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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18995/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Agenzia delle Entrate)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 1997 notificato a un socio di una società di persone, in quanto il reddito da partecipazione era stato ricondotto a operazioni soggettivamente inesistenti contestate alla società partecipata. Dopo un primo giudizio e un precedente passaggio in Cassazione con rinvio per vizio motivazionale della sentenza di appello, il giudizio di rinvio aveva nuovamente respinto le ragioni del contribuente. Nel ricorso per cassazione il contribuente articolava tre motivi: 1) violazione dell’art. 383 c.p.c., assumendo che il giudice di rinvio avesse disatteso il principio di diritto del giudizio rescindente dichiarando inammissibile l’appello per asserita genericità dei motivi, anziché riesaminare il merito; 2) violazione dell’art. 111 c.p.c. e dell’art. 14 d.lgs. 546/1992, deducendo la mancata integrazione del contraddittorio per litisconsorzio necessario tra società e soci; 3) omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost. e all’art. 132 c.p.c., lamentando che la sentenza di rinvio non si fosse confrontata con le specifiche censure d’appello. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la reale ratio della decisione impugnata, che non aveva dichiarato inammissibile l’appello ma lo aveva deciso nel merito; ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che nel giudizio di rinvio non può essere eccepita o rilevata d’ufficio la mancata integrazione del litisconsorzio necessario originario se la questione non è stata dedotta nel primo ricorso per cassazione; ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che la sentenza impugnata era motivata in modo diffuso e che il giudice di merito non è tenuto a confutare espressamente ogni elemento probatorio non accolto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la fondatezza di tutti e tre i motivi: il primo perché orientato contro una statuizione non contenuta nella sentenza impugnata; il secondo perché la questione del litisconsorzio necessario, non dedotta nel precedente giudizio di legittimità, resta cristallizzata al contraddittorio del giudizio di rinvio; il terzo perché la motivazione della sentenza di merito era sufficiente e la valutazione delle prove appartiene al giudice di merito. Non sono state liquidate spese per assenza di attività difensiva sostanziale, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 383 c.p.c.

    La censura è respinta perché la sentenza di rinvio non ha violato il dictum rescindente: non ha dichiarato l’appello inammissibile, ma lo ha esaminato nel merito.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sul litisconsorzio e sulla regolarità del contraddittorio.

  • art. 14 d.lgs. 546/1992

    È norma sull’integrazione del contraddittorio nel processo tributario; la Corte chiarisce che la relativa questione non può essere riaperta nel giudizio di rinvio se non dedotta nel precedente giudizio di legittimità.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Usato per denunciare un vizio di motivazione, ma il motivo è rigettato perché la sentenza di merito è ritenuta adeguatamente motivata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio motivazionale e al giusto processo.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l’asserita carenza di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 102 c.p.c.

    La Corte richiama il principio del litisconsorzio necessario originario, precisando però che la relativa eccezione non può essere introdotta nel giudizio di rinvio se non era stata posta nel primo giudizio di cassazione.

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917

    Richiamato nel principio delle Sezioni Unite sull’unitarietà dell’accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè se critica una statuizione diversa da quella effettivamente resa.
  • Nel processo tributario relativo a redditi imputati per trasparenza da società di persone ai soci, la controversia riguarda inscindibilmente società e soci e richiede, in linea generale, il litisconsorzio necessario originario; tuttavia, se la questione non è stata dedotta nel primo giudizio di legittimità e non è stata rilevata dalla Corte, non può essere riaperta nel successivo giudizio di rinvio o nel successivo ricorso per cassazione.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito rivalutare il merito o sostituire la propria lettura delle prove a quella compiuta dal giudice di merito, cui spetta scegliere le risultanze ritenute più attendibili e non confutare espressamente ogni elemento probatorio non accolto.
  • La motivazione della sentenza di merito è sufficiente quando rende intelligibile il percorso logico-argomentativo seguito e consente di comprendere le ragioni della decisione, anche se non esamina puntualmente ogni deduzione difensiva.
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