Cassazione Penale, Ordinanza n. 21667/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali (art. 495 c.p.). L'unico motivo dedotto riguardava il diniego della continuazione: la difesa sosteneva, in sostanza, che il reato oggetto del processo dovesse essere unificato in continuazione con altri reati già giudicati con sentenze definitive. La Corte di merito aveva però rigettato tale richiesta valorizzando un notevole intervallo temporale, superiore a cinque anni, tra i fatti. In cassazione il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la decisione di merito aveva negato la continuazione con motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, facendo leva soprattutto sul considerevole lasso temporale, superiore a cinque anni, tra i reati da porre in continuazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; dalla sentenza emerge solo il riferimento al reato contestato, senza ulteriori approfondimenti sul contenuto della fattispecie.
art. 81 c.p.
richiamato implicitamente attraverso la questione della continuazione; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha escluso il vincolo continuativo in ragione della notevole distanza temporale tra i fatti.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione della continuazione tra reati può essere respinta quando la motivazione di merito evidenzi, in modo congruo e logicamente coerente, un rilevante intervallo temporale tra i fatti, elemento incompatibile con l'unicità del disegno criminoso.
- In sede di legittimità, è manifestamente infondato il motivo che si limiti a censurare il diniego della continuazione senza mettere in discussione in modo specifico la tenuta logica e giuridica della motivazione di merito.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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