Sentenza del 27/04/2022 n. 13227 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR denunciando: 1) errore in procedendo per avere la CTR dichiarato inammissibile il suo appello definito autonomo invece che incidentale, nonostante fosse stato notificato e depositato entro il termine per le controdeduzioni (violazione D.Lgs. 546/1992 art.54); 2) motivazione apparente in ordine all'accoglimento, da parte della CTR, del rilievo n.2 relativo ai canoni di leasing immobiliare; 3) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 917/1986 (art.109) e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. relativamente al medesimo rilievo n.2; 4-6) carenza assoluta di motivazione sull'accoglimento dei rilievi nn.3 e 4 (perdite su crediti) ; 7) violazione dell'art.112 c.p.c. per avere la CTR valutato come nuovo elemento in appello fatti non dedotti in primo grado; 8) violazione e falsa applicazione degli artt.101 e 109 del D.P.R. 917/1986 in relazione alla deducibilita' delle perdite su crediti. In sintesi, si trattava di questioni sia processuali (ammissibilita' dell'appello erariale e limiti dell'appello) sia sostanziali (inerenza costi leasing e deducibilita' delle perdite su crediti).
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo (errore in procedendo) ritenendo che un appello proposto in via principale da chi poteva solo proporre appello incidentale non e' inammissibile se, depositato entro il termine per le controdeduzioni, puo' convertirsi in appello incidentale (principio di conservazione). Ha rigettato il secondo e il terzo motivo relativi al rilievo n.2 (canoni di leasing), ritenendo adeguata e non meramente apparente la motivazione della CTR che aveva valutato l'inerenza alla luce dell'oggetto sociale. Ha accolto i motivi quarto, quinto e sesto limitatamente alle perdite su crediti diverse da quella verso la specifica debitrice indicata, per carenza assoluta di motivazione circa tali posizioni, e ha cassato la sentenza in parte qua con rinvio al giudice d'appello. Ha inoltre accolto i motivi settimo e ottavo con riferimento alla perdita sul credito verso la debitrice indicata, ritenendo che la CTR avesse posto rilievo alla sentenza dichiarativa di fallimento intervenuta dopo la chiusura del periodo d'imposta e non alla certezza della perdita nel periodo impositivo, e che inoltre la CTR avesse valutato come nuovo motivo inammissibile elementi non dedotti in grado di opposizione (violazione art.112 c.p.c.). P.Q.M.: primo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo motivi accolti; secondo e terzo respinti; sentenza impugnata cassata in parte e rinviata alla CTR della Lombardia - sezione staccata di Brescia in diversa composizione; spese a carico della CTR decide anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 54, comma 2; art. 23, comma 1
L'appello proposto autonomamente dall'Amministrazione, se depositato entro il termine per le controdeduzioni, puo' convertirsi in appello incidentale (principio di conservazione) e pertanto non deve essere dichiarato inammissibile per la forma se tempestivo.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
art. 109; art. 101, comma 5
L'inerenza dei costi va valutata rispetto all'oggetto sociale e all'attivita' d'impresa, non come nesso strettamente utilitaristico tra coste e ricavo; la deducibilita' delle perdite su crediti con riferimento a procedure concorsuali e' riferita alla 'finestra temporale' che si apre con la sentenza dichiarativa di fallimento e alle regole di imputazione contabile.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; art. 112 c.p.c.
Art. 360 disciplina i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge). Art. 112 vieta che il giudice di appello decida sulla base di motivi nuovi non dedotti in primo grado; l'uso di nuovi argomenti puo' rendere l'appello inammissibile o comportare violazione di diritto.
Codice civile
Norme relative all'onere della prova e ai mezzi di prova, richiamate dall'Agenzia per contestare la valutazione probatoria della CTR.
Massime di principio
- Un atto processuale proposto nella forma errata (appello autonomo invece che incidentale) non e' necessariamente inammissibile se e' depositato entro il termine previsto per l'atto corretto: va operata la conversione nel senso della conservazione degli atti, per evitare vizi formali che pregiudicherebbero il diritto di difesa.
- In tema di deducibilita' dei costi (es. canoni di leasing), l'inerenza si valuta rispetto all'oggetto sociale e all'attivita' d'impresa, anche con riferimento all'attivita' potenziale; non e' richiesta prova di un nesso di utilita' economica diretta tra costo e specifico ricavo, benché una sproporzione quantitativa possa essere indizio di non inerenza.
- Per le perdite su crediti, la deducibilita' con riferimento a procedure concorsuali e' ancorata alla data della sentenza dichiarativa di fallimento e alla finestra temporale prevista dai principi contabili: l'intervenuta dichiarazione di fallimento facilita l'imputazione della perdita all'esercizio, mentre protesti o elementi extragiudiziali non sempre bastano a provare la certezza della perdita nel periodo d'imposta.
- La Corte di cassazione censura la motivazione dei giudici di merito solo in casi estremi (mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddizioni insanabili, motivazione incomprensibile). Il semplice dissenso sulla valutazione delle prove o sulla sufficienza della motivazione non giustifica la cassazione.
- Il giudice d'appello non puo' fondare la propria decisione su motivi nuovi non dedotti in primo grado; se emergono ragioni di perdita diverse da quelle iniziali, esse possono costituire motivo d'appello inammissibile per violazione dell'art.112 c.p.c.
- In contenziosi tributari e' cruciale rispettare termini e forme di notifica e deposito: la tempestivita' sostanziale del deposito puo prevalere sulla forma se il principio di conservazione degli atti e' applicabile.
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