Cassazione Penale, Sentenza n. 33023/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata a Strisciuglio per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (artt. 81, 110, 416-ter c.p.), contestando: insufficienza e manifestazione di illogicità della prova sulla "appartenenza mafiosa" e sul ruolo del ricorrente; inattendibilità e genericità delle dichiarazioni dei collaboratori; mancata esplicita previsione dell'uso del metodo mafioso nell'accordo; errata applicazione della normativa vigente all'epoca dei fatti (rilevanza dell'appartenenza mafiosa nella formulazione normativa); e carenza di motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari alla luce del significativo intervallo temporale (maggio 2019 - 2024) e dell'incensuratezza dell'imputato.
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto provato il patto elettorale in favore della candidata Maria Carmen Lorusso e individuato lo Strisciuglio come promittente "intraneo" all'omonimo sodalizio mafioso sulla base di più elementi (legami familiari e ruolo vicario, attività di intermediazione con altri clan, coinvolgimento di procacciatori di voti, dichiarazioni di collaboratori, consegne di utilità e promessa di assunzione per la madre). La Corte ha altresì ritenuto corretta l'interpretazione applicata dell'art. 416-ter nella formulazione antecedente alla novella del 2019 e ha confermato la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari nonostante il tempo intercorso, atteso il contesto mafioso e il ruolo attivo attribuito al ricorrente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-ter cod. pen.
in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o altra utilità
La Corte ha applicato la formulazione antecedente alla novella del 2019 (e inquadrata dalla L. n. 62/2014), affermando che, quando il promittente è 'intraneo' a una consorteria mafiosa, non è necessaria l'esplicita programmazione di intimidazioni: la promessa di procurare voti si può ritenere connessa al "metodo mafioso" per deduzione inferenziale dalla fama, ruolo e capacità di influenza territoriale del promittente.
art. 416-bis cod. pen., comma 3
Richiamato come definizione del "metodo mafioso" (modalità di sopraffazione e intimidazione) la cui esistenza può essere desunta in via inferenziale ove il promittente sia intraneo e dotato di rilevante capacità di influenza sul territorio.
art. 275 cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati indicati; la Corte ricorda che il decorso del tempo deve essere valutato, ma ha ritenuto comunque insuperata la presunzione alla luce del contesto mafioso e della concreta partecipazione del ricorrente al programma elettorale illecito.
legge 17 aprile 2014 n. 62
Intervento normativo richiamato per l'inquadramento della fattispecie: la giurisprudenza ha interpretato la novella come estensiva rispetto all'oggetto del patto illecito, consentendo di considerare l'acquisizione del consenso tramite il metodo mafioso anche quando non esplicitamente programmata.
legge 16 aprile 2015 n. 47
Rilevata in relazione alla valutazione della presunzione cautelare: la riforma impone di considerare il tempo intercorso e la possibile attenuazione della pericolosità, ma non impedisce la conferma della misura quando il quadro indiziario e il contesto mafioso giustifichino l'attualità del pericolo.
legge n. 43/2019
Richiamata dalla difesa come modifica avente incidenza sul requisito soggettivo dell'appartenenza mafiosa; la Corte ha però precisato di aver applicato la formulazione normativa antecedente alla novella del 2019, ritenendo corretta la qualificazione del ricorrente come 'intraneo' sulla base degli elementi fattuali.
artt. 81 e 110 cod. pen.
Richiamati come riferimenti al concorso di persone e alla rilevanza delle condotte contestate nella cornice del reato complessivo.
Massime di principio
- Per il reato di scambio elettorale politico-mafioso, se il promittente è "intraneo" o dotato di fama e potere di influenza territoriale, non è necessario che il patto espliciti l'uso di intimidazioni: tale elemento può essere desunto inferenzialmente dalla posizione e dal ruolo del soggetto.
- Quando il promittente non è chiaramente intraneo alla consorteria mafiosa, occorre invece una prova più diretta e specifica che l'accordo riguardasse l'acquisizione dei voti tramite il "metodo mafioso"; la mera promessa di utilità economiche senza indici di potere intimidatorio può non essere sufficiente.
- Nella valutazione della necessità della custodia cautelare (art. 275 c.p.p.) il giudice deve considerare il decorso del tempo e l'eventuale assenza di comportamenti successivi; tuttavia il tempo intercorso non esclude automaticamente la misura se il contesto mafioso e gli indizi costruiscono un quadro di pericolo attuale.
- La comprovazione del ruolo di intermediazione (es. coinvolgimento di procacciatori, contatti con altri clan, consegna di utilità e promessa di impieghi) rafforza la possibilità di ricostruire il sinallagma illecito e la consapevolezza dell'uso di metodi mafiosi.
- In casi simili è cruciale verificare la normativa applicabile alla data dei fatti (eventi normativi successivi possono modificare il contenuto soggettivo della fattispecie) e adeguare le argomentazioni probatorie ai criteri interpretativi consolidati in giurisprudenza.
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