Regolamento (UE) 2018/1529
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1529 della Commissione, dell'8 ottobre 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cioccolato di Modica» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione della denominazione «Cioccolato di Modica» nel registro delle DOP e IGP dell'Unione come IGP. La Commissione ha preso atto che la domanda italiana era stata pubblicata e che non erano state presentate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il provvedimento ha efficacia generale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Iscrizione nel registro UE della denominazione «Cioccolato di Modica» come indicazione geografica protetta (IGP).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, nell'Unione europea, della denominazione «Cioccolato di Modica» quale IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda il prodotto alimentare classificato nella classe 2.2 «Cioccolato e prodotti derivati» dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti diretti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non contiene esclusioni specifiche ulteriori oltre al normale ambito dei regimi di qualità UE.
Cioccolato di Modica (IGP)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1529 della Commissione iscrive la denominazione «Cioccolato di Modica» nel registro europeo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come indicazione geografica protetta. Il provvedimento si colloca nell'ambito dei regimi di qualità istituiti dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e conclude positivamente la procedura di registrazione avviata dall'Italia.
Contesto procedurale
Nei considerando la Commissione richiama l'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, in base al quale la domanda di registrazione era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Viene inoltre evidenziato che, ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, non era stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione; per tale ragione, la denominazione poteva essere registrata.
Oggetto della registrazione
L'articolo 1 dispone la registrazione della denominazione «Cioccolato di Modica» come IGP. La denominazione identifica un prodotto classificato nella classe 2.2 «Cioccolato e prodotti derivati» dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Ambito ed effetti giuridici
Il regolamento produce effetti generali nell'ordinamento dell'Unione ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La sua entrata in vigore è fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non sono previste deroghe, condizioni ulteriori o misure transitorie nel testo esaminato.
Rilievo pratico
Per gli operatori del settore, la registrazione rafforza la tutela della denominazione «Cioccolato di Modica» nell'Unione, consentendo l'applicazione del regime di protezione proprio delle IGP per il prodotto così identificato. Il regolamento ha natura esecutiva e si limita a formalizzare l'iscrizione della denominazione nel registro UE.
Disposizioni principali
Registrazione della denominazione
L'articolo 1 stabilisce che la denominazione «Cioccolato di Modica» è registrata come indicazione geografica protetta (IGP). La registrazione identifica un prodotto della classe 2.2 «Cioccolato e prodotti derivati» dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti procedurali della registrazione
Nei considerando si ricorda che la domanda di registrazione presentata dall'Italia era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 di tale regolamento, la denominazione doveva essere registrata.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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