Cassazione Penale, Sentenza n. 31202/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato le misure cautelari, deducendo: (1) nullità/violazione del diritto di difesa e dell'art. 191 c.p.p., art. 27 Cost. e art. 6 CEDU per la presunta inutilizzabilità delle chat "Sky Ecc" in mancanza della documentazione sulle modalità originarie di acquisizione e decriptazione (i difensori sostengono che è stata messa a disposizione solo una copia dei file senza verbali e atti prodromici tali da consentire il contraddittorio e la verifica della catena di custodia); (2) vizio nella valutazione della gravita indiziaria e travisamento probatorio: i ricorrenti sostengono che i rapporti con il coindagato erano sporadici e meramente commerciali, non attribuendo elemento di adesione stabile a un'associazione finalizzata all'importazione di cocaina.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che: (i) i materiali sono stati acquisiti tramite ordine di indagine europeo (d.lgs. n.108/2017) e la Procura aveva messo a disposizione della difesa la documentazione trasmessa dall'autorità francese; (ii) l'autorità francese, conformemente alla propria normativa, poteva invocare il segreto sulle modalità operative e tale scelta non ha leso i diritti di difesa in quanto è stata garantita la disponibilità della documentazione essenziale e la verifica della regolarità del trasferimento su supporto immodificabile; (iii) la decriptazione è attività distinta dalla captazione e il dato ottenuto in chiaro è utilizzabile; (iv) le censure circa la valutazione degli indizi rappresentano in sostanza una diversa valutazione dei fatti, non sindacabile in sede di cassazione salvo palese illogicità, e il Tribunale del riesame ha dato motivazione congrua e non apparente circa la gravita indiziaria e la partecipazione all'associazione dedotta.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
"art. 74, commi 1 e 2; art. 73, commi 1 e 6; art. 80"
Normativa sostanziale che disciplina i reati in materia di sostanze stupefacenti, ricondotti come capi d'imputazione a fondamento della misura cautelare
Codice penale
"art. 61-bis; artt. 110, 81, 56"
Richiamati in relazione all'aggravamento e alla concorso di persone nei reati contestati
Codice di procedura penale
"art. 191; art. 234; art. 234-bis; artt. 266 e 266-bis"
Art. 191 richiamato dalle difese per il contraddittorio sulle prove; artt. 234/234-bis riferiti alla acquisizione e qualificazione dei dati informatici (rappresentazioni comunicative in forma digitale); artt. 266/266-bis citati in relazione a intercettazioni
D.Lgs. 21 giugno 2017, n. 108 (attuazione cooperazione giudiziaria europea)
Regolamenta l'ordine di indagine europeo: la Corte ha distinto tra richieste di acquisizione di informazioni già in possesso dell'autorità esecutrice (art.45) e richieste di intercettazione assistita (art.43), ritenendo applicabile il primo istituto al caso di specie
Direttiva 2012/13/UE
Il diritto di accesso al materiale probatorio previsto dalla Direttiva può essere derogato quando è necessario per la salvaguardia di importanti interessi pubblici; tale deroga deve essere decisa o soggetta a controllo da autorità giudiziaria dello Stato membro
Direttiva 2014/41/UE
Richiamata nella disciplina nazionale (d.lgs. n.108/2017) che regola la cooperazione giudiziaria in materia penale e l'esecuzione degli OIE
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea
Richiamata in relazione al diritto a un ricorso effettivo e al giusto processo; la Corte ha ritenuto assente violazione nella fattispecie
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Invocata per le garanzie del giusto processo e del contraddittorio; la Corte ha ritenuto compatibile l'acquisizione tramite OIE con i diritti CEDU quando la legge dello Stato esecutore e il suo controllo giurisdizionale attestino la regolarità
Normativa francese (richiamata)
"art. 706-102-1 e art. 230-1 du code de procédure pénale francese"
Secondo la legge francese l'autorità giudiziaria può avvalersi di risorse soggette a segreto per accedere e registrare dati informatici e proteggerne le modalità operative; la Cassazione ha ritenuto che tale segretezza possa giustificare la non trasmissione di dettagli sulle modalità di acquisizione
Massime di principio
- Quando prove digitali sono acquisite tramite Ordine di Indagine Europeo, i diritti di difesa vanno modulati con riferimento alla legge dello Stato che ha eseguito l'OIE: la verifica della regolarità dell'attività spetta principalmente all'autorità giudiziaria dello Stato esecutore, salvo prova contraria di violazioni rilevanti.
- La decriptazione dei dati informatici è considerata attività distinta dalla captazione: il dato in chiaro ottenuto tramite algoritmo/strumento di decriptazione può essere acquisito e utilizzato se è garantita la genuinità e la conservazione su supporto immodificabile.
- Il segreto invocato dall'autorità straniera sulle modalità operative può legittimamente limitare l'accesso a dettagli tecnici, purché l'autorità giudiziaria dello Stato richiedente riceva e renda disponibili alla difesa la documentazione essenziale che attesti la regolarità del trasferimento e della conservazione dei dati.
- La mancata messa a disposizione di alcuni atti esteri non comporta automaticamente inutilizzabilità della prova: occorre valutare se la difesa abbia avuto accesso al materiale probatorio necessario per un efficace esercizio del contraddittorio; l'eccezione deve essere specifica e dimostrabile.
- In cassazione non è ammessa una rivalutazione sommaria dei fatti e della consistenza degli indizi: le censure che si risolvono in una diversa lettura del materiale probatorio sono, di regola, inammissibili salvo palese illogicità o violazione di legge.
- Se si sospetta manipolazione tecnica dei dati, la difesa dovrebbe richiedere e motivare l'espletamento di accertamenti tecnici (CTU/CND) o la produzione di ulteriori documenti concreti, non limitarsi a contestazioni generiche sulla mancanza di atti esteri.
- Per limitare l'utilizzabilità di materiale acquisito all'estero è utile dimostrare che le modalità di acquisizione hanno violato divieti assoluti dell'ordinamento italiano o norme inderogabili di diritto internazionale più favorevoli; la sola segretezza per motivi di sicurezza pubblica, se giustificata dall'autorità estera, non è sufficiente.
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