Cassazione Civile, Ordinanza n. 18457/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti del contribuente un avviso di accertamento per maggiori imposte IRPEF relative all'anno 2007, con recupero di euro 35.954 oltre addizionale e sanzioni. Il contribuente aveva ottenuto solo un accoglimento parziale in primo grado; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, mentre l'Agenzia resisteva con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente depositava istanza di definizione agevolata e prova del versamento dell'intero importo determinato dall'agente della riscossione, chiedendo la cessazione della materia del contendere, ma la Corte rilevava che la documentazione riguardava una cartella di pagamento non collegabile con certezza all'avviso di accertamento oggetto del giudizio; rilevava però una rinuncia inequivoca al ricorso, effettuata dal difensore munito di procura, e quindi prendeva atto della rinuncia.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c., valorizzando la rinuncia al ricorso validamente sottoscritta dal difensore autorizzato. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese, in considerazione del fatto che la rinuncia era correlata alla legislazione condonistica. La domanda di cessazione della materia del contendere non è stata accolta come tale, perché la documentazione prodotta non consentiva di verificare un collegamento concreto con l'atto impositivo impugnato.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se effettuata dal difensore munito di idonea procura, consente la declaratoria di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, validamente effettuata dal difensore munito di autorizzazione nella procura, determina l'estinzione del processo.
- La produzione di documenti relativi a una definizione agevolata non è sufficiente a fondare la cessazione della materia del contendere quando non sia verificabile un collegamento concreto e diretto con l'atto impositivo oggetto della controversia.
- In presenza di rinuncia correlata a una disciplina condonistica, la Corte può compensare le spese di lite.
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