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Sentenza

Sentenza n. 1740/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202501923

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi e decreti ministeriali recanti giudizio positivo di compatibilità ambientale per sette impianti eolici e agrivoltaici in Sicilia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione ha impugnato la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi e sette decreti ministeriali di VIA, deducendo che il Ministero dell’Ambiente avrebbe illegittimamente superato i pareri negativi della Regione Siciliana e degli organi regionali preposti alla tutela paesaggistica e archeologica. In particolare, è stata denunciata la violazione del d.lgs. n. 42/2004, dell’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021, dell’art. 14 dello Statuto speciale siciliano e del d.P.R. n. 637/1975, assumendo che, trattandosi di aree non idonee, i pareri regionali avessero natura vincolante e che il Ministero dovesse concludere negativamente il procedimento o attivare il conflitto di attribuzioni, non potendo richiamare genericamente la propria posizione prevalente. Con un secondo motivo è stato dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, per l’asserito generico richiamo agli obiettivi nazionali di transizione energetica, l’omessa considerazione del presunto superamento dei target regionali di produzione da fonti rinnovabili, la non idoneità delle aree e la mancata valutazione degli effetti cumulativi degli impianti. Le società controinteressate hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso cumulativo, il difetto di interesse ad agire dell’associazione e la genericità delle censure.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso cumulativo, ritenendo sussistente una connessione procedimentale e funzionale tra gli atti impugnati: i sette procedimenti di VIA, originariamente distinti, erano stati riuniti in un’unica Conferenza di servizi sincrona, conclusa con una determinazione comune, che costituiva l’atto presupposto dei successivi decreti. Ha inoltre riconosciuto la legittimazione dell’associazione ambientalista ai sensi dell’art. 13 l. n. 349/1986 e il suo interesse ad agire, essendo sufficiente, per la tutela di interessi collettivi ambientali e paesaggistici, la prospettazione plausibile di una lesione potenziale. Nel merito, il primo motivo è stato respinto. Secondo il TAR, nella VIA statale in Sicilia l’atto conclusivo deve essere adottato in concerto tra autorità ambientale statale e autorità paesaggistica regionale; tuttavia, il dissenso regionale non arresta il procedimento. Esso può essere superato mediante Conferenza di servizi sincrona ai sensi degli artt. 14-bis e 14-ter l. n. 241/1990, attraverso la ponderazione complessiva degli interessi e l’applicazione del criterio delle posizioni prevalenti, ferma la facoltà della Regione di proporre opposizione ai sensi dell’art. 14-quinquies. Nel caso concreto, la Conferenza era stata regolarmente convocata, il dissenso regionale era stato considerato e la prevalenza dell’interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili era stata motivata; inoltre, la Regione non aveva attivato tempestivamente l’opposizione. La mancata acquisizione del concerto formale non ha quindi determinato l’illegittimità degli atti. È stato respinto anche il secondo motivo. La VIA è stata qualificata come valutazione tecnico-discrezionale complessa, nella quale sono bilanciati tutela ambientale e paesaggistica e promozione delle fonti rinnovabili; il sindacato giurisdizionale deve limitarsi alla verifica della ragionevolezza e completezza dell’istruttoria, senza sostituire le proprie valutazioni tecniche a quelle amministrative. Il TAR ha rilevato che la Commissione tecnica VIA-VAS aveva esaminato, per ciascun progetto, gli impatti ambientali, paesaggistici e cumulativi e aveva imposto specifiche misure di mitigazione, poi recepite dal Ministero. Ha escluso che il raggiungimento o superamento degli obiettivi del PNIEC e del PTE facesse venir meno l’interesse nazionale alla realizzazione di nuovi impianti, trattandosi di obiettivi minimi e non di limiti massimi, e ha osservato che non erano stati prodotti dati ufficiali sul loro effettivo raggiungimento. La censura sugli effetti cumulativi è stata ritenuta generica, poiché non individuava puntualmente, per i singoli progetti, gli impianti ulteriori e gli effetti concreti asseritamente pregiudizievoli; dagli atti risultava invece una valutazione degli impatti combinati e l’imposizione di prescrizioni mitigative. Quanto alle aree non idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021, il TAR ha affermato che tale qualificazione non introduce un divieto assoluto, ma impone un’istruttoria più rigorosa e una motivazione rafforzata, ritenute sussistenti nel caso concreto. La domanda di annullamento è stata quindi respinta. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.500,00 per ciascuno del MASE e delle società costituite, oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 13 l. n. 349/1986

    Riconosce la legittimazione delle associazioni ambientaliste riconosciute a rappresentare in giudizio gli interessi collettivi relativi alla tutela ambientale e paesaggistica, interpretati in senso ampio.

