carenza di motivazione degli avvisi di pagamento e mancanza di allegati o richiamo a fatture precedenti; (4) errore nella fatturazione per non avere detratto l'IVA, alla luce della natura tributaria della TIA; (5) nullità delle notifiche eseguite tramite posta privata (Mail Express) e non da Poste Italiane; (6) esistenza di giudicato (precedente sentenza favorevole alla contribuente per anni anteriori) che avrebbe dovuto impedire la riproposizione della pretesa per anni successivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha confermato che: i documenti depositati dalle parti nel processo tributario sono acquisiti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio (ex D.Lgs. 546/1992) e dunque possono essere utilizzati in appello anche se depositati tardivamente in primo grado; il disconoscimento della conformità di copie fotostatiche richiede contestazioni chiare e specifiche e, comunque, il giudice può valutare la conformità anche con mezzi presuntivi; la motivazione 'per relationem' è ammissibile se i documenti richiamati sono già noti al contribuente e la CTR ha adeguatamente accertato, sulla base degli atti, che le bollette/ fatture forniscono i presupposti di fatto e i criteri di calcolo; la notifica mediante agenzia privata è valida se l'ufficio postale ha affidato il recapito all'agenzia e mantiene la responsabilità del servizio (quindi non è invalida per il solo fatto di essere consegnata da Mail Express); il giudicato esterno non opera perché l'accertamento precedente riguardava profili fattuali peculiari (inutilizzabilità temporanea dell'immobile) relativi a periodi diversi e non vi era identità dei punti decisivi. Non si è pronunciato sulle spese processuali; è stata rilevata l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. 115/2002, art.13 come modificato.
Norme richiamate
Legge n. 241 del 1990
Principio di motivazione; tuttavia la motivazione 'per relationem' è valida quando gli atti richiamati siano già conosciuti integralmente dal contribuente
Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
Richiesta di allegazione degli atti richiamati dall'amministrazione, applicata nel senso che vale solo per atti non già nella piena conoscenza del contribuente
D.Lgs. n. 546 del 1992
art. 25; art. 32, comma 1; art. 58, comma 2
Regole del processo tributario: i fascicoli di parte vengono acquisiti definitivamente nel fascicolo d'ufficio e la facoltà di produrre nuovi documenti in appello è consentita in ragione dell'acquisizione automatica; termini per costituzione della concessionaria e regole di ammissione documentale considerate
Codice civile
art. 2719 c.c.; art. 2909 c.c.
Art. 2719 c.c.: il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica richiede specificità e non preclude che il giudice valuti la conformità anche con presunzioni; art. 2909 c.c.: disciplina l'effetto del giudicato esterno, richiedendo identità del punto decisivo
D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261
Normativa sulle modalità di inoltro postale; la Corte conferma che la notifica rimane valida anche se il plico è materialmente consegnato da un'agenzia privata quando l'affidamento è rimasto nell'ambito del rapporto con Poste Italiane che ne mantiene la responsabilità
D.Lgs. n. 507 del 1993
Norma in materia di TARSU/TIA richiamata rispetto alla questione di esenzione; la Corte ha ritenuto che l'accertamento dell'inutilizzabilità dell'immobile sia fatto di fatto peculiare e non trasferibile automaticamente a periodi successivi
D.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1‑quater (introdotto dalla L. n. 228/2012)
Previsione sul contributo unificato, applicata per richiedere alla ricorrente il versamento dell'ulteriore importo previsto
Sentenza Corte Costituzionale
n. 238/2009 (richiamata in motivazione)
Rilevata la natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale, ma la questione dell'IVA non è stata ritenuta decisamente esaminabile in cassazione per vizi di autosufficienza del ricorso
Massime di principio
- In giudizio tributario i documenti depositati dalle parti restano acquisiti nel fascicolo d'ufficio e possono essere utilizzati in appello anche se prodotti tardivamente in primo grado; pertanto conviene depositare comunque documentazione utile e conservare prova delle produzioni.
- Il disconoscimento della conformità di copie fotostatiche va effettuato con contestazioni chiare e circostanziate: dichiarazioni generiche non sono sufficienti. Il giudice può comunque accertare la conformità con presunzioni e altri elementi di prova.
- La motivazione 'per relationem' è ammessa solo se il contribuente ha già integrale e legale conoscenza degli atti richiamati; se si contesta la motivazione, bisogna indicare esattamente quali passi si ritengono errati (requisito di autosufficienza del ricorso).
- La notifica tramite agenzia privata può essere valida se il servizio è stato originariamente affidato a Poste Italiane e l'agenzia interviene per iniziativa delle Poste, che mantengono la responsabilità: conservare comunque documentazione probatoria della catena di consegna.
- Il giudicato esterno preclude il riesame solo quando l'accertamento precedente abbia riguardato lo stesso punto decisivo di fatto e diritto; situazioni fattuali temporanee (es. inutilizzabilità dell'immobile per un periodo limitato) non si trasferiscono automaticamente ad altri periodi d'imposta.
- In sede di ricorso per Cassazione è fondamentale il rispetto del principio di autosufficienza: motivi e documenti decisivi devono essere riportati integralmente nel ricorso per consentire l'esame di legittimità.
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