Sentenza n. 409/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensiva: a) dell'ordinanza a firma del Responsabile comunale dell'Ufficio Tecnico del predetto Comune n. 1 del 18.9.2025, con cui la P.A. ha ingiunto al ricorrente lo sgombero dei terreni oggetto della donazione per notar Carlo Tortorella dell'16.12.2000 dal sig. Michele Pellegrino al figlio Antonio; b) per quanto di ragione, della comunicazione di avviso dell'avvio del procedimento per l'emanazione di ordinanza di sgombero prot. n. 6858 del 18.8.2025; c) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sgombero dei terreni, nonché comunicazione di avvio del relativo procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale che gli ingiungeva lo sgombero di alcuni terreni ricevuti per donazione. Ha dedotto la violazione dell'art. 823 c.c., l'eccesso di potere per sviamento e assenza dei presupposti, l'inadeguatezza dell'istruttoria, l'insufficienza della motivazione e la violazione del principio dell'affidamento.
La decisione
Nel corso del giudizio il Comune ha adottato un'ordinanza di annullamento d'ufficio dell'ordinanza di sgombero impugnata. Poiché la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state compensate, considerata la condotta tempestiva e collaborativa dell'ente e la rapida definizione della controversia. Il Comune è stato tuttavia condannato alla rifusione del contributo unificato, quale parte virtualmente soccombente.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
L'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato, intervenuto nel corso del giudizio e idoneo a soddisfare integralmente la pretesa del ricorrente, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 823 c.c.
Norma richiamata dal ricorrente quale parametro di legittimità dell'ordinanza di sgombero; il giudice non ne ha esaminato il merito a seguito della cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione annulla d'ufficio integralmente il provvedimento impugnato e soddisfa pienamente la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato, il giudice può compensare le spese in ragione della condotta collaborativa e tempestiva dell'amministrazione, ponendo comunque a carico dell'ente il contributo unificato quale parte virtualmente soccombente.
Come è indicizzato
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