  • art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021

    La localizzazione di impianti da fonti rinnovabili in aree non qualificate come idonee non comporta un divieto assoluto, ma richiede un’istruttoria più rigorosa e una motivazione rafforzata.

  • art. 14-bis l. n. 241/1990

    Consente, nel procedimento di conferenza di servizi, la gestione e composizione dei dissensi secondo il modello procedimentale applicabile alla Conferenza sincrona.

  • art. 14-ter, comma 7, l. n. 241/1990

    Il dissenso regionale può essere superato nella Conferenza di servizi mediante la valutazione delle posizioni prevalenti e il bilanciamento complessivo degli interessi pubblici coinvolti.

  • art. 14-quinquies l. n. 241/1990

    L’amministrazione dissenziente conserva la facoltà di proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri nei termini previsti dalla legge; la mancata attivazione rende definitiva la determinazione conclusiva della Conferenza.

  • art. 14 dello Statuto speciale della Regione Siciliana

    Attribuisce alla Regione Siciliana la competenza in materia di tutela del paesaggio, rilevante nella procedura di VIA statale svolta sul territorio regionale.

  • d.P.R. n. 637/1975

    Concorre a definire il riparto delle competenze paesaggistiche tra Stato e Regione Siciliana.

  • d.lgs. n. 42/2004

    È richiamato quale disciplina della tutela dei beni paesaggistici e culturali, ma il motivo fondato sulla sua violazione è stato respinto.

  • Regolamento (UE) 2022/2577

    È richiamato quale quadro eurounitario di sostegno alla produzione energetica da fonti rinnovabili e alla transizione energetica.

  • art. 92 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza e sono state poste a carico dell’associazione ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso cumulativo è ammissibile quando gli atti impugnati, anche se riferiti a progetti distinti, siano collegati da una connessione procedimentale o funzionale e concorrano alla realizzazione di un unico risultato amministrativo, in particolare quando siano stati esaminati nell’ambito di una Conferenza di servizi comune e definiti da una determinazione unitaria.
  • Le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’art. 13 l. n. 349/1986 sono legittimate ad agire per la tutela non solo dell’ambiente in senso stretto, ma anche del paesaggio, dei beni culturali e dei contesti territoriali; per configurare l’interesse ad agire è sufficiente una prospettazione plausibile di ripercussioni negative, senza la prova puntuale della concreta dannosità di un’opera non ancora realizzata.
  • Nella VIA statale relativa a interventi localizzati in Sicilia, il dissenso dell’autorità paesaggistica regionale non determina l’arresto del procedimento: il contrasto può essere composto mediante Conferenza di servizi sincrona, con ponderazione degli interessi e applicazione del criterio delle posizioni prevalenti, salva la facoltà di opposizione prevista dall’art. 14-quinquies l. n. 241/1990.
  • La qualificazione di un’area come non idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021 non costituisce un divieto assoluto di installazione di impianti da fonti rinnovabili, ma impone all’amministrazione un’istruttoria più rigorosa e una motivazione rafforzata sulla compatibilità concreta dell’intervento.
  • La VIA costituisce una valutazione tecnico-discrezionale complessa; il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione nelle valutazioni tecniche, ma deve verificare la completezza e ragionevolezza dell’istruttoria e della motivazione, anche con riguardo agli impatti cumulativi e alle misure di mitigazione.
  • Gli obiettivi di produzione da fonti rinnovabili previsti dalla pianificazione energetica nazionale costituiscono obiettivi minimi e non limiti massimi; il loro eventuale raggiungimento o superamento non fa venir meno, di per sé, l’interesse pubblico alla prosecuzione della transizione energetica.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàVincoli e piani paesaggisticiConferenza di servizi
RamiAmbienteBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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