Cassazione Civile, Ordinanza n. 16860/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di riliquidazione di una pensione già in pagamento, limitatamente alla quota B), perché il pensionato assumeva che tale quota fosse stata calcolata sulla base di un massimale retributivo non applicabile e, comunque, con un numero di contributi inferiore a quelli effettivamente maturati. In primo grado la domanda era stata accolta; l’INPS aveva proposto appello e la Corte d’appello di Roma, riformando la decisione, aveva dichiarato inammissibile la domanda per intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 639/1970, come integrato dall’art. 38 d.l. 98/2011. Il ricorrente per cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 47 d.P.R. 639/1970 con tre motivi: con il primo sosteneva che la decadenza triennale introdotta nel 2011 non si applicherebbe ai trattamenti già liquidati prima della sua entrata in vigore; con il secondo e il terzo sosteneva che, anche a voler ritenere operante la decadenza, essa non comporterebbe l’inammissibilità dell’azione, ma inciderebbe soltanto sulle differenze di ratei anteriori al triennio, non sul diritto alla riliquidazione in sé e sui ratei successivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ma ha accolto il secondo e il terzo. Ha affermato la continuità dell’orientamento secondo cui la decadenza triennale introdotta dall’art. 38 d.l. 98/2011 si applica anche alle prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dal 6 luglio 2011; ha inoltre ribadito che la decadenza non è evitata dalla sola domanda amministrativa, essendo necessaria la proposizione dell’azione giudiziaria nel termine previsto. Soprattutto, ha precisato che, nelle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche già parzialmente riconosciute, la decadenza colpisce soltanto le differenze sui ratei maturati prima del triennio dalla domanda giudiziale, senza estendersi ai ratei successivi. Poiché la sentenza d’appello aveva invece dichiarato inammissibile l’intera domanda, essa è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
come integrato dall’art. 38 del D.L. n. 98 del 2011
La decadenza triennale prevista dalla norma si applica anche alle prestazioni già liquidate, ma il suo effetto, nelle domande di riliquidazione di prestazioni parzialmente riconosciute, riguarda solo le differenze sui ratei maturati prima del triennio dalla domanda giudiziale.
art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111
relativo alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito
Il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione o dal pagamento della sorte e opera, per le prestazioni già liquidate, solo dal 6 luglio 2011.
Cass. Sez. Un. n. 15352/2015
È richiamata quale base dei principi applicati sulla decorrenza e sull’ambito della decadenza nelle controversie previdenziali.
Cass. n. 22820/2021
La decadenza ex art. 47 non è evitata dalla sola domanda amministrativa, ma dalla proposizione dell’azione giudiziaria entro il termine.
Cass. n. 17430/2021
La decadenza triennale nelle domande di riliquidazione pensionistica si estende solo alle differenze sui ratei anteriori al triennio dalla domanda giudiziale e non ai ratei successivi.
Cass. n. 28416/2020
È richiamata in continuità interpretativa sul regime della decadenza previdenziale.
Cass. n. 3580/2019
È richiamata tra i precedenti conformi sulla questione della decadenza.
Cass. n. 16661/2018
È richiamata tra i precedenti conformi sulla questione della decadenza.
Cass. n. 30782/2022
È richiamata tra i precedenti recenti confermativi dell’orientamento applicato.
Cass. n. 4858/2022
È richiamata tra i precedenti recenti confermativi dell’orientamento applicato e sul ruolo irrilevante della domanda amministrativa ai fini del decorso della decadenza.
Massime di principio
- Nelle controversie previdenziali aventi ad oggetto la riliquidazione di una prestazione già liquidata solo in parte, la decadenza triennale introdotta dalla normativa del 2011 si applica anche alle prestazioni anteriori, ma solo dalla data di entrata in vigore della disciplina.
- Ai fini dell’osservanza della decadenza previdenziale, la domanda amministrativa non è sufficiente: il termine è salvato dalla proposizione dell’azione giudiziaria entro il termine legale.
- Quando si chiede l’adeguamento o il ricalcolo di una pensione già parzialmente riconosciuta, la decadenza non travolge integralmente il diritto alla riliquidazione, ma incide solo sulle differenze relative ai ratei maturati anteriormente al triennio dalla domanda giudiziale; i ratei successivi restano azionabili.
- Se il giudice di merito dichiara inammissibile l’intera domanda senza distinguere tra ratei anteriori e successivi al triennio, la decisione contrasta con il principio per cui la decadenza ha effetti limitati alle sole differenze prescritte/decadute e va cassata.
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