Cassazione Civile, Ordinanza n. 16585/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di accreditamento e convenzionamento per prestazioni sanitarie rese negli anni 2011 e 2012 da una struttura privata in favore dell'azienda sanitaria provinciale. L'azienda sanitaria, dopo aver pagato le prestazioni, ha chiesto la restituzione di importi che assumeva indebitamente corrisposti, ricalcolando le tariffe secondo un regime tariffario ripristinato con atto amministrativo regionale. La struttura sanitaria ha agito per accertare l'insussistenza del credito restitutorio, sostenendo che il regime di sconti/tariffe non fosse applicabile agli anni 2011-2012 e che, in ogni caso, l'ente non potesse modificare unilateralmente e retroattivamente il regolamento negoziale già eseguito. In appello, la struttura ha anche dedotto la nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società di factoring cessionaria dei crediti, e ha contestato la mancata valorizzazione come ricognizione di debito dell'autorizzazione al pagamento apposta sulle fatture.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata limitatamente a tale capo e rinviando alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione. Ha ritenuto assorbiti il primo, il quarto e il quinto motivo; ha rigettato il secondo motivo, escludendo la sussistenza di un litisconsorzio necessario con la società di factoring. Nel merito della censura accolta, la Corte ha ribadito che il regime degli sconti tariffari previsto dalla legge statale e recepito in sede regionale ha natura transitoria e si esaurisce nel triennio 2007-2009; pertanto l'azienda sanitaria non può pretendere la ripetizione di somme riferite ad annualità successive, come il 2011 e il 2012. Il giudice del rinvio dovrà uniformarsi a tale principio anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
richiamato per il giudicato interno/esterno dedotto dalla ricorrente
art. 2909 c.c.
richiamato per il giudicato esterno dedotto dalla ricorrente
art. 112 c.p.c.
l'omesso esame di una questione processuale non integra omissione di pronuncia, ma eventualmente nullità della decisione per errata soluzione implicita della questione
art. 102 c.p.c.
escluso il litisconsorzio necessario tra cedente, cessionario e debitore ceduto nel contratto di cessione del credito/factoring
art. 354 c.p.c.
invocato dalla ricorrente per la rimessione al primo giudice in caso di nullità per difetto di contraddittorio, ma non ritenuto applicabile
art. 8 quater d.lgs. n. 502/1992
richiamato dalla ricorrente nel contesto dei rapporti di accreditamento sanitario
art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992
richiamato dalla ricorrente nel contesto dei rapporti di accreditamento sanitario
art. 1988 c.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere il valore confessori o ricognitivo dell'autorizzazione al pagamento sulle fatture, tesi respinta in appello e non esaminata nel merito in cassazione per assorbimento
art. 91 c.p.c.
richiamato in relazione alla condanna alle spese, censura assorbita
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non dovuto l'ulteriore importo per contributo unificato in ragione dell'accoglimento parziale
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per il contributo unificato
art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 296/2006
la disposizione sugli sconti tariffari ha carattere transitorio ed è limitata al triennio 2007-2009
D.A. n. 1977/2007
atto regionale di recepimento degli sconti tariffari sulle prestazioni sanitarie
D.A. n. 336/2008
menzionato nel percorso regolatorio regionale, poi superato dal successivo D.A. n. 170/2013
D.A. n. 170/2013
atto di ripristino dei valori tariffari, ma i suoi effetti sono stati ritenuti circoscritti al triennio 2007-2009
L. n. 296/2006
la Corte ribadisce la lettura della norma come misura temporanea di contenimento tariffario
d.lgs. n. 502/1992
richiamato nel quadro dell'accreditamento delle strutture private con il servizio sanitario
art. 384 c.p.c.
il principio di diritto viene enunciato per relationem e il giudice di rinvio dovrà uniformarvisi
art. 1, comma 1, lett. o), L. n. 296/2006
la misura tariffaria scontata è transitoria e limitata al triennio 2007-2009
Massime di principio
- Nel contenzioso sulle prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate, gli sconti tariffari introdotti dalla legge statale e recepiti dagli atti regionali devono essere interpretati come misure eccezionali e temporalmente limitate al periodo espressamente previsto dalla norma.
- Gli effetti di un atto amministrativo regionale che ripristina un regime tariffario meno favorevole non possono essere estesi a annualità successive al periodo di vigenza transitoria della disciplina statale di riferimento, se la norma primaria ne delimita chiaramente l'ambito temporale.
- Nel contratto di factoring, il rapporto tra cedente, cessionario e debitore ceduto resta distinto; la controversia sul credito ceduto non comporta automaticamente litisconsorzio necessario del cessionario nel giudizio promosso dal cedente o dal debitore, salvo che la domanda investa un rapporto plurisoggettivo unico o una prestazione inscindibile.
- L'omesso esame di una questione processuale non integra di per sé violazione dell'art. 112 c.p.c.; occorre verificare se la soluzione implicitamente adottata dal giudice sia giuridicamente errata e specificamente censurata.
- L'autorizzazione al pagamento su fattura, di per sé, non equivale automaticamente a ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., dovendo essere verificato se esprima davvero l'assunzione di un'obbligazione riconosciuta oppure il solo consenso al pagamento al cessionario.
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