Sentenza del 30/12/2016 n. 27480 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 7 e 31, e dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986. Secondo l'Amministrazione, la rinuncia pura e semplice al diritto di usufrutto costituisce un atto negoziale che produce, in favore del nudo proprietario, l'acquisto gratuito della piena proprietà e deve quindi essere assoggettata a imposta di registro e, secondo la prospettazione originaria, a INVIM, poiché determina effetti economici sostanzialmente analoghi a quelli di un'alienazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente contro l'avviso di liquidazione. La Corte ha affermato che la rinuncia negoziale all'usufrutto è soggetta a imposta di registro proporzionale perché rientra tra gli atti traslativi o costitutivi di diritti immobiliari di godimento, espressamente comprendenti la rinuncia pura e semplice. Diversamente, il consolidamento dell'usufrutto con la nuda proprietà derivante da fatti naturali, come la morte dell'usufruttuario o la scadenza del termine, non costituisce un atto negoziale imponibile. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la particolarità della questione e l'assenza di un numero significativo di precedenti specifici.
Norme richiamate
D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 2, 7 e 31
La Corte considera rilevante la distinzione tra consolidamento derivante da un fatto naturale, non imponibile, e trasferimento derivante da un atto negoziale. L'art. 31 disciplina il rapporto con l'imposta di registro, mentre la decisione si fonda principalmente sull'applicazione della disciplina dell'imposta di registro alla rinuncia negoziale.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1 della tariffa, parte prima
Sono assoggettati a imposta proporzionale di registro gli atti traslativi o costitutivi di diritti immobiliari di godimento, "compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi".
La rinuncia pura e semplice a un diritto reale immobiliare di godimento, quale l'usufrutto, è espressamente considerata un atto soggetto a imposta proporzionale di registro.
Codice civile, art. 980
La Corte richiama la disciplina della cessione dell'usufrutto per evidenziare che non vi è ragione logica di tassare la cessione del diritto e non anche la rinuncia negoziale, quando entrambe producono un arricchimento economicamente equivalente per il nudo proprietario.
Codice di procedura civile, artt. 360, comma 1, n. 3, e 384
L'art. 360, comma 1, n. 3, consente di denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; l'art. 384 consente alla Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito.
Cass. n. 24512/2005; Cass. n. 6398/2006; Cass. n. 10979/2007; Cass. n. 7417/2003
I precedenti richiamati qualificano la rinuncia negoziale all'usufrutto come atto imponibile ai fini dell'imposta di registro e distinguono tale ipotesi dal consolidamento automatico conseguente a morte dell'usufruttuario o scadenza del termine.
Massime di principio
- La rinuncia a un diritto reale immobiliare non è automaticamente fiscalmente neutra: se deriva da un atto negoziale e produce un vantaggio patrimoniale per un altro soggetto, può essere soggetta a imposta.
- La rinuncia negoziale all'usufrutto è equiparata, ai fini dell'imposta di registro, agli atti traslativi o costitutivi di diritti immobiliari di godimento, anche se formalmente non è una cessione.
- Occorre distinguere tra consolidamento automatico della proprietà, derivante da morte dell'usufruttuario o scadenza del termine, e consolidamento provocato da una rinuncia volontaria: solo il secondo deriva da un atto negoziale potenzialmente imponibile.
- Nella valutazione fiscale conta anche l'effetto economico dell'atto: se il nudo proprietario acquista gratuitamente la piena proprietà, l'operazione può essere trattata come fiscalmente assimilabile a un trasferimento.
- La tassazione deve comunque essere verificata alla luce della normativa vigente al momento dell'atto e della specifica imposta applicabile, poiché la sentenza riguarda una disciplina storica dell'INVIM e dell'imposta di registro.
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