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Sentenza

Sentenza n. 4163/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00534/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202601922

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Basilicata che aveva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per l'ottemperanza di una sentenza civile di condanna al pagamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società fallita aveva promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile che aveva condannato il Comune al pagamento di euro 27.734,51, oltre interessi legali e spese di lite. Nel corso del giudizio il Comune aveva riconosciuto e liquidato il debito fuori bilancio, dichiarando di avere corrisposto complessivamente euro 33.822,99, di cui euro 27.734,51 per il capitale, euro 2.500,48 per interessi ed euro 3.588,00 per spese legali. Il TAR aveva dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In appello, la società ha dedotto l'erroneità di tale decisione, sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe dovuto svolgere un'istruttoria e verificare la corrispondenza tra quanto pagato e quanto dovuto in forza del giudicato. In particolare, l'appellante ha sostenuto che gli interessi dovuti, calcolati sino al 15 giugno 2025, ammontassero a euro 18.123,58, anziché a euro 2.500,48. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, richiamando l'accordo intervenuto tra le parti e la mancata contestazione, nel giudizio di primo grado, della quantificazione degli interessi; ha inoltre evidenziato che le contestazioni dell'appellante avevano riguardato soltanto una parte del capitale non pagata per mancata emissione della fattura.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittima la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, distinguendola dalla cessazione della materia del contendere: il TAR non aveva accertato in via definitiva la corrispondenza tra la somma pagata e quella dovuta in base al giudicato, ma aveva desunto dal comportamento processuale dell'appellante il venir meno dell'interesse alla decisione. La società aveva chiesto il rinvio della causa per consentire il pagamento, non aveva formulato un autonomo calcolo dell'importo dovuto per interessi, non aveva contestato la quantificazione di euro 2.500,48 indicata nella delibera comunale, non aveva depositato memorie e non era comparsa all'udienza in cui la causa era stata trattenuta in decisione. Tale condotta, unitamente alla mancata contestazione della richiesta del Comune di dichiarare l'improcedibilità, ha costituito argomento di prova del disinteresse alla prosecuzione del giudizio e ha esonerato il TAR dal verificare d'ufficio la correttezza della somma liquidata. Il Consiglio ha richiamato la natura mista, esecutiva e cognitoria, del giudizio di ottemperanza e ha ritenuto applicabili, tramite l'art. 39 c.p.a., gli artt. 115 e 116 c.p.c., quali espressione di principi generali compatibili con il processo amministrativo. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 134, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza rientra nella giurisdizione amministrativa estesa al merito.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Consente il rinvio alle norme del codice di procedura civile compatibili con il processo amministrativo.

  • art. 115 c.p.c.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, in quanto principio compatibile con la natura cognitoria del giudizio.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice amministrativo può desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, anche ai fini dell'accertamento della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 194, comma 1, lett. a), d.lgs. 267/2000

    Il Comune ha riconosciuto e liquidato il debito derivante dalla sentenza civile quale debito fuori bilancio.

  • d.lgs. 231/2002

    La sentenza civile richiamata nel giudizio aveva previsto gli interessi secondo la disciplina indicata nel decreto legislativo; il Consiglio di Stato non ha proceduto alla quantificazione sostanziale degli interessi, ritenendo decisiva la mancata contestazione processuale della somma liquidata dal Comune.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza ha natura mista, esecutiva e cognitoria, sicché, tramite il rinvio dell'art. 39 c.p.a., sono applicabili le regole degli artt. 115 e 116 c.p.c. compatibili con il processo amministrativo.
  • Nel giudizio amministrativo, anche di ottemperanza, la parte costituita che non contesta specificamente fatti e conclusioni ritualmente dedotti dalla controparte può subire le conseguenze processuali della non contestazione, salva la compatibilità con la natura e l'oggetto del giudizio.
  • Il giudice amministrativo può desumere dal complessivo comportamento processuale della parte, inclusi la mancata contestazione, il mancato deposito di memorie e la mancata comparizione all'udienza decisoria, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
  • Quando il ricorrente in ottemperanza chiede il rinvio per consentire all'amministrazione di adempiere e, dopo la produzione della prova del pagamento e della relativa quantificazione, non contesta tale quantificazione né la richiesta di improcedibilità, il giudice può dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse senza procedere a un autonomo accertamento della corrispondenza integrale tra pagamento e giudicato.
  • La sopravvenuta carenza di interesse, desunta dal contegno processuale della parte, si distingue dalla cessazione della materia del contendere: la prima non richiede necessariamente l'accertamento giudiziale della piena soddisfazione della pretesa sostanziale, mentre la seconda presuppone l'accertamento della completa eliminazione della materia controversa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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