Cassazione Penale, Sentenza n. 24365/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Capuano ha impugnato per vizio di motivazione e violazione di legge (artt. 216 e 223 legge fallimentare) sostenendo che mancasse l'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale: era soltanto un prestanome, aveva denunciato le irregolarita alla Guardia di Finanza e la mera assunzione della carica non prova il dolo specifico. Valenti ha dedotto due motivi: 1) violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza perche la Corte avrebbe sostituito il concorso commissivo con l'accusa di omesso impedimento ai sensi dell'art. 40 c.2 cod. pen.; 2) travisamento della prova e insufficiente consonanza delle dichiarazioni testimoniali circa la sua effettiva gestione societaria e gli indici sintomatici di gestione.
La decisione
La Corte di legittimita ha accolto il ricorso di Capuano, ritenendo insufficiente la motivazione a supporto della condanna per bancarotta documentale in assenza di adeguata prova del dolo specifico e della reale consapevolezza finalizzata al pregiudizio dei creditori o all'ingiusto profitto. La sentenza impugnata e la condanna di Capuano sono annullate e il procedimento è rinviato per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia. Il ricorso di Valenti è dichiarato inammissibile; Valenti è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare
Norma richiamata rispetto alle fattispecie di bancarotta; la Corte ha rilevato che per la bancarotta fraudolenta documentale occorre il dolo specifico finalizzato al pregiudizio dei creditori o all'ingiusto profitto, non automaticamente desumibile dalla mera carica di prestanome o dalla negligenza nella tenuta dei libri.
art. 223 legge fallimentare
Richiamata in relazione ai reati fallimentari contestati; la valutazione della responsabilita penalmente rilevante richiede adeguata motivazione sul profilo soggettivo dell'agente.
art. 40 cod. pen., comma secondo
Consente la responsabilita per omesso impedimento: la Corte ha confermato che la decisione può fondarsi sull'atteggiamento colpevolmente inerte dell'amministratore formale invece che su una condotta commissiva diretta, senza violare il principio di correlazione tra accusa e sentenza se restano immutati i profili dell'azione distrattiva.
art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e) e lett. c)
Artt. invocati come criteri di cassazione per vizi di motivazione e per rilevare nullita o inutilizzabilita; la Corte ha approfondito il vizio motivazionale relativo al dolo specifico e ha respinto i rilievi di Valenti per inammissibilita.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali dei motivi di ricorso in Cassazione: i motivi sono stati esaminati nei limiti consentiti da tale norma.
artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
Richiamati in ordine a profili di nullita e decadenza procedurale; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi processuali sollevati da Valenti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese e alla somma da versare alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilita del ricorso di Valenti.
Massime di principio
- La nomina formale ad amministratore e la patente negligenza nella tenuta della contabilita non sono di per se sufficienti a provare il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale; occorre dimostrare la volonta di arrecare danno ai creditori o di conseguire un ingiusto profitto.
- La denuncia alle autorita e la prova di non partecipazione alle condotte distrattive rafforzano l'argomentazione di assenza di consapevolezza e di dolo dell'amministratore prestanome.
- Deve esserci coerenza logica nella motivazione quando il giudice assolve per una fattispecie (es. distrazione) e condanna per un'altra (es. documento): il giudice di merito è tenuto a spiegare come si conciliano le diverse statuizioni sul piano soggettivo e oggettivo.
- E' possibile che la responsabilita sia fondata sull'omesso impedimento (art. 40 c.2) anziche su una condotta commissiva diretta, purché l'azione materiale illecita e i suoi profili soggettivi restino sostanzialmente invariati rispetto all'imputazione iniziale.
- In sede di Cassazione il vizio per travisamento della prova è ammesso solo se si dimostra una palese e incontrovertibile distorsione nell'uso del dato probatorio da parte del giudice di merito; non è consentita una rinnovata valutazione del merito.
- Per difendersi in casi analoghi è strategico documentare tempestive denunce o la mancata partecipazione alla gestione concreta, mettere in evidenza il ruolo di prestanome e chiedere che il giudice spieghi la causalita intenzionale tra condotta e fine di pregiudizio ai creditori.
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