Sentenza n. 794/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conferma nella titolarità di una concessione demaniale marittima per uno stabilimento balneare, nonché il presupposto preavviso di diniego
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego con cui il Comune ha respinto le loro istanze di conferma nella titolarità della concessione demaniale marittima già intestata a una società a responsabilità limitata, fallita e successivamente cancellata dal Registro delle imprese. Hanno sostenuto che, per effetto dell'estinzione della società, si sarebbe verificato un fenomeno successorio in favore degli ex soci, comprensivo della concessione, e che la domanda fosse riconducibile all'art. 46, comma 3, cod. nav. Sono state dedotte la violazione dell'art. 46, comma 3, cod. nav., degli artt. 2 e 3 l. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per travisamento, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria, inerzia e ingiustizia manifesta. I ricorrenti hanno contestato, in particolare, l'assunto comunale secondo cui la concessione sarebbe cessata per mancata proroga, la mancata attivazione del soccorso istruttorio e del contraddittorio, la richiesta di modulistica non adeguatamente pubblicizzata, il ritardo nella decisione, la violazione dei principi di leale collaborazione, trasparenza, buona fede e legittimo affidamento, nonché l'asserito danno erariale derivante dall'inerzia comunale. Il Comune ha sostenuto che la concessione era scaduta il 31 dicembre 2020, non era stata rinnovata o prorogata, che la curatela non aveva soddisfatto le condizioni richieste per il subentro e che gli ex soci non avevano titolo a ottenere la conferma.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e compensato integralmente le spese. Ha preliminarmente autorizzato il deposito tardivo di un documento comunale, poiché formato dopo la scadenza del termine processuale, e ha ritenuto non necessario esaminare le eccezioni relative alla carenza di interesse e alla mancata notifica ad altre amministrazioni, decidendo direttamente nel merito. Ha escluso la violazione del contraddittorio procedimentale, rilevando che i ricorrenti avevano ricevuto il preavviso di diniego e presentato osservazioni; inoltre, una volta individuate ragioni ostative preliminari, non era necessario procedere alla valutazione dell'affidabilità tecnico-economica dei richiedenti. Ha respinto la censura relativa al danno erariale, poiché l'eventuale mancato introito non determina di per sé l'illegittimità del provvedimento. Ha escluso che il ritardo nella conclusione del procedimento comportasse l'illegittimità del diniego, non essendo previsto un termine perentorio di consumazione del potere. Ha ritenuto infondate le doglianze sul soccorso istruttorio e sulla leale collaborazione, poiché la gestione delle domande avveniva tramite il portale ministeriale SID, le cui procedure erano documentate, e la ricorrente aveva già utilizzato la modulistica in occasione di una precedente proroga. Il Collegio ha poi accertato che la concessione, originariamente valida fino al 31 dicembre 2013 e formalmente prorogata fino al 31 dicembre 2020, non era stata ulteriormente rinnovata o prorogata. La società non aveva adempiuto alle condizioni imposte per la rateizzazione dei canoni, non aveva prestato la garanzia fideiussoria e non poteva imputare efficacemente un pagamento al 2021, poiché per tale annualità non esisteva un titolo concessorio formalmente prorogato. Il pagamento non poteva quindi determinare un rinnovo tacito, non ammissibile nella materia delle concessioni demaniali. Il TAR ha inoltre interpretato l'art. 46 cod. nav. nel senso che il comma 3 riguarda le successioni mortis causa tra persone fisiche e non consente agli ex soci di una società estinta di subentrare automaticamente nella concessione. Le pronunce della Cassazione invocate dai ricorrenti non dimostrano il trasferimento uti singuli della concessione agli ex soci: la curatela aveva al più una posizione di interesse legittimo pretensivo al subentro, subordinata al soddisfacimento di condizioni e alla valutazione dell'amministrazione, e tale pretesa non si è trasformata in un diritto liquido ed esigibile trasferibile ai soci. La mancata coltivazione del procedimento da parte della curatela, anche per l'assenza dell'autorizzazione del giudice delegato al pagamento dei debiti, ha impedito il subentro e il rinnovo. La riconsegna delle chiavi ha trasferito ai ricorrenti la disponibilità della struttura, ma non la concessione demaniale. Poiché la concessione era già scaduta e non era stata rinnovata o prorogata, mancava il presupposto stesso per una conferma ai sensi dell'art. 46, comma 3, cod. nav. Le ulteriori questioni sulla tardività della domanda e sull'interesse a ottenere vantaggi in future gare sono state ritenute irrilevanti o premature. L'interesse a partecipare alla futura gara non equivale a un diritto alla conferma diretta; eventuali contestazioni sui criteri del futuro bando potranno essere proposte contro tale bando. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 46 cod. nav.
in caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza
Il comma 3 disciplina le successioni mortis causa tra persone fisiche e costituisce un'eccezione alla regola della personalità e non trasferibilità della concessione senza il consenso dell'ente concedente; non si applica al trasferimento agli ex soci di una società estinta e presuppone comunque che la concessione sia ancora efficace.
art. 42 cod. nav.
a giudizio insindacabile dell'amministrazione
La disposizione consente la revoca delle concessioni di durata superiore al quadriennio; il potere deve essere esercitato nel rispetto dei principi generali della l. 241/1990 e con adeguata motivazione.
art. 44 cod. nav.
