Sentenza del 04/02/2015 n. 624 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento liquidazione controlli - Associazione in partecipazione - Requisiti - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sussistenza del contratto di associazione in partecipazione è stata esclusa. Gli elementi concreti del rapporto, ossia compensi periodici e predeterminati e assenza di rendicontazione, sono stati considerati incompatibili con la natura del contratto. Ne consegue la conferma, almeno nei principi riportati, della legittimità dell'accertamento o della riqualificazione fiscale del rapporto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione di un rapporto come autentico contratto di associazione in partecipazione. La sentenza ha ritenuto incompatibili con tale figura la periodicità e la predeterminazione dei compensi corrisposti dall'associante all'associato, poiché l'associazione in partecipazione presuppone una partecipazione aleatoria agli utili e alle perdite. È stata inoltre valorizzata la mancanza di un rendiconto periodico, ritenuto necessario per verificare e determinare la quota di utili o perdite spettante all'associato.
Norme richiamate
Disciplina civilistica del contratto di associazione in partecipazione
Il contratto richiede una partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare dell'associante e, secondo l'interpretazione richiamata, implica un'effettiva aleatorietà del compenso e la possibilità di partecipare anche alle perdite.
Obbligo di rendiconto nel rapporto di associazione in partecipazione
Il rendiconto è considerato indispensabile per determinare gli utili e le perdite e per consentire la corretta ripartizione tra associante e associato. La sua assenza costituisce un indice contrario alla genuinità del rapporto.
Massime di principio
- Per qualificare un rapporto come associazione in partecipazione non è sufficiente il nome attribuito dalle parti: occorre verificare il contenuto effettivo del rapporto.
- Compensi fissi, periodici o predeterminati sono indici significativi di un rapporto diverso dall'associazione in partecipazione, perché riducono o eliminano la partecipazione aleatoria agli utili e alle perdite.
- La partecipazione agli utili deve essere concretamente verificabile; il rendiconto periodico rappresenta quindi un elemento essenziale o comunque fortemente indicativo della genuinità del contratto.
- In assenza di rendiconti e di una reale esposizione al rischio economico, l'Amministrazione o il giudice possono riqualificare il rapporto sulla base delle sue caratteristiche sostanziali, con possibili conseguenze fiscali e contributive.
- Per prevenire contestazioni, il contratto dovrebbe disciplinare chiaramente la partecipazione agli utili e alle perdite, le modalità di controllo e rendicontazione e la variabilità del compenso.
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