Ordinanza n. 10/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -dell’Ordinanza Dirigenziale n. 379 del 26.11.2025 notificata il 26.11.25 -ufficio S.U.A.P.E Comune di Spoleto- Dirigente dipartimento n. 3 – avente ad oggetto il diniego dell’autorizzazione subingresso di CMG Groups SA nell'attività distribuzione carburanti dell'impianto sito in Spoleto Via Marconi altezza civico n. 196; -nonché, e nei limiti dell'interesse, dell’Ordinanza Dirigenziale n. 335 del 31.10.2025 del Comune di Spoleto- Dirigente dip. n. 3 di adozione diniego autorizzazione subingresso della C.S.I. Servizi Integrati srl e revoca autorizzazione n.1 rilasciata il 19.5.25, con chiusura dell'impianto di distribuzione carburanti sito in Spoleto Via Marconi altezza civico n. 196, richiamata nella ordinanza n.379 del 26.11.2025 e mai notificata alla ricorrente; - di ogni altro atto ad essi connesso, preordinato, e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’autorizzazione al subingresso nell’attività di distribuzione carburanti e, nei limiti dell’interesse, precedente provvedimento di diniego del subingresso, revoca dell’autorizzazione all’esercizio e chiusura dell’impianto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l’ordinanza comunale che ha negato l’autorizzazione al proprio subingresso nella titolarità di un impianto di distribuzione carburanti. Ha inoltre contestato il precedente provvedimento comunale, non notificatole, con cui era stato negato il subingresso della propria dante causa, revocata l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto e disposta la chiusura dello stesso. Dal testo non risultano specifici motivi di illegittimità articolati nel ricorso; la questione cautelare riguarda, in particolare, la possibilità di trasferire il titolo autorizzatorio dopo la sua revoca e gli effetti della successiva revoca della licenza fiscale dell’impianto.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che la comunicazione di subingresso fosse stata effettuata dopo la notifica alla dante causa dell’ordinanza comunale di revoca dell’autorizzazione all’esercizio e di chiusura immediata dell’impianto. Poiché il titolo autorizzatorio era già stato revocato, esso non poteva essere trasmesso a terzi; conseguentemente, la relativa comunicazione mediante SCIA doveva considerarsi inefficace, come correttamente ritenuto dal Comune nell’ordinanza successiva. Il TAR ha inoltre rilevato che, in ogni caso, una misura cautelare sarebbe stata inutiliter data, essendo intervenuta la revoca della licenza fiscale dell’impianto da parte dell’Agenzia delle Dogane con atto del 10 dicembre 2025, non impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; la richiesta è stata respinta in ragione dell’infondatezza della pretesa cautelare e dell’inutilità concreta della misura.
Massime di principio
- Un titolo autorizzatorio già revocato non può essere validamente trasferito a un terzo mediante comunicazione di subingresso o SCIA; la comunicazione deve essere considerata inefficace.
- Quando la domanda cautelare riguarda un’attività il cui titolo amministrativo è stato successivamente revocato e tale revoca non è stata impugnata, l’eventuale misura cautelare può essere negata perché inutiliter data, non potendo produrre un’utilità concreta per il ricorrente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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