La norma disciplina la rinuncia e l'estinzione della concessione in ipotesi specifiche, ma la rinuncia espressa non è necessaria quando la concessione giunge alla naturale scadenza e non viene rinnovata o prorogata.
art. 47 cod. nav.
La decisione richiama la disposizione nel quadro della disciplina della decadenza, ma ritiene decisivo che nel caso concreto la concessione fosse già cessata per scadenza naturale e mancato rinnovo.
art. 2 l. 241/1990
Il ritardo nell'adozione del provvedimento non determina di per sé l'illegittimità dell'atto conclusivo, salvo che il termine previsto dalla legge sia perentorio e comporti la consumazione del potere.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione impone di verificare la legittimità del diniego in relazione alle ragioni effettivamente poste a suo fondamento.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione del preavviso di diniego e la possibilità per gli interessati di presentare osservazioni sono state ritenute sufficienti a escludere la violazione del contraddittorio procedimentale.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il richiamo ai doveri di collaborazione e buona fede non impone all'amministrazione di accogliere una pretesa priva dei presupposti sostanziali né di attivare un soccorso istruttorio quando le procedure e la modulistica risultino conoscibili e le ragioni ostative siano decisive.
art. 73 c.p.a.
Il deposito tardivo di documenti può essere autorizzato quando il documento si sia formato dopo la scadenza del termine processuale.
art. 54 c.p.a.
La decisione richiama la disposizione quale base per l'autorizzazione al deposito tardivo richiesta dal Comune.
art. 34-duodecies d.l. 179/2012
La concessione era stata formalmente prorogata in applicazione della disposizione fino al 31 dicembre 2020.
art. 1, commi 682 e seguenti, l. 145/2018
La richiesta di proroga fino al 2033 fondata su tali disposizioni non si è perfezionata, anche per il mancato adempimento delle condizioni richieste dal Comune.
art. 1193 c.c.
La facoltà del debitore di imputare il pagamento a uno dei debiti della stessa specie non consente, nel caso concreto, di imputare validamente un pagamento al 2021 quando non esisteva ancora un titolo concessorio prorogato per tale annualità.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Sono richiamati per il precedente giudizio promosso contro il silenzio del Comune, che aveva imposto all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso.
art. 1 d.lgs. 33/2013
Gli obblighi di trasparenza riguardano la conoscibilità degli atti amministrativi e non comportano necessariamente la pubblicazione di ogni modulo o istruzione per la presentazione delle istanze.
Massime di principio
- L'art. 46, comma 3, cod. nav. disciplina una successione mortis causa tra persone fisiche e non attribuisce agli ex soci di una società estinta un diritto automatico al subentro nella concessione demaniale intestata alla società.
- La cancellazione e l'estinzione di una società non trasferiscono automaticamente agli ex soci una concessione demaniale quando la posizione della società consisteva soltanto in una pretesa di subentro o rinnovo subordinata a ulteriori adempimenti e a una valutazione dell'amministrazione; le mere pretese o i diritti non liquidi ed esigibili non si trasferiscono come beni residui.
- La conferma del concessionario o del successore presuppone che la concessione sia ancora valida ed efficace. Se il titolo è giunto a scadenza naturale e non è stato formalmente rinnovato o prorogato, non può essere ottenuta una conferma ai sensi dell'art. 46 cod. nav.
- Nelle concessioni demaniali marittime non è configurabile un rinnovo tacito per il solo pagamento del canone relativo a un'annualità successiva alla scadenza, in assenza di un formale atto di proroga o rinnovo.
- Il mero ritardo dell'amministrazione nell'adozione del provvedimento finale non rende illegittimo il provvedimento, salvo che la legge stabilisca un termine perentorio decorso il quale il potere amministrativo si consumi.
- La violazione dei principi di leale collaborazione, trasparenza e soccorso istruttorio non può essere utilmente dedotta quando l'amministrazione abbia reso conoscibili le procedure applicabili, l'interessato abbia già avuto accesso alla modulistica e il diniego sia fondato su ragioni sostanziali preliminari che rendono inutili ulteriori verifiche.
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